Sentenza 25 febbraio 1999
Massime • 1
Il proprietario che agisce per ottenere la restituzione della cosa e prospetti di averla consegnata al convenuto in funzione di un'opera o di un servizio che avrebbe dovuto essere compiuto nel suo interesse, se intende agire in quanto proprietario non ha l'onere di provare la natura del contratto in base al quale è avvenuta la consegna, perché la qualità di proprietario è sufficiente per richiedere la restituzione, mentre incombe al detentore che sostiene di avere sulla cosa un diritto di godimento l'obbligo di provare che fra le parti è stato concluso un contratto in tal senso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/02/1999, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - rel. Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. MICHELE LO PIANO - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OR VA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROMANELLI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato BOSCAINI GIAN BATTISTA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LI RT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato DETTORI MASALA GIOVANNA, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato LUIGI GRITTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 65/97 della Corte d'Appello di BRESCIA SEZ SPEC AGRARIA, emessa il 07/02/97 e depositata il 03/03/97 (R.G. 340/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/901 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Giovanna DETTORI MASALA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
1. - BE OL conveniva in giudizio VA UM. Nel ricorso alla sezione specializzata agraria del tribunale di Brescia, esponeva d'essere comproprietaria di un fondo rustico, della cui conduzione sera sempre occupata personalmente, sia pur avvalendosi dell'operato di contoterzisti, perché non possedeva i macchinari necessari per effettuare i lavori più pesanti. Nel corso dell'annata agraria 1993/1994 s'era avvalsa dell'opera di VA UM.
L'attrice proseguiva esponendo che UM, dopo aver eseguito i lavori commissionatigli, aveva preteso di trasformare la detenzione dell'immobile derivata dal rapporto di servizio in una detenzione qualificata ed aveva sostenuto d'essere affittuario. Concludeva chiedendo che il tribunale condannasse il convenuto al rilascio.
2. - VA UM non si costituiva in giudizio.
3. - Il tribunale accoglieva la domanda.
4. - La decisione impugnata da UM è stata confermata dalla sezione specializzata agraria della corte d'appello di Brescia. 5. - La sezione, con la sentenza 3.3.1997, ha affermato che le prove per testimoni ed interrogatorio formale dedotte da UM non potevano essere ammesse, perché la parte non pu,5 dedurre in appello prove nuove. La dimostrazione del contratto di affitto non poteva essere poi desunta dai documenti depositati.
6. - VA UM ha proposto ricorso per cassazione. BE OL ha resistito con controricorso che ha illustrato con memoria.
Motivi della decisione.
1. - Il ricorso contiene tre motivi.
2.1. - Il primo denunzia un difetto di motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.). Il ricorrente premette che, impugnando la sentenza di primo grado, aveva denunciato il seguente vizio: il tribunale, pur qualificando correttamente l'azione della OL come azione di accertamento di natura personale, ne aveva tratto un'erronea conclusione in tema di oneri probatori gravanti sull'attrice.
L'errore era consistito nel non considerare che, quando è il proprietario ad immettere un terzo nella detenzione del bene di cui poi chiede il rilascio, per ottenerlo non gli basta provare la sua qualità, è necessario dimostri anche che il contratto in base al quale è stata data al terzo la detenzione del bene ha esaurito la sua efficacia.
Se non che il giudice di secondo grado non ha affatto esaminato questo motivo di appello.
2.2. - Il secondo motivo denunzia un vizio di violazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2697, 948 e 949 cod. civ.). Il ricorrente osserva che l'attrice aveva proposto una domanda di restituzione, che è un'azione personale fondata sul contratto da cui è derivata la detenzione e che tende a far accertare che il contratto ha esaurito la sua efficacia ed il detentore è obbligato alla restituzione.
L'onere di dare la prova della natura e durata del rapporto incombeva all'attrice.
2.3. - I motivi così riassunti prospettano due diversi vizi della sentenza.
Possono essere però esaminati insieme, perché per decidere se sono fondati o no, si deve risolvere un'unica questione.
La questione consiste nello stabilire come si dovesse ripartire l'onere della prova tra attrice e convenuto.
2.4. - Orbene, chi è convenuto con una domanda di condanna alla restituzione della cosa di cui ha la detenzione, può averne ricevuta la consegna dallo stesso attore, che nell'agire in giudizio afferma d'esserne il proprietario.
La detenzione, nei contratti con cui il proprietario della cosa ne dispone, costituendo a favore dell'altra parte un diritto di godimento, deve essere trasmessa dal primo al secondo, perché questi possa esercitare il proprio diritto. Invece, nei contratti con cui il proprietario si procura un servizio, ed in cui dunque l'altra parte deve svolgere sulla cosa o con la cosa un'attività o un'opera nell'interesse del proprietario, la trasmissione della detenzione costituisce per il proprietario cooperazione all'adempimento dell'altrui obbligazione.
Nel primo caso, il proprietario non ha diritto alla restituzione della cosa, se non quando il contratto cessa d'avere effetto. Nel secondo, il proprietario può chiedere in ogni tempo la restituzione della cosa, indipendentemente dalla responsabilità cui può andare incontro per non aver consentito all'altra parte di rendere o completare la prestazione;
però, il detentore che abbia adempiuto alla propria obbligazione può, in taluni casi, far valere il diritto di ritenere la cosa sinò a quando non gli siano pagati il compenso e le spese.
Deriva da ciò, che al proprietario che agisce per ottenere la restituzione della cosa e prospetta d'averla consegnata in esecuzione di un contratto del secondo tipo, se intende agire facendo valere la qualità di proprietario, basta provare tale qualità (ad analoga conclusione è già pervenuta la sentenza 23 giugno 1997 n. 5576). E questo perché l'art. 2697 cod. civ., nel ripartire tra le parti l'onere della prova, dispone che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero che il diritto si è modificato od estinto provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Sicché è onere del convenuto, il quale non contesta che l'attore è proprietario, ma afferma d'aver avuto in consegna la cosa in esecuzione di un contratto che gli dà diritto a goderne e perciò a mantenere la detenzione in funzione dell'esercizio di tale diritto, provare la conclusione di simile contratto.
2.5. - Le precedenti considerazioni rendono ragione del perché i due motivi non sono fondati.
La corte d'appello, come ha osservato il ricorrente, ha impostato la decisione muovendo dal presupposto che incombesse sul convenuto l'onere di provare l'esistenza di contratto d'affitto. Questo presupposto, lo si è veduto, è conforme a diritto. D'altro canto, non rileva che la corte d'appello non abbia espressamente discusso la tesi giuridica posta a base del motivo. Non rileva, perché l'attuale ricorrente, con il motivo di appello, non aveva richiesto al giudice di secondo di grado di interpretare in diverso modo la domanda o di valutare in diverso modo le prove: aveva bensì sostenuto che, in presenza della domanda come proposta, il tribunale aveva errato nell'applicare la regola sull'onere della prova.
Ora, quando il motivo di appello denuncia un vizio di violazione di norma di diritto, la circostanza che il giudice non esamini il motivo di impugnazione non dà luogo a vizio della sua decisione sotto il profilo del difetto di motivazione (art. 360 n. 5 cod. proc. civ. perché questo è vizio che riguarda l'accertamento del fatto. Ma neppure dà luogo a vizio della decisione sotto il profilo della violazione di norma sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ.):
e ciò perché, quando la questione su cui il giudice è chiamato a pronunciarsi consiste solo nello stabilire come deve essere applicata una norma in presenza di determinati fatti, quello che importa è se il giudice abbia finito col decidere o no in modo conforme a diritto, non l'itinerario percorso per arrivare alla decisione. La motivazione di una decisione conforme a diritto, se manca o è insufficiente, può essere infatti formulata o integrata da questa Corte nell'esercizio del potere di correzione della motivazione (art.384, comma 2, cod. proc. civ.).
2.6. - A conclusione dell'esame dei primi due motivi, la motivazione della sentenza va perciò integrata con l'affermazione del seguente principio di diritto: il proprietario che agisce per ottenere la restituzione della cosa e prospetta d'averla consegnata al convenuto in funzione di un'opera o di un servizio che avrebbe dovuto compiuto nel suo interesse, se intende agire in quanto proprietario, non ha l'onere di provare la natura del contratto in base al quale è avvenuta la consegna, perché la qualità di proprietario è sufficiente per richiedere la restituzione, mentre incombe al detentore che sostiene di aver sulla cosa un diritto di godimento provare che tra le parti è stato concluso un contratto in tal senso. 3. - Il terzo motivo denuncia vizi di violazione di norme di diritto e di norme sul procedimento (art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2697 cod. civ. e 437, secondo comma, cod. proc. civ.). Il ricorrente sostiene che, nei processi regolati dalle norme sulle controversie individuali di lavoro, Quando i mezzi di prova sono indispensabili per l'accertamento della verità possono essere ammessi anche se sono per la prima volta dedotti nel giudizio di appello: nel caso, dai documenti prodotti emergevano indizi a favore dell'esistenza del contratto di affitto.
Il motivo non è fondato.
La tesi svolta dalla parte è contrastata dalla giurisprudenza della Corte (la sentenza 8 aprile 1998 n. 3614, tra le più recenti decisioni in tal senso, ha escluso che l'art. 4311, secondo comma, cod. proc. civ. consenta al giudice d'appello di ammettere prove che la parte avrebbe potuto dedurre in primo grado).
4. - Il ricorso è rigettato.
5. - La Corte ritiene che sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di questo grado del processo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte suprema di cassazione, il 1 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 1999