Sentenza 3 febbraio 2010
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte l'altro genitore con i proventi del proprio lavoro e con l'intervento d'altri congiunti, atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo. (Fattispecie in cui è stato ritenuto inidoneo a garantire le esigenze primarie vita l'importo - pari a circa 500 euro - versato dall'imputato alla figlia minore rispetto a quello imposto dal giudice civile - pari a 1000 euro -, tenuto conto delle concrete possibilità economiche dell'obbligato, titolare di due studi odontoiatrici e valutata l'irrilevanza della situazione economica dell'altro genitore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/2010, n. 14906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14906 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 03/02/2010
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 244
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - rel. Consigliere - N. 8639/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) B.L. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 5149/2006 CORTE APPELLO di MILANO, del 20/11/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
udito il P.G. in persona del Dott. Galasso Aurelio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
Con sentenza in data 9-12-2005 il Tribunale di Milano ha dichiarato B.L. colpevole del reato di cui all'art. 570 c.p., per aver fatto mancare dal 12-1-2002 (data della sentenza di condanna emessa per lo stesso reato dal Tribunale di Verona) i mezzi di sussistenza alla figlia minore S. e, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, lo ha condannato, con la riduzione per il rito abbreviato, alla pena di mesi due di reclusione ed Euro 300,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e morali in favore della parte civile, liquidati in Euro 18.000,00. Con sentenza in data 20-11-2008 la Corte di Appello di Milano, ritenuti i fatti oggetto del presente procedimento in continuazione con quelli decisi dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza in data 2-12-2004, ha aumentato la pena inflitta con tale ultima decisione di mesi uno di reclusione ed Euro 100,00 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
Ricorre il B., mediante il suo difensore, dolendosi con un primo motivo della mancanza di motivazione in ordine alle deduzioni svolte nelle memorie depositate ed alla cospicua documentazione prodotta dalla difesa dell'imputato.
Con un secondo motivo il ricorrente lamenta l'erronea applicazione degli artt. 438 ss. c.p.p.. Deduce che, pur avendo l'imputato subordinato la richiesta di rito abbreviato all'acquisizione di documentazione circa l'attuale reddito della denunciarne, quest'ultima, in primo grado, oltre alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2003, ha prodotto numerosi documenti attestanti le spese dalla stessa sostenute. Fa presente che, benché la Corte di Appello abbia affermato che non è stato data alcuna rilevanza a tali documenti, che la difesa aveva chiesto di stralciare, è proprio sulla base di detta documentazione che il giudice di primo grado ha quantificato i bisogni della minore.
Con un terzo motivo viene dedotta la mancata valutazione delle prove indicate dalla difesa a sostegno del proprio assunto. Con un quarto motivo il ricorrente denuncia l'erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. e art. 570 c.p.. Sostiene che, ai fini della configurazione del reato contestato, si deve verificare se al minore sono venuti a mancare i mezzi di sussistenza, non essendovi alcuna interdipendenza tra tale fattispecie criminosa e l'assegno liquidato dal giudice civile. Deduce che, nel caso di specie, i giudici di merito, nel quantificare i bisogni della figlia, hanno tenuto conto di costi non necessari, e che dalle risultanze probatorie è emerso che la minore non si è mai venuta a trovare in stato di bisogno. Fa presente che il giudice del gravame, nel ritenere inidoneo ad escludere la sussistenza del delitto in esame il pagamento della somma mensile di Euro 500,00, si è discostato, senza dar conto delle ragioni della sua decisione, dalla precedente pronuncia adottata dalla Corte di Appello di Venezia, la quale, in relazione al periodo immediatamente precedente a quello oggetto del presente procedimento, ha ritenuto sufficiente il pagamento, da parte del B., della somma mensile di Euro 425,00. Rileva che la motivazione è lacunosa anche nella parte in cui ha ritenuto il dolo dell'imputato, omettendo di considerare che quest'ultimo, alla luce delle valutazioni espresse nella richiamata sentenza della Corte di Appello di Venezia, aveva ben ragione di considerare legittimo il versamento dell'importo mensile di Euro 500,00. Deduce che la motivazione è gravemente viziata anche nella parte in cui, ai fini dell'accertamento della consistenza economica dell'imputato, non ha tenuto conto della dichiarazione dei redditi prodotta dalla difesa, ma ha considerato significativi i due studi odontoiatrici segnalati dalla parte civile, pur essendo stata data prova della particolare astiosità manifestata da quest'ultima verso il marito sin dall'inizio della separazione. Aggiunge che nella sentenza impugnata non è stata posta alcuna attenzione alla capacità reddituale della parte civile, sulla quale incide anche la presenza di un convivente agiato.
Con un quinto motivo vengono mosse censure riguardo al trattamento sanzionatorio. Si sostiene che il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e la determinazione in misura elevata dell'aumento per la continuazione costituiscono conseguenza della mancata valutazione dei fatti allegati dalla difesa, volti a valorizzare la personalità dell'imputato. Con un ultimo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione in ordine alle statuizioni civili. Sostiene, in particolare, che la richiesta risarcitoria avanzata dalla parte civile attiene essenzialmente alla differenza tra quanto versato dal B. e quanto dal medesimo dovuto sulla base della sentenza emessa dal Tribunale di Verona in sede di separazione dei coniugi. Tale credito, peraltro, può essere azionato in base a un titolo esecutivo già esistente;
sicché non è legittima un'ulteriore condanna per la medesima causa. La parte civile, costituitasi in proprio e non quale genitore esercente la potestà sulla figlia minore, non ha dimostrato ulteriori danni;
ne' alla stessa, che non è persona offesa dal reato, spetta il risarcimento del danno morale. La Corte di Appello, inoltre, ha ritenuto corretta la quantificazione dei danni operata dal primo giudice, senza chiarire come si sia giunti alla liquidazione di Euro 18.000,00.
DIRITTO
1) Il primo e il terzo motivo di ricorso sono inammissibili per difetto del requisito di specificità richiesto dall'art. 581 c.p.p., lett. c), non avendo il ricorrente indicato quali siano le deduzioni svolte nelle memorie depositate, la documentazione prodotta e le prove offerte dalla difesa, asseritamente non valutate dalla Corte di Appello.
2) Le deduzioni svolte col secondo motivo sono destituite di fondamento, avendo il giudice del gravame dato atto che i documenti prodotti dalla parte civile, che la difesa aveva chiesto di stralciare, non hanno assunto alcun sostanziale rilievo ai fini della decisione, basata sull'acclarata insufficienza delle somme corrisposte dal B. a garantire alla figlia minore le esigenze primarie di vita.
3) Prive di pregio si palesano altresì le censure mosse col quarto motivo di ricorso.
Giova rammentare che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta "in re ipsa" una condizione soggettiva dello stato di bisogno, con il conseguente obbligo per i genitori di contribuire al loro mantenimento, assicurando ad essi tali mezzi di sussistenza (Cass. Sez. 6, 2-5-2007 n. 20636; Cass. Sez. 6, 15-1-2004 n. 715). L'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte l'altro genitore con i proventi del proprio lavoro e con l'intervento di altri congiunti, atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo del quale, viceversa, costituisce la prova (Cass. Sez. 6, 24-9-2008 n. 38125; Sez. 6, 13-5- 2008, imp. Cerì oni;
Sez. 6, 6-5-2003 n. 25723; Sez. 6, 21-9-2001 n. 37418). L'asserita incapacità economica dell'obbligato, inoltre, può assumere valore di esimente, in virtù del principio "ad impossibilia nemo tenetur", solo allorché sia assoluta e non sia ascrivibile a colpa dell'imputato (Cass. Sez. 6, 21-9-2001 n. 37419;
Cass. Sez. 6, 23-1-1997 n. 5969). Nel caso di specie, la Corte di Appello ha accertato, con motivazione esente da palesi vizi logici e con apprezzamento in fatto insindacabile in sede di legittimità, che l'importo versato dal B. (450/500 Euro mensili) è inidoneo a garantire alla figlia minore le esigenze primarie di vita, pur tenendo conto del concorrente obbligo di mantenimento gravante sulla madre. Legittimamente, pertanto, il giudice del gravame ha ravvisato nella condotta dell'imputato gli estremi integrativi del reato contestato, avendo dato atto della concrete possibilità economiche del ricorrente, che risulta titolare di due studi odontoiatrici, ed avendo correttamente ritenuto irrilevanti, ai fini della valutazione degli obblighi genitoriali di mantenimento gravanti sul prevenuto, la situazione economica della moglie e gli aiuti economici eventualmente forniti a quest'ultima dal convivente.
Quanto finora detto rende evidente che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, l'affermazione di responsabilità penale del prevenuto non è stata basata sul mero rilievo della corresponsione, da parte di quest'ultimo, di una somma inferiore a quella (Euro 1.000,00 mensili) imposta dal giudice civile a titolo di assegno di mantenimento, bensì sull'acclarato accertamento dell'inidoneità dell'importo versato a far fronte alle più elementari esigenze dell'avente diritto.
Sotto altro profilo, si osserva che correttamente, nelle due sentenze di merito (le cui motivazioni si integrano e si saldano tra loro), si è ritenuto di dover tener conto, nel definire i bisogni della figlia, anche delle condizioni sociali familiari, e di dovere includere, in tali bisogni, oltre alle spese di mutuo e alle bollette delle varie utenze, le rette scolastiche, le spese per gli alimenti e il vestiario, quelle sanitarie e quelle relative a un "minimo di attività di vacanza, di svago, ludiche e culturali", necessarie per qualunque minore. Secondo la più recente giurisprudenza, infatti, nella nozione penalistica di mezzi di sussistenza richiamata dall'art. 570 c.p., comma 2, n. 2, (diversa dalla più estesa nozione civilistica di mantenimento), nell'attuale dinamica evolutiva degli assetti e delle abitudini di vita familiare e sociale, devono ritenersi compresi non soltanto i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l'alloggio), ma altresì gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (ad es: abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione) (Cass. Sez. 6, 13-11-2008/21-1- 2009 n. 2736). La decisione impugnata risulta immune da censure anche nella parte in cui ha ritenuto non scriminata, sul piano soggettivo, la condotta del B. in relazione alla pronuncia resa, in altro procedimento, dalla Corte di Appello di Venezia, di tenore parzialmente difforme rispetto a quella emessa nel presente giudizio. Appare coerente e ragionevole, infatti, l'argomentazione addotta per confutare l'assunto difensivo, basata sul rilievo che la decisione invocata a dimostrazione della buona fede dell'imputato è intervenuta due anni dopo i fatti qui in esame.
4) Le doglianze mosse col quinto motivo sono inammissibili, investendo valutazioni riservate alla discrezionalità dei giudici di merito, del cui corretto esercizio la Corte di Appello ha fornito adeguata giustificazione, sia in relazione all'aumento di pena per la continuazione (che ha determinato nella misura, ritenuta congrua, di un mese di reclusione ed Euro 100,00 di multa), sia con riferimento al giudizio di comparazione tra le concesse attenuanti generiche e la contestata recidiva (che ha valutato in termini di equivalenza, in considerazione dei precedenti penali dell'imputato), sia, infine, con riguardo al beneficio della sospensione condizionale della pena (che ha negato in ragione della ritenuta impossibilità di esprimere un giudizio prognostico positivo per il futuro, data la persistenza del ricorrente nel suo comportamento inadempiente).
5) Anche le censure mosse in ordine alle statuizioni civili devono essere disattese.
Appaiono immuni da vizi logici e giuridici, invero, i rilievi svolti dalla Corte territoriale, secondo cui la moglie separata costituitasi parte civile, pur non essendo, nella fattispecie in esame, parte direttamente offesa dal reato, è persona danneggiata dallo stesso e, come tale, legittimata a far valere le proprie pretese risarcitorie in sede penale anziché nella sede monitoria civile. Altresì corretta è l'affermazione secondo cui, in favore della donna, può essere riconosciuto il risarcimento del danno morale, avendo la condotta illecita del marito inciso sulla sua situazione personale, creandole disagi e sofferenze. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, infine, la sentenza impugnata contiene una sufficiente indicazione dei criteri seguiti nella quantificazione dei danni. 6) Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010