Sentenza 11 gennaio 2008
Massime • 1
Ai fini dell'esercizio del diritto di querela da parte del curatore speciale, non è configurabile il conflitto di interessi tra i genitori della persona offesa (minore o inferma di mente), in quanto l'unico possibile conflitto di interessi previsto dall'art. 121 cod. pen. è quello tra il curatore speciale e la persona rappresentata e non quello tra il rappresentante - curatore speciale ed altri soggetti (nella specie, l'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/2008, n. 8318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8318 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2008 |
Testo completo
O S C U R A T A
8 3 18 / 0 8 16
REPUBBLICA ITALIANA In caso di diffusione del presente provvedimento In nome del popolo italiano omettere le generalità e gli LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIO: altri dati identificativi di: CORTE P.A. Sezione III Penale P.G. L.G. composta dagli ill.mi signori Magistrati: a norma dell'art. 52
d. lgs. 196/03 in quanto: Udienza pubblica dott. Guido De Maio Presidente disposto d'ufficio del 11 gennaio 2008 ☐ a richiesta di parte 1. dott. Alfredo Teresi
✓ imposto dalla legge 27/3/01 2. dott. Claudia Squassoni SENTENZA N. 71 *L FUNZIONAR CANCELLI 3. dott. Margherita Marmo dott. For Donati
R.g.n. 15078/07 4. dott. Giovanni Amoroso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da L.G. n. a "omissis"
P.G. n. a "omissis"
avverso la sentenza del 26.2.2007 della Corte d'appello di Milano
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Angelo Di Popolo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito l'avv. Marcello Di Stante, in sostituzione dell'avv. Ugo Fogliano, per l'imputata P. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
la Corte osserva:
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L.G. e P.G. all' epoca conviventi e poi coniugi, erano citati a giudizio del G.i.p. del Tribunale di Milano per rispondere di violenza sessuale aggravata continuata nei confronti di P.A. figlia della P. abusando delle sue condizioni di inferiorità psichica e fisica derivante da un'encefalite contratta da bambina. Costei - nella prospettazione dell'accusa
- era fatta spogliare ed facevaera toccata nelle parti intime dall'uomo, che le inseriva le dita nella vagina, baciare il pene e tentava ripetutamente di penetrarla, facendola partecipare ad atti sessuali di gruppo, riprendendola con la videocamera, anche in presenza di altre donne.
Alla madre il reato era contestato sotto forma omissiva, pur avendo la stessa partecipato ai festini ed essersi congiunta carnalmente con il al cospetto della propria figlia (fatti avvenuti in "omissis"
All'esito del giudizio, riconosciute ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, il L. era condannato alla pena di anni cinque di reclusione e la P. ad anni quattro con interdizione dai pubblici uffici rispettivamente perpetua e temporanea e le ulteriori pene accessorie speciali.
L'affermazione di responsabilità, e quindi anche la condanna, erano basate sulle confidenze che la P. aveva fatto alle educatrici del centro socio-educativo frequentato. Inoltre un successivo esame ginecologico della giovane mostrava segni di arrossamento vaginale compatibile con gli atti sessuali subiti.
Da ciò seguiva la querela presentata sia dalla C. che dal padre affidatario ed una conseguente perquisizione nell'abitazione dei coniugi P-L
consentiva di rintracciare numerose fotografie e video in cui tanto la madre quanto la figlia, nonché due donne estranee poi identificate, erano fotografate e filmate in pose erotiche (tra la P. ed il L. erano filmati anche atti di penetrazione vaginale).
In sede di interrogatorio gli imputati ammettevano gli atti sessuali, pur cercando di contenere le proprie responsabilità sminuendo i fatti ed una successiva perizia dimostrava il danno cerebrale da cui era affetta la P. OSCURATA
Riconosciuto la validità della querela presentata dall'affidatario, il g.i.p. richiamava sommariamente le dichiarazioni delle educatrici e delle due altre donne coinvolte nei festini e soprattutto l'esame diretto di foto e video, che dimostravano inequivocabilmente la verità delle confidenze fatte dalla P. alle educatrici stesse e perveniva alla condanne di cui si è detto.
2. Avverso questa pronuncia proponevano appello i due imputati, denunciando la irritualità della querela per violazione dell'art. 121 c.p., atteso il conflitto di interessi fra il C. padre, e la P. madre, della parte offesa.
Nei merito evidenziavano che l'imene della ragazza era intatto e si poteva riscontrare solo una vaginite per cui la stessa ginecologa che l'aveva visitata non aveva potuto affermare che vi fossero stati atti di penetrazione sessuale. Soprattutto deducevano gli appellanti non vi erano stati atti di sopraffazione, necessari per
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caratterizzare il reato di violenza sessuale. A tal proposito richiamavano la giurisprudenza della S.C. secondo cui, il legislatore, nell'intento di assicurare una libertà sessuale anche a persone portatrici di handicap mentale, aveva ricollegato la sussistenza del reato non già alla mera insussistenza dell'handicap o all'opera di persuasione del soggetto attivo, ma solo ad una vera e propria sopraffazione. La quale non emergeva dai films e dalle foto, che mostravano solo le donne che si esibivano nude e quindi non era dimostrato il compimento di atti sessuali sulla vittima.
In subordine chiedevano riconoscersi la sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 609 bis, 3 comma, c.p., posto che la libertà sessuale della giovane non era stata compressa in modo grave.
In ulteriore subordine, instavano per la concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e per l'irrogazione della pena nel minimo edittale.
In udienza le parti raggiungevano un accordo sulla pena.
3. La Corte d'appello di Milano con sentenza del 26 febbraio 2007, decidendo sull'accordo delle parti, riduceva la pena inflitta a P.G. ad anni due, mesi dieci e giorni venti di reclusione e a L.G. ad anni quattro e mesi quattro di reclusione. Revocava l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per P.G.
e sostituiva per L. all'interdizione perpetua dai pubblici uffici quella temporanea. Confermava nel resto l'impugnata sentenza non senza aver ribadito per procedibilità dell'azione penale in ragione della ritenuta ritualità della querela.
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4. Avverso questa pronuncia gli imputati propongono distinti ricorsi per cassazione con tre motivi.
Il difensore della P. depositava anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi, di analogo contenuto, sono articolati in tre motivi.
Con il primo motivo gli imputati ricorrenti si dolgono dell'invalidità della querela in ragione del dedotto conflitto di interesse tra il padre e la madre della parte offesa.
Con il secondo motivo denunciano la mancata integrazione della fattispecie di cui all'art. 609 bis c.p. non essendo risultati atti di sopraffazione in danno della parte offesa, affetta da invalidità psichica.
Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono del mancato riconoscimento del fatto di minore gravità.
2. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza.
3. Va premesso che l'applicazione concordata della pena in appello (c.d. patteggiamento) comporta la contestuale rinuncia agli altri motivi di gravame talché correttamente la Corte d'appello, avendo ritenuto di poter accogliere l'accordo ritualmente raggiunto, si è limitata ad esaminare l'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e quindi in particolare la perseguibilità dell'azione penale in ragione della proposta querela. La giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez.
IV, 18 magio 2005, Mariniello) ha infatti affermato che, intervenuto patteggiamento in appello sulla rideterminazione della pena, con rinuncia, da parte dell'imputato, a tutti gli altri motivi di gravame, il giudice d'appello, nel pronunciare secondo l'accordo raggiunto dalle parti, può limitarsi, per giustificare la mancata applicazione dell'art. 129
c.p.p., alla mera attestazione di aver effettuato il dovuto controllo in ordine all'assenza delle condizioni previste da detto articolo per darsi luogo a pronuncia assolutoria. Cfr. anche Cass., sez. II, 4 maggio 2005, Mosbacher, che ha puntualizzato che, attesa la radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta ed il c.d. patteggiamento in appello», disciplinato dall'art. 599, 4° comma, c.p.p., è da escludere che il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta avanzata ai sensi del citato art. 599,
4° comma, sia tenuto a motivare in alcun modo in ordine al mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 c.p.p. come pure in ordine alla
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non riscontrata sussistenza di ipotizzabili cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità di prove.
Né i ricorrenti hanno dedotto o ipotizzato che l'accordo raggiunto riguardasse solo alcuni, e non già tutti, i motivi dell'appello.
Pertanto i ricorrenti non possono dolersi dal mancato accoglimento dei motivi di appello concernenti il merito dell'imputazione nonché il mancato riconoscimento del fatto di minore gravità di cui all'art. 609 bis, terzo comma, c.p..
5. Il primo motivo del ricorse è ammissibile, perché attiene alla dedotta improcedibilità dell'azione penale che, pur in presenza del patteggiamento, avrebbe potuto e dovuto essere esaminata dalla Corte d'appello, come in effetti è stato.
Va innanzi tutto ribadita la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. VI, 6 aprile 2000 - 20 giugno 2000, n. 7280) che ha affermato che è valido l'atto di querela proposto in proprio dalla persona offesa inferma di mente;
cfr. anche Cass., Sez. 3, 20 giugno 1980 1 ottobre 1980, n. 10013, che nel precisare che il carattere
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personalissimo del diritto di querela postula che la norma di cui all'art 121 cod pen, che ne attribuisce l'esercizio ad un curatore speciale, qualora la persona offesa sia inferma di mente e priva di rappresentanza perché non interdetta e maggiore d'età, è di stretta interpretazione, talché solo se il titolare del diritto versi in una condizione patologica tale che ne affetti la psiche sì da impedirgli di autodeterminarsi consapevolmente e volontariamente all'esercizio del diritto stesso, è da ritenersi necessaria la nomina del curatore ha ritenuto valida la querela presentata da una incapace, in quanto 1
psichicamente minorata, che aveva subito violenza carnale, in quanto la persona offesa, pur trovandosi in una condizione di inferiorità psichica, appariva capace di percepire la illiceità del fatto e di volere la punizione del colpevole.
Nella specie gli imputati ricorrenti, nel dedurre il conflitto di interessi tra i genitori della parte offesa e conseguentemente la ritenuta invalidità della querela presentata dal padre della giovane P. non hanno censurato in realtà la validità dell'atto di querela proposto dalla stessa C. deducendo, in ipotesi, l'assoluta incapacità di quest'ultima di percepire la illiceità del fatto e di volere la punizione del colpevole
Comunque il dedotto conflitto di interessi tra il padre e la madre della parte offesa non rileva ai fini dell'art. 121 c.p. giacché al fine della proposizione dell'atto di
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querela l'unico possibile conflitto di interesse previsto da tale disposizione è quello con la stessa persona rappresentata (minore o inferma di mente, parte offesa) e non già tra il rappresentante (curatore speciale) ed altri (nella specie l'imputato).
6. Pertanto i ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento, in solido, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata per ciascuno dei ricorrenti in euro 1,000,00
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno di essi al versamento di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, l'11 gennaio 2008.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giovanni Amorges) (Guido De Main) finden what
DEPOSITAT
2 2 FEB. 2009 LFUNZIONATY CANCELLERIA
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