Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 1932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1932 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria Conforti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11313/2023 R.Gen.Aff.Cont. fissata per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c. e trattenuta in decisione all'udienza del 18.2.2025 in base al comma terzo dell'art. 281 sexies c.p.c.
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli alla via Monte di Dio n. 54 presso lo studio dell'avv. Alessandro
Gargiulo che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.
- ATTORE
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona dell'amministratore p.t. dott.
[...] P.IVA_1 CP_2
, elettivamente domiciliato in Cercola (NA) alla via Europa n. 88 presso lo
[...] studio dell'avv. Alessandro Vessicchio che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- CONVENUTO
E
1
del direttore generale e legale rappresentate dott. Controparte_4 elettivamente domiciliata in Milano alla piazza Castello n. 19 presso lo studio dell'avv. Andrea Russo che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti autenticata dal notaio Persona_1
- CHIAMATA IN CAUSA
Conclusioni: come da conclusioni resa dalle parti all'udienza del 18/02/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, L. 69/2009
La domanda di risarcimento del danno svolta da in relazione ai Parte_1 danni subiti all'interno del proprio immobile sito in Parco Vesta - CP_1
Corso Amedeo di Savoia n. 210 – Napoli, posto al 9° piano della Scala A, interno
32 nei confronti di tale ente , danni rapportati agli esborsi dovuti sopportare per la realizzazione di opere di risanamento necessitate dai danni generati dalle infiltrazioni scaturite dal lastrico di copertura è infondata e va respinta.
In base al consolidato principio della ragione più liquida è dirimente evidenziare che parte attrice, a fronte delle specifiche contestazioni di parte convenuta, non ha dimostrato i danni dei quali ha chiesto il ristoro.
Queste le conclusioni dell'atto di citazione richiamate anche in sede di precisazione delle conclusioni e della discussione:
“ dichiarare ex art. 2051 c.c., ovvero in subordine ex art. 2043 c.c., l'esclusiva responsabilità del Controparte_5
[..
[...] nella causazione dei danni di cui all'appartamento di proprietà
[...]
dell'avv. posto al 9° piano della Scala A, interno 32 del detto Parte_1 condominio.
3. e per l'effetto: condannare il Controparte_5
al risarcimento dei danni subiti dall'attore per le causali
[...] di cui alla parte espositiva, quantificabili nella somma che l'attore ha dovuto sborsare per il risanamento dell'immobile e pari ad euro 20.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento al soddisfo, ovvero condannare il al pagamento di quella maggiore o minore diversa somma che il CP_1
Giudicante volesse determinare, anche in via equitativa, o che dovesse risultare provata in corso di causa”.
Dagli atti e dai documenti depositati non si evince lo stato attuale dell'immobile dimostrativo della natura e dell'entità dei lavori eseguiti;
non possono sufficienti a dimostrare l'esborso che l'attore assume di avere corrisposto un preventivo ed un computo metrico laddove non solo non risulta alcuna approvazione del suddetto preventivo da parte dell'attore ma aspetto ancor più rilevante è che manca qualsivoglia dimostrazione dell'esborso sostenuto.
Chi agisce in via risarcitoria assumendo, come propone parte attrice, che
“rimuoveva le cause delle infiltrazioni effettuando lavori di manutenzione al lastrico solare in luogo del per una spesa complessiva pari ad CP_1 euro 45.000,00 ed effettuava, quindi, i lavori di eliminazione dei danni subiti al proprio immobile per un totale di spesa pari ad ulteriori 20.000,00” è tenuto a fornire prova di tale pagamento.
Anche a fronte della specifica contestazione del convenuto l'attore CP_1
non ha fornito alcuna dimostrazione in ordine all'attuale stato dei luoghi post risanamento né elementi comprovanti il pagamento operato.
Deve evidenziarsi che sia la mancata produzione delle foto attestanti i lavori eseguiti (stato attuale dell'immobile) che dell'esborso corrisposto sono carenze
3 che non consentono di verificare neppure il collegamento eziologico tra l'asserito esborso e le dedotte infiltrazioni.
E' infatti mancante anche l'adeguata dimostrazione del collegamento causale tra le dedotte infiltrazioni il danno patito ed il conseguente esborso che parte attrice assume di avere sostenuto (senza tuttavia dimostrarlo).
La richiesta di “ovvero condannare il al pagamento di quella CP_1
maggiore o minore diversa somma che il Giudicante volesse determinare, anche in via equitativa, o che dovesse risultare provata in corso di causa” presuppone che venga in rilievo un'ipotesi in cui la prova del danno risulti particolarmente difficoltosa così da potere accedere alla liquidazione equitativa che altrimenti non è consentita.
Parte attrice aveva agevole modo di dimostrare l'esborso che assume di avere effettuato dal momento che si trattava verosimilmente di lavori edili, documentabili mediante foto, fattura , contratto ovvero sotto sottoscrizione del preventivo.
Per questa dirimente ragione la domanda deve essere respinta. La domanda di garanzia svolta dal nei confronti della compagnia CP_1 [...]
risulta chiaramente assorbita dal rigetto della domanda Controparte_3 principale.
Le spese di lite nei rapporti tra parte attrice ed il convenuto CP_1
seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014, tenuto conto della esigua complessità delle questioni di diritto trattate, calcolati per tutte le fasi processuali, tenuto conto del valore della causa (disputatum).
Parte attrice è tenuta a sostenere sia le spese del convenuto che quelle del chiamato in giudizio avendo con la sua azione, Controparte_3
risultata infondata, dato scaturigine alla chiamata in giudizio in garanzia della compagnia di assicurazione determinata e giustificata dalla domanda
4 risarcitoria svolta da parte attrice alla società convenuta (cfr. tra le tante Sez. 3
Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019 Cass. Civile: <In forza del principio di causazione -che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite
- il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa>>
(cfr. Cass. Civ. Ordinanza n. 18710 del 2022; Ordinanza n. 6144 del 07/03/2024).
Nel caso in esame la chiamata in garanzia al momento del deposito della comparsa non poteva ritenersi palesemente arbitraria anche alla luce della necessaria integrazione dell'atto di citazione disposta dal Giudice per carente indicazione del fatto sotto il profilo dell'arco temporale di manifestazione delle infiltrazioni e quindi del danno. Anche tali spese vano quindi poste a carico di parte attrice ed in favore della terza chiamata, liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014, tenuto conto della esigua complessità delle questioni di diritto trattate, calcolati per tutte le fasi processuali, tenuto conto del valore della causa (disputatum).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel procedimento RG , così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) condanna parte attrice al pagamento, in favore del CP_1
convenuto delle spese del giudizio che si liquidano in euro
2.540,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% con attribuzione in favore dell'avv.to
Alessandro Vessicchio;
5 3) condanna parte attrice al pagamento, in favore della
[...]
delle spese del giudizio che si liquidano in Controparte_3 euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Napoli, 24.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti
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