Sentenza 3 marzo 2011
Massime • 1
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la responsabilità per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza non è esclusa dall'indisponibilità dei mezzi necessari, quando questa sia dovuta, anche parzialmente, a colpa dell'obbligato.
Commentario • 1
- 1. Omissione di mantenimento e stato di bisogno dei figli minori (Giudice Alessandra Zingales)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2011, n. 11696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11696 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 03/03/2011
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - rel. Consigliere - N. 442
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 21344/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) F.R. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 5584/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 17/06/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/03/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORTESE Arturo;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VOLPE Giuseppe che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
Chiamato a rispondere del reato ex art. 570 cpv. c.p., per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie P.M. e ai figli minori L. e F. , e del reato ex art. 572 c.p. in danno della moglie, F.R. fu ritenuto responsabile dei reati ascritti dal Tribunale di Napoli e condannato, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 400,00 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. Adita dall'impugnazione del prevenuto, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 17.06.2008, confermava la pronuncia di primo grado. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito confermato la responsabilità per il reato ex art. 570 c.p. sull'inaccettabile assunto che non lo stato di tossicodipendenza in sè considerato ma l'impossibilità ad adempiere agli obblighi di legge conseguita alla ricaduta del prevenuto nel tunnel della droga e al suo disposto ricovero in una Comunità, di per sè incompatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa, sia imputabile ad esso F. e inidoneo perciò a escluderne la colpevolezza.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La Corte d'Appello ha invero ritenuto non scriminante la perdita del lavoro da parte del prevenuto conseguita al suo ricovero in una Comunità per il recupero dei tossicodipendenti.
La decisione appare conforme ai principi interpretativi, reiteratamente affermati da questa Corte, in ordine alla rilevanza, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, della condizione di impossibilità economica dell'obbligato: la quale "vale come scriminante soltanto se... consista in una situazione incolpevole di indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita degli aventi diritto", (rv. 211258, ric. Giannetti); con la conseguenza che "la responsabilità per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza non è esclusa dall'incapacità di adempiere, ogniqualvolta questa sia dovuta, anche solo parzialmente, a colpa dell'agente" (rv. 204493, ric. Cangelli). Nella specie l'allegata perdita del reddito lavorativo è stata correttamente ritenuta non esente da imputabilità a colpa dell'imputato, che, dopo essere uscito dalla dipendenza dalla droga, vi si è lasciato ricadere, pur consapevole di quanto ne poteva derivare anche in relazione alla sua capacità economica e all'adempimento degli obblighi di legge che la presupponevano. La correttezza di tale valutazione trova un significativo riscontro sistematico nella previsione di cui all'art. 93 c.p.. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011