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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 11/02/2026, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 825/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RUVOLO MICHELE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3075/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Termini Imerese - Piazza Duomo N. 1 90018 Termini Imerese PA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259023750732000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259023750732000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259023750732000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del giudizio il contribuente impugnava l'intimazione di pagamento n.
29620259023750732/000 nonché le sottese cartelle di pagamento n. 29620130081080610000 (TARI anno
2012 – Comune di Termini Imerese) e n. 29620170023572061000 (IRPEF e addizionali anno 2012) deducendo l'omessa notifica delle cartelle presupposte e l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo, la quale eccepiva la propria estraneità alla fase della riscossione e rappresentava di non essere in possesso della documentazione relativa alla notifica delle cartelle, trattandosi di attività demandata all'Agente della riscossione.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, pur regolarmente evocata in giudizio, rimaneva contumace, non depositando alcuna documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta e rituale notifica degli atti presupposti.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 13.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
È principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in caso di impugnazione dell'atto consequenziale,
l'Amministrazione abbia l'onere di provare la regolare notifica degli atti presupposti, dovendo altrimenti l'atto impugnato essere annullato per violazione del diritto di difesa del contribuente.
Nel caso di specie tale onere probatorio gravava sull'Agenzia delle Entrate – Riscossione, quale soggetto istituzionalmente competente alla notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della riscossione.
Tuttavia, l'Agente della riscossione non si è costituito in giudizio. Non è stata prodotta alcuna prova documentale idonea a dimostrare l'avvenuta notifica delle cartelle presupposte. Tale carenza istruttoria non può essere colmata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale, la quale non ha la disponibilità giuridica né materiale degli atti di notifica eseguiti dall'Agente della riscossione.
Ne consegue che l'intimazione di pagamento impugnata risulta priva di valido presupposto, dovendo essere annullata.
Va evidenziato che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo, pur costituitasi in giudizio, ha correttamente rappresentato la propria estraneità alla fase della riscossione, evidenziando che la prova della notifica degli atti presupposti rientra nella esclusiva sfera di competenza dell'Agente della riscossione.
Pertanto, l'accoglimento del ricorso non discende da una condotta processuale colposa dell'Agenzia delle
Entrate costituita, bensì dalla inerzia difensiva dell'Agente della riscossione, rimasto contumace.
Alla luce delle considerazioni che precedono le spese di giudizio vanno poste a carico dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, quale parte soccombente e rimasta contumace, che aveva l'onere esclusivo di dimostrare la rituale notifica degli atti presupposti. Tali spese si distraggono in favore del procuratore di parte ricorrente, come richiesto.
Invece, si compensano integralmente le spese tra il contribuente ricorrente e l'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Palermo, atteso che quest'ultima non era in condizione di fornire la prova richiesta e non ha dato causa all'annullamento dell'atto impugnato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e annulla l'intimazione di pagamento impugnata.
Condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che si liquidano in € 923,00, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali. Le spese si distraggono in favore del procuratore di parte ricorrente, come richiesto.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra la parte ricorrente e l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Palermo.
Palermo, 13.1.2026
Il Giudice
CH VO
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RUVOLO MICHELE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3075/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Termini Imerese - Piazza Duomo N. 1 90018 Termini Imerese PA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259023750732000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259023750732000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259023750732000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del giudizio il contribuente impugnava l'intimazione di pagamento n.
29620259023750732/000 nonché le sottese cartelle di pagamento n. 29620130081080610000 (TARI anno
2012 – Comune di Termini Imerese) e n. 29620170023572061000 (IRPEF e addizionali anno 2012) deducendo l'omessa notifica delle cartelle presupposte e l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo, la quale eccepiva la propria estraneità alla fase della riscossione e rappresentava di non essere in possesso della documentazione relativa alla notifica delle cartelle, trattandosi di attività demandata all'Agente della riscossione.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, pur regolarmente evocata in giudizio, rimaneva contumace, non depositando alcuna documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta e rituale notifica degli atti presupposti.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 13.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
È principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in caso di impugnazione dell'atto consequenziale,
l'Amministrazione abbia l'onere di provare la regolare notifica degli atti presupposti, dovendo altrimenti l'atto impugnato essere annullato per violazione del diritto di difesa del contribuente.
Nel caso di specie tale onere probatorio gravava sull'Agenzia delle Entrate – Riscossione, quale soggetto istituzionalmente competente alla notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della riscossione.
Tuttavia, l'Agente della riscossione non si è costituito in giudizio. Non è stata prodotta alcuna prova documentale idonea a dimostrare l'avvenuta notifica delle cartelle presupposte. Tale carenza istruttoria non può essere colmata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale, la quale non ha la disponibilità giuridica né materiale degli atti di notifica eseguiti dall'Agente della riscossione.
Ne consegue che l'intimazione di pagamento impugnata risulta priva di valido presupposto, dovendo essere annullata.
Va evidenziato che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo, pur costituitasi in giudizio, ha correttamente rappresentato la propria estraneità alla fase della riscossione, evidenziando che la prova della notifica degli atti presupposti rientra nella esclusiva sfera di competenza dell'Agente della riscossione.
Pertanto, l'accoglimento del ricorso non discende da una condotta processuale colposa dell'Agenzia delle
Entrate costituita, bensì dalla inerzia difensiva dell'Agente della riscossione, rimasto contumace.
Alla luce delle considerazioni che precedono le spese di giudizio vanno poste a carico dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, quale parte soccombente e rimasta contumace, che aveva l'onere esclusivo di dimostrare la rituale notifica degli atti presupposti. Tali spese si distraggono in favore del procuratore di parte ricorrente, come richiesto.
Invece, si compensano integralmente le spese tra il contribuente ricorrente e l'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Palermo, atteso che quest'ultima non era in condizione di fornire la prova richiesta e non ha dato causa all'annullamento dell'atto impugnato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e annulla l'intimazione di pagamento impugnata.
Condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che si liquidano in € 923,00, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali. Le spese si distraggono in favore del procuratore di parte ricorrente, come richiesto.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra la parte ricorrente e l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Palermo.
Palermo, 13.1.2026
Il Giudice
CH VO