Sentenza 19 maggio 2003
Massime • 1
La transazione, pur modificando la fonte del rapporto giuridico preesistente, non ne determina necessariamente l'estinzione in quanto, al di fuori dell'ipotesi di un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, l'eventuale efficacia novativa della transazione dipende dalla situazione di oggettiva incompatibilità nella quale i due rapporti - quello preesistente e quello nuovo - vengono a trovarsi; pertanto, per determinare il carattere novativo o conservativo della transazione, occorre accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove autonome situazioni; il relativo apprezzamento è riservato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione logica, coerente e completa (Nella specie, un architetto aveva convenuto in giudizio un comune per il pagamento del compenso dovutogli per la redazione di un progetto per la realizzazione di una piscina comunale ed aveva transatto la lite, obbligandosi a modificare il progetto e ad adattare l'opera ad una area diversa da quella originaria; la S.C., nell'enunciare il succitato principio di diritto, ha ritenuto incensurabile la motivazione con la quale il giudice del merito aveva escluso l'efficacia novativa della transazione, in quanto era rimasta immutata la natura giuridica del rapporto e l'oggetto delle prestazioni assunte dalle parti - consistenti, rispettivamente, nella redazione di un progetto e nel pagamento del corrispettivo - essendo state convenute modificazioni concernenti esclusivamente le caratteristiche e l'ubicazione dell'opera).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/05/2003, n. 7830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7830 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE PARMA in persona del Sindaco ELVIO UBALDI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 11, difeso dall'avvocato ADRIANO ROSSI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
RA ST;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 13104/00 proposto da:
RA ST, elettivamente domiciliata in ROMA PLE CLODIO 56 INT 2, presso lo studio dell'avvocato BENITO BONELLI, che la difende unitamente all'avvocato RAFFAELE DE LUNA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
COMUNE PARMA, in persona del Sindaco ELVIO UBALDI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MAZZINI 11, difeso dall'avvocato ADRIANO ROSSI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 119/00 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 07/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/02 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato ROSSI ADRIANO, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento ricorso principale e rigetto ricorso incidentale;
udito l'Avvocato DE LUNA Raffaele, difensore del resistente che ha chiesto rigetto ricorso principale ed accoglimento ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per rigetto ricorso principale, assorbito ricorso incidentale condizionato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 24.7.96, l'Arch. TE SC - premesso che il Comune di Parma, con deliberazioni 1718/92 e 1719/94 le aveva conferito, in una all'Arch. Piazza, l'incarico di progettare una piscina da realizzare in città alla via Chiavari;
che, avendo espletato l'incarico ma non avendone ricevuto il compenso, questo aveva chiesto al Comune in via giudiziaria;
che la lite era stata definita mediante transazione 22.7.92, con la quale ella s'era impegnata alla desistenza ed a modificare il progetto, sempre in una all'Arch. Piazza, adattando l'opera ad una nuova area da individuarsi da parte del Comune, mentre quest'ultimo s'era impegnato a corrispondere a ciascuno dei due progettisti la complessiva somma di L. 300.000.000, delle quali L. 80.000.000 entro quindici giorni dalla stipula, a compenso d'entrambi gli incarichi affidati;
che, corrisposta la prima tranche convenuta, il Comune, nonostante i solleciti rivoltigli, ne' aveva indicato la nuova area alla quale adattare il progetto ne' aveva corrisposto il saldo dovuto - conveniva il Comune di Parma innanzi al locale tribunale chiedendone la condanna al risarcimento del danno previa declaratoria di risoluzione della transazione.
Costituendosi, il Comune di Parma - premesso che l'opera non era stata ne' progettata ne' realizzata, in quanto l'Arch. Piazza era deceduto dopo la transazione, e che, la transazione avendo avuto carattere novativo, ne doveva essere esclusa la risolubilità per inadempimento - chiedeva, a sua volta, dichiararsi risolta la transazione per impossibilità sopravvenuta con condanna della controparte alla restituzione dell'acconto percetto. Con sentenza 994/98, l'adito tribunale dichiarava risolta la transazione per fatto e colpa del convenuto, questo condannando al pagamento della complessiva somma di L. 283.361.496 ed accessori in favore dell'attrice.
Avverso tale decisione il Comune di Parma proponeva gravame cui resisteva la SC.
Con sentenza 7.2.00, la corte d'appello di Milano rigettava il gravame osservando: che la transazione dedotta in giudizio non avesse avuto natura novativa, in quanto non v'erano ravvisabili ne' l'aliquid novi, ne' l'animus novandi, ne' la causa novandi;
che l'impegno assunto dai professionisti di collaborare all'individuazione d'un'area da destinare all'impianto, interpretato secondo buona fede, implicasse una previa attività del Comune intesa all'individuazione ed all'indicazione, di sua esclusiva competenza in quanto riconducibile all'esercizio dei poteri sulla determinazione dell'assetto globale del territorio, della zona o d'una pluralità di possibili zone da valutare, attività la cui omissione aveva impedito lo svolgimento di quella demandata ai professionisti, avente a sua volta ad oggetto, quanto alla scelta dell'area, un giudizio d'idoneità di quelle scelte dal Comune in relazione al progetto da realizzarvi;
che la dedotta nullità dell'atto consiliare 30.11.87 di conferimento dell'incarico originario non potesse riflettersi sulla transazione, di per se stessa immune da vizi riflessi di procedimenti ed atti amministrativi, nella quale la precedente convenzione era stata riportata e modificata così rimuovendosene le eventuali cause di nullità; che queste, d'altra parte, in quanto eccepite nel primo giudizio, non potessero essere nuovamente dedotte dalla parte che con la transazione quel giudizio aveva inteso definire;
che, in fine, la risoluzione per inadempimento del Comune non potesse essere da questo contestata in ragione della morte dell'Arch. Piazza per due distinti motivi, in quanto, da un lato, tale evento s'era verificato quattordici mesi dopo la stipulazione della transazione e dieci mesi dopo la messa in mora, intimata dall'Arch. SC quando il termine di presentazione del progetto era già da tempo inutilmente decorso proprio a causa di tale inadempimento, dall'altro, la morte dell'uno dei professionisti, stante il limitato oggetto dell'attività prevista in transazione rispetto a quello dell'originario incarico già espletato, s'appalesava di scarso rilievo, potendo il professionista superstite portare l'opera a compimento da solo od affiancato da altro professionista scelto dal committente.
Avverso tale decisione il Comune di Parma proponeva ricorso per Cassazione con quattro motivi cui faceva anche seguire memoria. Resisteva l'Arch. SC con controricorso contestualmente proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente - denunziando violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1424, 1453, 1454, 1455 CC nonché vizi di motivazione - dopo avere riportato un brano dell'atto d'impegno 22.7.92 ed altro della delibera 12.5.92 n. 1243 e sottolineato che nessuna norma inibisce alle amministrazioni locali d'affidare a terzi la scelta delle aree di sedime per la realizzazione d'opere pubbliche, si duole che la corte territoriale non abbia ravvisato il conferimento d'un preciso incarico da parte d'esso Comune, e, correlativamente, l'assunzione d'uno specifico impegno da parte dei professionisti, in ordine all'individuazione dell'area sulla quale realizzare l'opera; sulla considerazione, poi, che, ove la scelta dell'area non fosse stata delegabile a terzi ed avendo, per contro, esso Comune indiscutibilmente inteso affidare detto incarico ai professionisti, il contratto sarebbe stato nullo, si duole altresì che la corte territoriale abbia erroneamente convertito tale contratto nullo, ritenendone valida una parte, senza tener conto che i contraenti non l'avevano voluta in mancanza dell'altra, atteso il chiaro intento d'obbligare i professionisti stessi a ricercare e comunque fornire indicazioni circa l'area da destinare alla realizzazione del progetto loro commesso.
Con il secondo motivo, il ricorrente - denunziando violazione degli artt. 1230, 1231, 1362 ss., 1976 CC nonché vizio di motivazione - premesso d'aver dedotto nel giudizio d'appello che, quand'anche si fosse ravvisato un suo inadempimento, questo non avrebbe importato la risoluzione della transazione, attesane la natura novativa, si duole che la corte territoriale abbia, per contro, erroneamente escluso tale natura, pur risultante dalle delibere del 1987, richiamate nell'atto 22.7.92, e dalla delibera 1719/94, atti dai quali era desumibile la diversità dell'oggetto del rapporto. Con il terzo motivo, il ricorrente - denunziando violazione degli artt. 1423, 1453, 1976 CC, 17 RD 18.11.23 n. 2240, 284 TU 3.3.34 n. 383 nonché vizi di motivazione - si duole che la corte territoriale abbia ritenuto sanato l'originario contratto, pur nullo per essere stato stipulato in difetto del necessario finanziamento e non formalizzato mediante il necessario atto scritto, in ragione della ritenuta natura conservativa e non novativa della transazione, senza considerare che, una volta risolta la transazione, ne veniva meno l'efficacia sanante e l'originario contratto tornava ad essere nullo qual era, onde da esso non poteva derivare vantaggio alcuno per la controparte.
Con il quarto motivo, il ricorrente - denunziando violazione dell'art. 1463 CC nonché vizio di motivazione - si duole che la corte territoriale abbia rigettato nel merito la domanda riconvenzionale di risoluzione della transazione per sopravvenuta impossibilità dell'adempimento a causa della morte dell'Arch. Piazza, laddove avrebbe dovuto dichiararla assorbita, in ragione della ritenuta insussistenza dell'impegno dei professionisti di individuare l'area, domanda che doveva, comunque, essere accolta poiché fondate le argomentazioni relative alla sussistenza del detto impegno.
Il primo motivo, ed il secondo nella parte con la quale si censura, al pari che con il primo, l'impugnata sentenza per violazione di legge e vizi di motivazione nell'interpretazione delle convenzioni inter partes non meritano accoglimento.
A valere anche per le censure che saranno in prosieguo esaminate, va, anzi tutto, rammentato che il controllo di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito demandato alla Corte Suprema di Cassazione non è configurato, nell'ordinamento vigente, come un terzo grado del giudizio nel quale possano essere ulteriormente valutate le istanze e le argomentazioni sviluppate dalle parti nella precedente fase, bensì è preordinato alì annullamento di quelle, tra le dette pronunzie, nelle quali siano ravvisabili quei vizi - di violazione delle norme sulla giurisdizione o sulla competenza, e/o di violazione delle leggi sostanziali o processuali, e/o d'omessa od insufficiente o contraddittoria motivazione - che le parti espressamente denunzino, con specifico riferimento ad una o più delle ipotesi previste dall'art. 360/1^ nn. 3, 4, 5 CPC, nelle forme e con i contenuti prescritti dall'art. 366/1^ nn.
1-5 CPC, forme e contenuti che non consentono la prospettazione d'una sequela indistinta di doglianze, ciascuna delle quali non sia specificamente rapportata ai singoli vizi denunziati e non sia puntualmente argomentata in relazione a ciascun d'essi.
Va, quindi, considerato che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 n. 3 CPC dev'esser dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intelligibili ed esaurienti, intese a dimostrare motivatamente come determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata risultino in contrasto con ciascuna delle indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione d'adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione;
ond'è che, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso dedotto ai sensi della richiamata disposizione, risulta inidoneamente formulata la critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito, nel decidere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata dal ricorrente non mediante puntuali contestazioni delle soluzioni stesse nell'ambito d'una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo in relazione a ciascuna delle norme assuntivamente violate, bensì mediante la mera contrapposizione delle argomentazioni difensive a quelle motivazionali svolte nella sentenza impugnata. Nei motivi in esame, all'enunciazione iniziale della violazione d'una rilevante pluralità di norme disparate non fa, poi, seguito una trattazione puntuale nella quale, per ciascuna di esse, vengano sviluppati argomenti in diritto con i contenuti richiesti dal combinato disposto degli artt. 360 n. 3 e 366 n. 4 CPC perché al motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'uno, possa essere riconosciuto il requisito della specificità, imposto dall'altro, che ne consente la valutazione ad opera di questa Corte;
parte ricorrente non ha, infatti, sviluppato nell'esposizione pertinenti e puntuali argomentazioni in diritto, intese nel senso sopra precisato, per contestare, con specifico riferimento a ciascuna delle plurime disposizioni assuntivamente violate singolarmente considerata, in relazione a quale determinato convincimento espresso dal giudice del merito possa essere ravvisata un'altrettanto determinata applicazione erronea o falsa di quella singola norma, onde le varie censure la cui prospettazione sia ipotizzabile sotto l'esaminato profilo sono da considerare inammissibili per assoluto difetto della necessaria specificità, salvo, come già evidenziato, l'esame delle singole censure sviluppate mediante specifica argomentazione.
D'altra parte, può anche aggiungersi che, esaminandoli sotto diverso profilo, nel pur ampio svolgimento d'argomentazioni non si rinviene alcuna critica diretta e puntuale delle singole argomentazioni poste a base della motivazione della sentenza impugnata, alcun sillogismo inteso a dimostrare i denunziati errori di diritto ed i denunziati vizi di logica e di completezza argomentativa dai quali, secondo le enunciazioni introduttive in parte qua, sarebbe stata inficiata la sentenza stessa, così traducendosi, in sostanza, l'intera esposizione in una semplice, se pur sotto vari aspetti sviluppata, interpretazione della volontà contrattuale delle parti in senso difforme da quello inteso dai giudici del merito.
Vale, pertanto, per i motivi in esame quanto è stato più volte evidenziato da questa Corte, id est che l'interpretazione del contratto, così nel suo complesso come in ciascuna sua singola clausola, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva qual è la comune intenzione delle parti contraenti, è tipico accertamento di fatto, istituzionalmente riservato al giudice del merito, che è censurabile in sede di legittimità unicamente per violazione dei canoni legali d'ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. CC e per vizi logici di motivazione;
per il che, onde far valere una violazione in tal senso, il ricorrente per Cassazione non può limitarsi a fare astrattamente richiamo alle dette regole legali d1interpretazione od anche ad indicare i canoni in concreto inosservati, ma deve, soprattutto, specificare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi da tali canoni discostato, non essendo idonea, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso, la mera critica del risultato raggiunto dal giudice medesimo mediante la contrapposizione d'una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d'argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia il cui riesame non è consentito in sede di legittimità.
Nella specie, il ricorrente, dopo aver citato nelle intestazioni delle censure una serie di norme ed operato, con genericità già di per se stessa significativa dell'inidoneità dei motivi, ripetuti richiami agli artt. 1362 ss. CC ed alla "comune volontà delle parti", non sviluppa poi, con la successiva esposizione, alcuna argomentazione in diritto, intesa nel senso sopra precisato, per contestare, con specifico riferimento a principi d'ermeneutica contrattuale determinati, il convincimento espresso dal giudice del merito - in corretta applicazione proprio delle norme summenzionate, in particolare del primo comma dell'art. 1362 CC secondo la lettura datane dalla giurisprudenza di legittimità, ed, occorre sottolineare, con motivazione logica e del tutto esauriente, anche laddove opera corretto ricorso, al solo scopo di rafforzare con ulteriore argomento le già svolte considerazioni, al criterio sussidiario dell'interpretazione secondo buona fede - sia che nella convenzione in discussione e negli atti ad essa preparatori non fosse ravvisabile la previsione d'alcun impegno dei professionisti di provvedere essi personalmente alla scelta dell'area da utilizzare per la realizzazione dell'opera pubblica progettata, sia che nella convenzione stessa non fossero ravvisabili elementi tali da farne ritenere la natura novativa.
Il ricorrente si prodiga, infatti, a svolgere considerazioni sulle assunte intenzioni delle parti in relazione ad elementi di giudizio in fatto, valutati secondo la propria soggettiva interpretazione, la cui conforme valutazione da parte del giudice del merito avrebbe condotto, a suo avviso, ad una soluzione della controversia rispondente alle sue attese, il che, però, non rappresenta affatto, come già evidenziato, un'ammissibile censura ex art. 360 n. 3 CPC in relazione a pretesa violazione delle regole legali d'ermeneutica contrattuale.
Ciò che, in fondo, non stupisce, ove si consideri come, in realtà, le esaminate doglianze, concernenti essenzialmente questioni di mero fatto, finiscano per tradursi tutte in altrettante censure per assunto vizio di motivazione.
Queste, tuttavia, già non intese a contestare la ratio deciderteli ma a prospettare una diversa e soggettiva interpretazione della parte in ordine agli elementi di giudizio in fatto - ipotizzando l'assunzione da parte dei professionisti dell'obbligo di scegliere essi l'area da destinare alla realizzazione dell'opera pubblica sulla base non della volontà delle parti quale desumibile dalle pattuizioni contrattuali ma di considerazioni fattuali ed invocando il criterio del ricorso ai dati di comune esperienza estraneo alle regole legali d'ermeneutica contrattuale, nonché genericamente assumendo una diversità sostanziale delle prestazioni con inammissibile richiamo per relationem agli atti della fase di merito - risultano, per ciò stesso, inidonee allo scopo.
Per costante insegnamento di questa Corte, il motivo di ricorso per Cassazione con il quale alla sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione ex art. 360 n. 5 CPC dev'essere inteso a far valere, a pena d'inammissibilità ex art. 366 n. 4 CPC in difetto di loro specifica indicazione, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi;
non può, invece, essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte ed, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame;
diversamente, il motivo di ricorso per Cassazione si risolverebbe - com'è, appunto, per le censure delle quali trattasi, non intese a contestare la ratio decidendi ma a prospettare una diversa interpretazione degli accertamenti in fatto - in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità. Nè, com'è del pari da tralaticio insegnamento di questa Corte, può imputarsi al detto giudice d'aver omesse l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché ne' l'una ne' l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti - com'è dato, appunto, rilevare nel caso di specie - da un esame logico e coerente non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie ma di quelle tra esse che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo;
in altri termini, perché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 CPC, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse.
Non senza tenere, comunque, nel debito conto che la motivazione fornita dal detto giudice all'assunta decisione risulta ampia e tutt'altro che incoerente, basata com'è su considerazioni logiche ed esaurienti in ordine all'oggettivo valore probatorio attribuibile a quelli, tra i vari elementi di giudizio desumibili dagli atti, ritenuti idonei e sufficienti a giustificare la decisione e questa risultando coerente e consequenziale alla razionale valutazione di essi;
un giudizio, dunque, operato nell'ambito dei poteri discrezionali del giudice del merito ed a fronte del quale, in quanto obiettivamente immune dalle censure ipotizzabili in forza dell'art. 360 n. 5 CPC, la diversa opinione soggettiva di parte ricorrente è inidonea a determinare le conseguenze previste dalla norma stessa.
La corte territoriale ha, infatti, ben evidenziato come dovesse ritenersi l'inadempimento del committente ed escludersi quello dei professionisti, in ragione del mancato attivarsi del primo per l'individuazione delle aree in ipotesi idonee alla realizzazione dell'opera, conclusione cui è pervenuta mediante una puntuale analisi degli impegni assunti dalle parti effettuata con motivazione logica ed esauriente, quindi incensurabile in questa sede, in quanto basata su precisi dati di fatto desunti dal tenore letterale del contratto, nel quale la specifica volontà in tal senso delle parti risultava di tutta evidenza in ragione dell'uso dell'espressione "collaborare... al fine d'individuare" che, come giustamente sottolineato nell'impugnata sentenza, non poteva significare autonomamente attivarsi al fine d'individuare, bensì partecipare alla scelta suggerendo l'individuazione più opportuna tra quelle effettuate dal committente in considerazione delle più ampie valutazioni di sua esclusiva pertinenza in ordine all'assetto globale del territorio.
Il che non significa affatto che la corte territoriale abbia ritenuto non delegabile a terzi l'attività d'individuazione, ma solo che nel caso particolare - attesa l'esigenza delle amministrazioni locali di coordinare l'attuazione dei programmi particolari con le previsioni generali di sviluppo urbanistico - assumeva significativo rilievo interpretativo il difetto d'una specifica determinazione contrattuale in ordine all'estensione dell'incarico anche all'individuazione delle aree idonee nell'ambito del territorio ed ai criteri stessi in base ai quali avrebbe dovuto aver luogo, onde il generico incarico di collaborazione nell'individuazione d'un'area particolare non poteva essere interpretato nel senso d'un espresso mandato d'autonoma scelta non solo quanto alì area stessa ma neppure quanto ad una pluralità di aree idonee.
Gli argomenti dedotti al riguardo in sede d'appello dall'odierno ricorrente - ove corrispondenti a quelli svolti in questa sede, dacché non si deduce ve ne fossero stati altri - risultano, per converso, come si è sopra rilevato, semplici tesi interpretative soggettive difformi da quelle svolte dal giudice del merito che questi, per le ragioni che pure si sono in precedenza riportate, non era tenuto a disattendere esplicitamente.
Considerazioni analoghe valgono in ordine alla pretesa, dal ricorrente, sostanziale difformità delle prestazioni sinallagmatiche dedotte nell'originario rapporto e nella transazione, tesi disattesa motivatamente dalla corte territoriale, come si vedrà anche in seguito, e non adeguatamente contestata, secondo i principi sopra riportati, nella censura in esame. Ond'è che sul punto dell'interpretazione delle convenzioni inter partes non sono ravvisatali nell'impugnata sentenza ne' errori di diritto ne' vizio alcuno di motivazione.
Accoglimento non merita il secondo motivo neppure nella parte in cui imputa alla corte territoriale d'aver dichiarato risolta la transazione facendo erronea applicazione dell'art. 1976 CC. Nessuna fondata censura può, infatti, muoversi alla corte stessa in ragione dell'aver ritenuto che la transazione inter partes non avesse avuto carattere novativo - in considerazione del fatto che il rapporto dedotto in giudizio non era mutato ne' per il titolo ne' per l'oggetto, ma era stato diversamente disciplinato - e dall'averne fatto correttamente discendere l'inapplicabilità nella specie del disposto dell'art. 1976 CC e, quindi, la proponibilità dell'azione di risoluzione per inadempimento.
Nell'interpretazione dell'art. 1976 CC le prevalenti opinioni dottrinarie possono essere raggruppate, in linea di massima, in due principali correnti di pensiero, per l'una delle quali la transazione ha carattere novativo solo ove la volontà delle parti sia intesa alla totale estinzione del precedente rapporto ed alla costituzione d'un rapporto radicalmente diverso, mentre, specularmente, per l'altra, in considerazione dell'intrinseca novatività della transazione, questa deve ritenersi non novativa ove le partì, lasciato immutato l'oggetto dell'originario rapporto, si limitino ad innovare in tutto od in parte le sole modalità d'esecuzione dei rispettivi obblighi, le reciproche concessioni al riguardo costituendo la causa dell'estinzione del determinatosi conflitto d'interessi la cui definizione giudiziale, od il pericolo di essa, le parti stesse intendono evitare.
Il secondo indirizzo è, sostanzialmente, conforme alla giurisprudenza di questa Corte, per la quale l'art. 1976 CC, laddove esclude che la risoluzione per inadempimento possa essere richiesta "se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato", facendo riferimento nella sua formulazione alla distinzione tra transazione novativa e non novativa, necessariamente anche recepisce il contenuto tipicamente dispositivo della transazione, per il quale un aliquid novi rispetto al rapporto che ad essa preesiste viene ad essere un naturale negotii, ond'è che nel determinare il senso della distinzione l'interprete deve tener conto di tale carattere normalmente dispositivo e, per ciò stesso, innovativo del negozio e ricercare, pertanto, onde individuare nel caso concreto la sussistenza dello specifico carattere novativo cui è fatto riferimento nella norma, elementi ulteriori.
Nella consapevolezza, pertanto, del rilevato carattere lato sensu innovativo come connaturato con il contratto in questione, ritiene potersi ravvisare una novazione strido sensu esclusivamente ove i rapporti giuridici tra le parti, id est quello preesistente sul quale ha operato la transazione e quello dalla transazione costituito, siano tra loro incompatibili, nel senso che all'esame della comune intenzione delle parti quale desumibile dalle clausole contrattuali risulti - per la natura ed entità dell'intervento, recettivo di presupposti ed esteso ad effetti estranei al precedente rapporto - che il nuovo regolamento negoziale non possa in concreto essere altrimenti fondato se non su di un diverso assetto d'interessi introdotto con la transazione stessa, di guisa che da questa sorga un complesso d'obbligazioni oggettivamente difforme ed autonomo rispetto al preesistente cui venga a sostituirsi (Cass.
1.8.02 n. 11439, 26.11.99 n. 710, 9.12.96 n. 10937, 12.5.94 n. 4647,
ma già
5.3.86 n. 1400, 27.3.79 n. 1779, 5.7.77 n. 2935, 18.12.64 n. 2881). Interpretazione in tal senso del contratto ed individuazione della relativa natura giuridica costituiscono indagini di fatto e rientrano, pertanto, nell'apprezzamento del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità ove logicamente e compiutamente motivato.
Ciò che, anche indipendentemente dalla già evidenziata inaccoglibilità dell'esaminato motivo in tema d'interpretazione, è comunque ravvisabile nella specie, avendo la corte territoriale fornito apprezzabili ragioni sul come, rimasti immutati la natura giuridica del rapporto (contratto d'opera intellettuale) e l'oggetto delle prestazioni sinallagmatiche nello stesso poste a carico di ciascuna delle parti (redazione d'un determinato tipo di progetto contro corresponsione d'un compenso), in sede transattiva fossero intervenuti essenzialmente solo mutamenti nelle caratteristiche e nell'ubicazione dell'opera da progettare.
Neppure il terzo motivo merita accoglimento.
Non, però, in quanto la questione fosse inammissibile in appello, come sostenuto dalla resistente, dacché nella nuova formulazione dell'art. 345 CPC, dal quale è preclusa la proposizione d'eccezioni nuove in appello, sono fatte salve le eccezioni rilevabili anche d'ufficio e tale è, quanto meno, quella relativa alla nullità dell'originario contratto d'opera per difetto della forma scritta necessaria ai contratti della pubblica amministrazione (e pluribus, dettagliatamente, Cass. 18.7.02 n. 10440 e precedenti conformi ivi). La reiezione del motivo consegue, invece, al rilievo che, in relazione alle domande svolte dall'attrice nel presente giudizio, intese alla declaratoria della risoluzione della transazione per inadempimento della controparte ed alla condanna di quest'ultima al consequenziale risarcimento dei danni, l'originario contratto di prestazione d'opera professionale - reviviscente o meno per effetto della risoluzione della transazione e nullo o meno che fosse ab origine - non entra in considerazione, in quanto la domanda risarcitoria trova il proprio titolo in relazione non a tale contratto, bensì, per il combinato disposto degli artt. 1453 e 1218 CC, alla risoluzione della transazione per inadempimento della controparte, risoluzione che, di per se stessa, indiscutibilmente comporta la risarcibilità dei danni derivantine alla parte non inadempiente.
In ordine ai criteri di determinazione di tale danno ed alla sua consequenziale quantificazione, quale operata dal giudice di primo grado, nessuna contestazione è stata sollevata.
Sul punto, dunque, questa Corte, essendo comunque conforme a diritto il dispositivo dell'impugnata sentenza, deve solo dare atto, ex art. 384 CPC, dell'intervenuta correzione della motivazione nei termini che precedono.
Accoglimento non merita, in fine, il quarto motivo.
Lo stesso ricorrente ammette che la domanda riconvenzionale di risoluzione della transazione per impossibilità sopravvenuta dell'adempimento di controparte, in ragione dell'intervenuto decesso dell'uno dei due professionisti, era consequenziale al riconoscimento della sussistenza d'un'obbligazione dei professionisti stessi in ordine all'individuazione dell'area da destinare alla realizzazione dell'opera oggetto del progetto commissionato loro, onde, tale tesi essendo stata disattesa, il motivo rimane privo del presupposto sul quale è stato fondato. Il motivo s'appalesa, d'altronde, inammissibile, in quanto non vi sono mosse specifiche censure alle ragioni poste dalla corte territoriale alla base dell'adottata decisione sul punto. Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso principale va, dunque, respinto.
Il ricorso incidentale, in quanto concernente questioni di merito e condizionato, rimane assorbito.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE riuniti i ricorsi, respinge il ricorso principale, assorbito l'incidentale condizionato, e condanna il ricorrente principale alle spese che liquida in complessivi euro 4.150,00, dei quali euro 4.000,00 per onorari, con accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2003