Sentenza 10 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2001, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2001 |
Testo completo
....8.0257/01 Aula 'B' REPUBBLIC T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente R.G.N. 3693/98 Consigliere Cron.404 Dott. Fernando LUPI Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Consigliere Ud. 18/10/00 Dott. Guido VIDIRI - Rel. Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SE NTENZA IL SOLE 24 OP dal Sig. 3000 sul ricorso proposto da: per diritti il 10 GEN. 2001 A.R.I.N. AZIENDA MUNICIPALIZZATA ACQUEDOTTO DI NAPOLI IL CANCELLIERE in persona del legale rappresentante pro AMAN, tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA #CELLERIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato IZZO RAFFAELE, rappresentata e difesa dagli avvocati CASTIGLIONE FRANCESCO, RANIERI LEONARDO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CINQUE ANTONIO, domiciliato in ROMA presso LA Rifasciata copia legale 1220 2000 CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, al Sig. per diritti L. 4270 rappresentato e difeso dall'avvocato PARLATO GUIDO, H 5 FEB 2001-5 IL CANCELLIERE -1- giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZK controricorrente - UFFICIO COPIE avversO la sentenza n. 1066/97 del Tribunale di Rilasciate cop al $1 CARAT NAPOLI, depositata il 25/02/97 R.G.N. 42748/93; per diritti L. U 7 EER 2004 udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL CANCELLIERI udienza del 18/10/00 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato PARLATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del febbraio 1991 NI QU, geometra alle dipendenze della Azienda municipalizzata Acquedotto di AP (AMAN), ora ARIN (Azienda risorse idriche di AP), con qualifica di impiegato di concetto, chiedeva al Pretore di AP il riconoscimento all'inquadramento nella qualifica di impiegato di concetto con funzioni direttive, classe B, con conseguente condanna della Azienda al pagamento delle differenze retri- butive, avendo svolto le stesse mansioni del suo predecessore, cui era stata riconosciuta in via giudiziale la ridetta qualifica. Accolta, in contraddittorio fra le parti, la domanda, l'AMAN appellava senza successo la sentenza. Il Tribunale, infatti, riteneva che le prove testimoniali assunte dessero ra- gione alla pretesa del QU che aveva, nell'ambito della "incontestata struttura dell'ufficio accertamenti-servizi generali tecnici, già ritenuta dal Pretore", diretta da un capo divisione e costituita da "due uffici minori, uno addetto a compiti amministrativi..., l'altro all'esecuzione di opere edi- li...", "di fatto condotto (quest'ultimo ufficio)... con autonomia e discre- zionalità nelle scelte, salva la verifica del capo divisione... diretto superio- re gerarchico". Contro questa sentenza ricorre l'A.R.I.N. ilustrando un motivo di censura. Resiste con controricorso il QU, che ha anche depositato memoria. Motivi della decisione L'Azienda risorse idriche di AP, già Azienda municipalizzata acque- dotto di AP, denuncia, con unico motivo di ricorso, l'omessa e insuf- ficiente motivazione (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.) della sentenza che avrebbe trascurato di adottare, nel processo logico del riconoscimento del maggiore inquadramento, i canoni logici ripetutamente fissati, al riguardo, dalla Cassazione, consistenti, anzitutto, nell'indagine sul significato dei criteri astratti fissati dalla contrattazione collettiva;
nell'individuazione, poi, delle concrete attività deputate all'interessato e nel giudizio, infine, di corrispondenza fra la mansione espletata e la classificazione collettiva. Obietta il QU che "sulla delineazione dell'organigramma aziendale, emergente dalla disciplina regolante il rapporto e sulla struttura attribuita nell'ambito dell'organizzazione aziendale all'Ufficio accertamenti - Servizi generali tecnici, come individuate dal Giudice di primo grado, si é realiz- zato un vero e proprio giudicato interno..." sia in ordine alla qualifica at- tribuita al "dipendente addetto alla direzione di un settore di maggiore im- portanza (cosidetta divisione)", sia in ordine all'accertamento di "un setto- re di minore importanza (cosidetta sezione)..." e, in particolare, alla cir- costanza che "l'Ufficio Accertamenti - Servizi Generali tecnici ha la di- mensione dell'ufficio di maggior importanza ed in esso sono comprese due sezioni...(tra cui quella) con compiti esecutivi per l'attuazione lavori.". Il ricorso non merita di essere condiviso. Invero, il sillogismo giurisprudenziale, inteso come argomentazione de- duttiva fondata su due premesse di fatto obiettive, di cui si denuncia il malgoverno da parte del Tribunale é stato, ad avviso della Corte, esatta- mente impostato e coerentemente risolto nella sentenza che, anzitutto dà ragione della struttura dell'ufficio di appartenenza del QU, costituito, come sopra riferito da un servizio in cui si collocano due organismi sot- tordinati (ad uno dei quali era preposto l'odierno resistente), che concor- rono a esaurire le funzioni della struttura maggiore, denominata, appunto, servizio, coordinata e diretta da un capo divisione. D'altra parte anche l'accertamento delle mansioni espletate dal QU, vale a dire della sua collocazione nell'ambito dell'ufficio, inteso in senso etimologico come opus facere, da lui "condotto con autonomia e discre- zionalità..., salva la verifica del capo divisione, vale a dire del diretto su- periore gerarchico...", trova ampio riferimento nella sentenza, che richia- h ☐ ma i contenuti, favorevoli alla tesi del lavoratore, delle deposizioni dei testi NT e MA. In questo contesto la deduzione, espressa in conformità del regolamento organico dell'AMAN, che si legge a pag. 6 della sentenza: "tenuto conto che secondo il regolamento organico... impiegato di concetto con funzioni direttive di classe B (caposezione) é colui che é preposto ad un ufficio di minor importanza, può ritenersi che correttamente all'appellato sia stato riconosciuto il superiore inquadramento in tale ultima qualifica", appare immune da vizio logico giuridico, essendo coerente con le indicazioni di questa Corte in tema di attribuzione, in sede giudiziaria, di mansioni. Pertanto, non ravvisandosi nella specie alcun difetto di motivazione, il ri- corso deve essere rigettato (v. SS.UU., 27 dicembre 1997, n.13045; 11 giugno 1998, n.5802 sul controllo della Cassazione sulla sentenza in re- lazione alla censura di omessa, insufficiente e contradittoria motivazione). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese in favore di controparte liquidandole in L. 28.000 oltre L. 3.000.000 (tremilioni) per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 18 ottobre 2000 Il Consigliere est IlPresidente 3 3 Shill 0 5 1 A I . . I S D T S D N R A , A T O ' 3 , IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA L L 7 A - L L S E 8 Depositata in Cancelleria O E - B D P 1 S I 1 I S 10 GEN. 2001 N N oggi, E A E G T G S O S IL COLLABORATORE I G A DI M O A E A E P DI CANCELLERIA D L R P M O E U I T , S A T O L A I R L D R T I E S E D I D T G O N E E R S E 4