Sentenza 21 marzo 2012
Massime • 1
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di bisogno non è escluso dall'intervento di terzi, coobbligati od obbligati in via subordinata, sicché il reato si configura anche se taluno di questi si sostituisca all'inerzia del soggetto tenuto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza.
Commentario • 1
- 1. Cassazione penale: sentenza n. 33378 del 01/08/2013Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 6 settembre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/03/2012, n. 40823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40823 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 21/03/2012
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESSE Arturo - Consigliere - N. 429
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 44837/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) B.F.P. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 2546/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 05/07/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/03/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. NICOLA MILO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Lettieri Nicola che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore avv. non è comparso.
RITENUTO IN FATTO
1. A seguito di gravame proposto dal P.M., la Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 5 luglio 2010, in riforma della decisione assolutoria (perché il fatto non sussiste) adottata il 26 febbraio 2009 dal locale Tribunale, dichiarava F.P..B.
colpevole del delitto di cui all'art. 570 cod. pen., comma 2, n. 2, - per avere fatto mancare, dal giugno 2004 al 20 gennaio 2006, i mezzi di sussistenza ai figli minori R. e G. , non corrispondendo alla moglie separata e affidataria dei minori, C..R. , l'assegno fissato dal giudice civile - e lo condannava, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, a pena ritenuta di giustizia e condizionalmente sospesa.
Il Giudice distrettuale riteneva che la prova della colpevolezza dell'imputato era offerta dalla attendibile e precisa testimonianza resa da C..R. , la quale aveva riferito che il predetto nel 2004 si era licenziato dalla ditta presso la quale lavorava, soltanto per evitare la diretta trattenuta sullo stipendio dell'importo corrispondente all'assegno di mantenimento;
che il B. comunque si era messo a lavorare in proprio come fabbro e le aveva versato, con cadenza mensile non sempre costante, quale contributo per il mantenimento dei figli, somme oscillanti tra i 100,00 e i 150,00 Euro (in una sola occasione Euro 200,00), a fronte dell'assegno di Euro 380,00 fissato in sede di separazione, creandole notevoli difficoltà, tanto che aveva dovuto fare ricorso all'aiuto economico della madre.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 42, 43 e 570 cod. pen., e il vizio di motivazione in relazione al formulato giudizio di responsabilità: egli, essendosi venuto a trovare - a seguito del licenziamento - in precarie condizioni economiche, aveva comunque contribuito, nei limiti delle sue possibilità, al soddisfacimento delle primarie esigenze dei figli, il che portava ad escludere, quanto meno sotto il profilo soggettivo, la configurabilità del reato contestatogli, che non poteva farsi coincidere con il mero inadempimento civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Le doglianze in esso articolate, invero, si risolvono in apodittiche o non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui riposa la sentenza impugnata, la quale, invece, come può evincersi da quanto innanzi sintetizzato, da conto, in maniera adeguata e logica, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene.
Il motivo col quale il ricorrente, a giustificazione dell'inadempimento dei propri obblighi, allega le precarie condizioni economiche in cui era venuto a trovarsi dopo il licenziamento è assertivo e non specifico, perché non si confronta con la ricostruzione in fatto contenuta nella sentenza in verifica. Questa, in stretta aderenza alle emergenze processuali, chiarisce che il B. , dopo essersi licenziato dalla ditta presso cui lavorava, non era rimasto disoccupato, ma aveva avviato un'attività artigianale in proprio per la lavorazione del ferro, con la conseguenza che la sua capacità reddituale non era venuta meno. Era in condizioni, pertanto, di adempiere compiutamente i propri doveri verso i figli. La condotta inadempiente del B. non rileva soltanto sul piano civilistico, ma sconfina nel campo dell'illiceità penale, integrando la fattispecie di cui all'art. 570 cod. pen., comma 2, n. 2, sussistendo il duplice requisito dello stato di bisogno dei soggetti passivi, non in condizione per l'età di produrre reddito, e della capacità economica dell'agente di fornire adeguati mezzi agli aventi diritto.
Il ricorrente, però, sostiene l'Insussistenza dello stato di bisogno dei soggetti passivi, alle cui esigenze primarie di vita egli aveva comunque in qualche maniera contribuito. L'assunto si risolve in una non consentita censura in fatto all'iter ricostruttivo, esaustivo ed immune da vizi logici, seguito dalla sentenza in verifica, che, sulla base del materiale probatorio acquisito, sottolinea che le modestissime somme versate, peraltro non con regolarità, dall'imputato alla madre affidatala del minori (Euro 100,00 o 150,00 al mese) erano assolutamente insufficienti, come agevolmente può intuirsi, a fronteggiare le plurime esigenze dei predetti, tanto che la R. era stata costretta a fare ricorso all'aiuto economico della propria madre.
È il caso di sottolineare che anche l'intervento di quest'ultima non esclude lo stato di bisogno. Questo, infatti, deve essere apprezzato nel rapporto tra le persone che devono essere assistite e il soggetto obbligato, sicché il reato si configura anche se altri, coobbligato o obbligato in via subordinata, si sostituisca all'inerzia del soggetto obbligato nella somministrazione dei mezzi di sussistenza. L'omissione o l'inadeguata condotta del soggetto attivo determina comunque una situazione di pericolo, a nulla rilevando che ad opera di altri si impedisca che il pericolo si tramuti in danno. Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, infine, è reato a dolo , generico e non è, pertanto, necessario, per la sua realizzazione, che la condotta inadempiente venga posta in essere con l'Intenzione e la volontà di fare mancare i mezzi di sussistenza alla persona bisognosa, essendo sufficiente la consapevolezza cosciente e libera di sottrarsi, senza giusta causa, agli obblighi inerenti alla propria qualità di genitore di fronte all'oggettivo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo.
2. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ai versamento alla Cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2012