Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/2010, n. 14906
CASS
Sentenza 3 febbraio 2010

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Ai fini della configurabilità del delitto cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte l'altro genitore con i proventi del proprio lavoro e con l'intervento d'altri congiunti, atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo. (Fattispecie in cui è stato ritenuto inidoneo a garantire le esigenze primarie vita l'importo - pari a circa 500 euro - versato dall'imputato alla figlia minore rispetto a quello imposto dal giudice civile - pari a 1000 euro -, tenuto conto delle concrete possibilità economiche dell'obbligato, titolare di due studi odontoiatrici e valutata l'irrilevanza della situazione economica dell'altro genitore).

Commentari2

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  • 2Come e in che termini l’incapacità economica del genitore tenuto agli obblighi di assistenza nei confronti dei figli rileva come esimente: brevi cenni sui profili…
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/2010, n. 14906
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14906
Data del deposito : 3 febbraio 2010

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