Sentenza 30 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/03/2001, n. 4752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4752 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
O L 4 L 7 O 3 . B N E , E 1 9 N 9 O 1 I - Z явидзо 1 A 1 R - T 1 S 2 I E . G L C E I R 9 D 3 A U E I D REPUBBLICA ITALIANA 6 E G T 4 04752/0 1 . E N T E N INNOMS DEL P. POL TALIANO S T . E R T A S I ( LA CORTE SU Oggetto t Pagamento SEZIONE TERZA CIVILE corrispettivo trasporto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14913/98 GIUSTINIANI Presidente Dott. Vito i Consigliere - Dott. Francesco SABATINI Dott. Vincenzo SALLUZZO Rel. Consigliere - Cron. 10169 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Rep. Consigliere Ud. 23/10/00 Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SENTENZA del Consiglio di да sul ricorso proposto da: I. L. R. IND LATERIZI RIUNITE SPA, con sede in Roma, in Presidente persona del Amministrazione, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DEL CICLISMO 14, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE DANTE, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AUTOTRASPORTI FLLI DI FL SNC, NA AR & GL SNC;
2000 intimati 1673 avverso la sentenza n. 3/98 del Giudice di pace di V il 20/01/98 e depositata il 03/02/98 BUCCINO, emessa I (R.G. 61/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il ° rigetto del 1° e 2° motivo, l'accoglimento del 3° e e l'assorbimento del 5° e 6°. да SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione ritualmente notificata la s.n.c. Au- totrasporti F.LI Di RI & C. conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Buccino la s.n.c. NA RI & figli ed esponendo di avere effettuato, in data 1.9.1995, per conto della stessa e per il corrispettivo pattuito di L.1.000.000, il trasporto di tegole marsi- gliesi della Industrie Laterizi Riunite, da NG (SI) a S. Gregorio Magno (SA), sede della società; di non avere potuto scaricare perché, essendo il materiale in buona parte rotto a causa dei contenitori, la socie- tà NA aveva rifiutato la consegna;
di essere stata perciò costretta a rientrare presso la sua sede dove aveva depositato la merce;
ne chiedeva la condanna al pagamento di tale somma, oltre alle spese e competenze del giudizio. Instauratosi il contraddittorio la società convenu- ta contestava la domanda deducendo che la consegna era stata rifiutata perché le tegole, essendo l'imballaggio deteriorato, risultavano in gran parte rotte. Veniva autorizzata ed effettuata la chiamata in giudizio della Industrie Laterizi Riunite spa che rima- neva però contumace. A conclusione dell'istruttoria la causa veniva quindi decisa con sentenza 20.1/3.2.1998 con la quale l'adito Giudice di Pace, accogliendo la domanda, con- dannava le società convenute, in solido, al pagamento della somma richiesta, oltre interessi e spese. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Industrie Laterizi Riunite affidandone l'accoglimento a cinque motivi. L'Autotrasporti f.LI Di RI e la NA RI non hanno invece svolto in questa sede alcuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Sostiene la ricorrente con il primo mezzo 1. che il Giudice di Pace avrebbe erroneamente ritenuto ricorrere i presupposti per la pronuncia secondo equità e denuncia quindi "violazione dell'art. 113 co.2° c.p.c. in relazione all'art. 10 stesso codice". La censura è infondata. 3 } Affrontando siffatto problema questa Corte ha af- fermato (v. Cass.SS.UU.14.12.1998 n. 12542 e Cass.
3.3.1999 n. 1789) che l'art. 113 secondo comma cod.proc.civ. nel disporre che il Giudice di Pace deci- de secondo equità la causa il cui valore non eccede i due milioni non detta a questo fine, come invece fa per la competenza, regole atte a stabilire il valore della causa. Ma, ha aggiunto, poiché i poteri di cui il giudice può far uso nel decidere una causa rappresentano il modo in cui quel giudice esercita la giurisdizione nei limiti della sua competenza, il valore della causa non può essere individuato avendo riguardo a quanto egli dichiara dovuto se accoglie la domanda, ma appunto a quanto con la domanda gli è chiesto. E conclusivamente ha rilevato che in relazione a tale problema si può presentare lo stesso ordine di questioni che si presenta quando si tratta di stabilire se la causa rientra nella competenza per valore d'uno o di altro giudice e che per risolverlo è giustificato applicare, in base all'analogia, le regole formulate nel codice per determinare il valore della causa ai fi- ni della competenza (artt. da 10 a 14,16,17 cod. proc. civ.). Al lume di tali considerazioni va osservato che nella specie la società attrice ha formulato nei con- fronti di parte convenuta domanda di pagamento della somma di L.
1.000.000. Ed è al contenuto di tale domanda pertanto che deve aversi esclusivo riguardo per deter- minare il valore della causa al fine di stabilire se essa doveva essere decisa secondo equità, a nulla rile- vando in senso contrario l'ulteriore precisazione svolta subito dopo l'indicazione delle somma richiesta espressa con la frase "o di quella maggiore o minore che sarà dimostrata in corso di causa, il tutto comun- - que da contenersi nella competenza del Giudice adito”. Trattasi infatti, come questo Supremo Collegio ha già avuto occasione di affermare (v.Cass.1744/1973) di formule di stile che non incidono sulla competenza. A ciò va aggiunto che proprio avendo riguardo a ta- le valore, nel legittimo esercizio del suo potere di interpretazione della domanda non sindacabile in que- sta sede data la insussistenza di errori o vizi di sor- ta (per altro nemmeno ipotizzati) il Giudice di Pace ha pronunciato condanna al pagamento della somma ri- chiesta di L.1.000.000, oltre interessi dall'1.9.95 al soddisfo.
2. Con il secondo mezzo, deducendo "violazione dell'art. 164 co.4° c.p.c. in relazione all'art.163 nn.3 e 4 stesso codice - nuLItà dell'atto di chiamata in S causa" la ricorrente afferma che l'atto di chiamata in causa nei suoi confronti, avendo contenuto identico all'atto di citazione iniziale (all'indirizzo di NA RI e figli s.n.c.) sarebbe affetto da nuLItà per incertezza sia del petitum che della causa petendi. Anche tale censura è priva di fondamento. La violazione formale dell'art.163 nn.3 e 4 c.p.c. sussiste solo quando manchi del tutto l'indicazione del petitum e della causa petendi. Nella specie invece par- te ricorrente si limita a dedurre la identità della do- manda avanzata all'indirizzo della società NA e di quella formulata nei suoi confronti sostenendo che la -profonda differenza esistente in punto di fatto e di diritto tra le due posizioni, rendevano assolutamente incerta l'individuazione del petitum e della causa pe- tendi di quella a lei diretta. Ma è di tutta evidenza che trattasi di questione ben diversa dalla inesistenza di tali elementi.
3.4. Con il terzo e quarto motivo, che in quanto connessi meritano di essere esaminati congiuntamente la "Laterizi riunite" denuncia "violazione e/o falsa applicazione dell'art.116 2°co. c.p.c. in relazione all'art. 183 co.1° stesso codice" nonché "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 360 n.5 c.p.c. motivazio- ne omessa, insufficiente e contraddittoria". 6 Tali censure, sicuramente ammissibili avverso le decisioni secondo equità del Giudice di Pace al lume della giurisprudenza ormai pacifica di questa Suprema Corte in materia (v.ex plurimis Cass.1 ottobre 1998 n. 9574, Cass.23 novembre 1998 n. 11869, Cass.20 marzo 1999 n.2599 e da ultimo Cass.SS.UU.15.10.1999 n. 716) afferiscono specificamente al vizio di "violazione di (l'art. 183 c.p.c.)" ed a quello dinorma processuale "totale mancanza di motivazione". Entrambe dette censure sono meritevoli di accogli- да mento. Quanto alla prima deve osservarsi che è ovvio che la parte contumace quale era la ricorrente nel giudi- zio dinanzi al Giudice di Pace - non poteva presenziare all'udienza per rendere il libero interrogatorio previ- sto dalla richiamata norma. E va da se che la sua contumacia non integrava am- missione dei fatti dedotti dall'attore costituendo solo elemento apprezzabile dal giudice, alla stregua di tutto il contegno processuale della parte, per trarne argo- menti utili ai fini della decisione (Cass.5170/1987). Riguardo alla seconda occorre rilevare, con riferi- mento alla posizione di parte ricorrente, che la moti- vazione della sentenza non contiene altro diverso ele- mento da cui poter desumere il percorso logico ancor- 7 ché di equità - seguito dal Giudice di Pace per perve- nire alla sua condanna. E ciò risulta ancor più evidente ove si consideri che la ricorrente non è altro che la parte fornitrice della merce trasportata, estranea al rapporto di tra- sporto tra l'Autotrasporti Di RI e la società Per- na.
5.6. Il quinto ed il sesto motivo con i quali, ri- spettivamente, vengono dedotti "violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 "c. c.' e "violazione C.C." per non essersi il Giudice di Pacedell'art.1693 attenuto al rispetto del principio dispositivo in mate- ria di prove ed avere ignorato che la responsabilità per l'avaria delle cose consegnategli per il trasporto normativamente posta a carico del vettore, per l'effetto, vanno ritenuti assorbiti. L'impugnata sentenza va quindi, limitatamente al rapporto Industrie Laterizi Riunite spa/Autotrasporti F.LI Di RI & C. - in quanto nei confronti della snc NA RI & FI la stessa è già passata in giu- dicato - cassata e rinviata anche per le spese del giu- dizio di cassazione ad altro Giudice di Pace di Saler- no.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso 8 cassa e rinvia anche per le spese del giudizio di cas- sazione ad altro giudice di pace di Salerno. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 23.10.2000. IL CONSIGLIERE EST IL PRESIDENTE VelofientimieniКормити глиби ні 1 I CANCELLIERE 01 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 30 MAR. 2001 Oggi, lì IL CANCELLIERE OV TE E R P E U T S R O C O L L O B 4 7 E .3 E ) N N E , IO 1 C 9 Z 9 A A -1 P R T 1 I 1 IS D - 1 G E E 2 R IC . L A D 9 D 3 IU E E T G N 6 E E 4 S . .N E T T T R (IS A a