Sentenza 14 dicembre 2012
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 18, lett. e), della l. n. 69 del 2005, che impone il rifiuto della consegna qualora la legislazione dello Stato membro di emissione non preveda "limiti massimi della carcerazione preventiva", se l'ordinamento processuale di quello Stato contempli un limite massimo di custodia cautelare coincidente con il termine di svolgimento del giudizio di primo grado ed eventualmente prorogabile dal giudice sulla base di condizioni espressamente previste dalla legge. (Fattispecie relativa ad un m.a.e. emesso dalle autorità giudiziarie del Regno Unito).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/12/2012, n. 48777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48777 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 14/12/2012
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 1787
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 44116/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LJ AN, nato a [...] il [...], alias GO LE, nato in [...] il [...];
avverso la sentenza del 12/10/2012 della Corte di appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GALASSO Aurelio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per la persona richiesta l'avv. Trantino Vincenzo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catania dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di cui al mandato di arresto Europeo emesso il 17/08/2012 dalla Crown Court di Bristol nei confronti di AN LJ, tratto in arresto in Italia il 05/09/2012 in esecuzione della ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere adottata in pari data di quella Corte italiana. Rilevava la Corte di appello come il mandato di arresto Europeo fosse stato emesso per dare esecuzione al provvedimento con il quale la Corte inglese del Cheltenham Magistrate aveva contestato al LJ il reato di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina;
come tale reato rientrasse nel novero di quelli per i quali la L. 22 aprile 2005, n. 69 (contenente le "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/ 584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto Europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri") prevede la consegna obbligatoria e, comunque, come lo stesso avesse corrispondenza con l'analogo reato previsto dal codice penale italiano;
come le emergenze desumibili dalla documentazione trasmessa dall'autorità giudiziaria inglese (in specie, il fatto che il LJ fosse stato osservato nel mentre, in più occasioni, consegnava delle buste ad altri soggetti ricevendo somme di denaro, all'interno di una delle quali, in una circostanza verificata nel novembre del 2010, fermato l'acquirente dagli agenti di polizia subito dopo aver ritirato il pacchetto dal LJ, era stata trovata una partita di 3 kg. di cocaina pura), fossero elementi sufficienti a far ritenere una situazione di gravità indiziaria a carico del prevenuto. Aggiungeva la Corte catanese come non sussistessero ragioni di rifiuto della consegna, dato che la documentazione acquisita aveva provato che la misura cautelare era stata applicata al LJ con una durata predeterminata di 182 giorni;
ne' dovesse essere domandata all'autorità inglese la garanzia che il prevenuto, dopo essere processato in Inghilterra, fosse poi rinviato in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà personale eventualmente irrogatagli in quel processo, posto che lo stesso non svolgeva alcuna attività lavorativa e non risultava residente in Italia, bensì a Londra, dove aveva vissuto fino a qualche tempo prima con la convivente italiana.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il LJ, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti due motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione alla L. n. 69 del 2005, art.18 comma 1, lett. e) e vizio di motivazione, per avere la Corte
territoriale accolto la richiesta di consegna del LJ nonostante il sistema processuale inglese preveda la possibilità di prorogare sine die il termine di durata della custodia cautelare, originariamente stabilita in 182 giorni.
2.2. Violazione di legge, in relazione alla L. n. 69 del 2005, art.18 comma 1, lett. r) e vizio di motivazione, per avere la Corte
distrettuale disatteso la richiesta difensiva di prevedere che la consegna fosse subordinata alla condizione che il LJ fosse rimandato in Italia per l'esecuzione della pena che gli fosse stata eventualmente inflitta in Inghilterra.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo del ricorso è infondato.
Costituisce principio oramai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale, in tema di mandato di arresto Europeo, deve escludersi che ricorra l'ipotesi prevista dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. e), che impone il rifiuto della consegna qualora la legislazione dello Stato membro di emissione non fissi limiti massimi della carcerazione preventiva, in relazione ad un mandato di arresto emesso dall'autorità giudiziaria di altro Paese dell'Unione Europea, laddove l'ordinamento processuale di quello Stato preveda un limite massimo di custodia cautelare e la possibilità di eventuali proroghe del termine a cadenze periodiche, controllate da quello stesso giudice straniero (in questo senso Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235352; sostanzialmente conf., in seguito, Sez. 6, n. 26194 del 02/07/2010, Mancioppi, Rv. 247827;
Sez. 6, n. 2971 del 17/01/2008, Mantu, Rv. 238360). Di tale regula iuris la Corte di appello di Catania ha fatto corretta applicazione, rilevando, con motivazione congrua ed esente da vizi di illogicità, come dalla relazione del Crown Prosecutor Service di Bristol risultasse che la durata della custodia cautelare disposta nei confronti della persona di cui era stata domandata la consegna, avrebbe avuto una durata non superiore a 182 giorni, termine decorrente dall'invio dell'imputato in quel paese, entro il quale si deve definire il processo di primo grado.
Nè conduce a differenti conclusioni la circostanza, segnalata dal ricorrente, che, nell'ordinamento processuale vigente in Inghilterra sia previsto che il termine di svolgimento del giudizio di primo grado e, conseguentemente, il termine di durata della custodia cautelare possano essere prorogati in situazioni eccezionali, legate alla gravità del reato oggetto di contestazione ovvero alla complessità del procedimento. Ed invero, tale indicazione difensiva non contraddice affatto l'assunto iniziale, e cioè che è pienamente compatibile con i principi fondamentali del nostro ordinamento una disposizione, quale quella contenuta nel sistema processuale dello Stato richiedente la consegna, che stabilisce che, nell'ambito di una determinata fase quale quella del giudizio di primo grado, il termine di durata della custodia cautelare possa essere eccezionalmente prorogato dal giudice sulla base di accertate condizioni predeterminate dalla legge. Al contrario, è dirimente che quel sistema fissi, comunque, un termine massimo di durata della custodia cautelare, che coincide con la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado: previsione, questa, la quale solo apparentemente contrasta con la disciplina dettata dal nostro codice di rito, che collega la efficacia della misura cautelare alla definizione dell'intero processo e, dunque, all'emissione di una sentenza di condanna irrevocabile, ma che, ai fini che qui interessa, non è di ostacolo alla operatività delle norme in materia di mandato di arresto Europeo, tenuto conto che, secondo il pacifico orientamento di questa Corte, per la operatività di tale istituto, sostitutivo in ambito UE di quello estradizionale, non è affatto richiesta una esatta "sovrapponibilità" dei sistemi processuali posti a confronto, essendo sufficiente che in quello dello Stato richiedente siano dettate regole di garanzia (quale, nella fattispecie, quelle che nella legislazione dello Stato membro di emissione del mandato, prevedono la individuazione di un termine di durata della misura cautelare connesso alla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado) sostanzialmente assimilabili a quelle fissate nel nostro impianto processuale penale a tutela dei diritti di libertà dell'indagato (così Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235351; conf., su tale specifico punto, Sez. 6, n. 12665 del 19/03/2008, Vaicekauskaite, Rv. 239155; Sez. 6, n. 26194 del 02/07/2010, Mancioppi, cit.). È appena il caso di aggiungere che la soluzione, che qui si è inteso privilegiare, non si pone in contrasto- a differenza di quanto prospettato dal ricorrente - con il dettato dell'art. 13 Cost., comma 5 nella parte in cui prevede che "la legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva", atteso che a tale regola della Carta fondamentale le Sezioni Unite, con la sentenza "Ramoci" innanzi considerata, hanno inteso attribuire un carattere "cedevole" a fronte dell'obbligo di rispetto dei vincoli scaturenti dall'ordinamento comunitario e dalle convenzioni internazionali, di cui all'art. 117 Cost., finendo per proporre un'opzione interpretativa che i Giudici delle leggi hanno implicitamente manifestato di poter avallare (v. C. cost., ord. 109 del 2008).
2. Il secondo motivo del ricorso è fondato, sia pur con le precisazioni che seguono.
Premesso che è erroneo il riferimento, contenuto nell'atto di impugnazione, alla L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. r), che contiene una norma applicabile nei soli casi di mandato di arresto Europeo "esecutivo" (emesso, cioè, ai fini dell'esecuzione di una pena inflitta con sentenza definitiva) e non anche in quelli di mandato di arresto Europeo "processuale", ovvero "ai fini dell'esercizio dell'azione penale", finalizzato- come nel caso di specie- ad ottenere la consegna dell'imputato per consentire lo svolgimento all'estero di un processo penale (nella stessa ottica C. cost. n. 374 del 2010), va osservato come la richiesta del LJ di subordinare la consegna alla condizione che venga "rimandato in Italia per l'esecuzione della pena eventualmente infintagli" (così a pagg.
3-4 del ricorso) impone di verificare se vi siano le condizioni per l'applicazione della diversa disposizione dettata dall'art. 19, comma 1, lett. c) legge cit., secondo la quale se il destinatario del m.a.e. processuale è un cittadino italiano o un soggetto residente in Italia, lo stesso ha diritto a che la consegna sia subordinata alla condizione che egli, dopo lo svolgimento all'estero del processo a suo carico, in ipotesi di condanna venga rinviato in Italia per scontare la relativa pena. Questa Corte ha già avuto modo di sottolineare come, nel caso del soggetto straniero "residente" in Italia, tale disposizione imponga una verifica sostanziale e non formale dei requisiti di radicamento con il territorio del nostro paese, nel senso che non è sufficiente il mero requisito dell'iscrizione anagrafica nel registro dei residenti, ma occorre rilevare l'esistenza di uno più indici concretamente sintomatici di reale e non estemporaneo radicamento dell'interessato con lo Stato italiano, nel quale ha stabilito la sede principale dei propri interessi affettivi ed economici, in maniera tale da assimilarne la posizione a quella del cittadino italiano (in questi termini, tra le tante, Sez. 6, n. 20553 del 27/05/2010, Cocu, Rv. 247101; Sez. 6, n. 14710 del 09/04/2010, S., Rv. 246747; Sez. 6, n. 2951 del 19/01/2010, Gheorghita, Rv. 245792;
Sez. 6, n. 2950 del 19/01/2010, Lazurca, Rv. 245791; Sez. F, n. 36322 del 15/09/2009, Grosu, Rv. 245117; Sez. 6, n. 7108 del 12/02/2009, Bejan, Rv. 243077).
Questa esegesi è coerente anche alla "logica" sottesa alla previsione legislativa della "complementare" causa di rifiuto di consegna, di cui al già menzionato art. 18 comma 1 lett. r) legge cit.. Ed infatti, pur ribadendo- come si è visto- la differenza dei rispettivi presupposti applicativi (dato che l'art. 19, comma 1, lett. c) pone una condizione rispetto ad ipotesi, la condanna all'estero, che ancora si deve verificare, mentre l'art. 18 comma 1 lett. r) si riferisce alla esecuzione di una pena già irrogata dall'autorità giudiziaria straniera con sentenza definitiva), va evidenziato come la ratto delle due "complementari" disposizioni sia praticamente la medesima: talché è significativo che la Consulta, nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, lett. c), nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Paese membro dell'Unione Europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, abbia chiarito che l'art. 4, punto 6, della decisione quadro n. 584 del 2002, che attribuisce al legislatore nazionale la facoltà di prevedere che l'autorità giudiziaria rifiuti la consegna del condannato ai fini dell'esecuzione della pena detentiva nello Stato emittente quando si tratti di un cittadino dello Stato dell'esecuzione, ovvero ivi risieda o vi abbia dimora ...(ha) accordato una particolare importanza alla possibilità di accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena cui essa è stata condannata. In tal senso, il criterio per individuare il contesto sociale, familiare e lavorativo, nel quale si rivela più facile e naturale la risocializzazione del condannato, durante e dopo la detenzione, non è tanto e solo la cittadinanza, ma la residenza stabile, il luogo principale degli interessi, dei legami familiari, della formazione dei figli e di quant'altro sia idoneo a rivelare la sussistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero in Italia..." (C. cost., n. 227 del 2010). Alla stregua di tale criterio ermeneutico, va rilevato come il ricorrente, già dimorante in passato in Inghilterra, ha allegato all'impugnazione documentazione da cui si evincerebbe che lo stesso risulta essersi trasferito in Italia nel febbraio del 2012, gli sia stato rilasciato un regolare permesso di soggiorno nel giugno del 2012, sia coniugato con una cittadina italiana dalla cui unione è nata anche una bambina, dimori stabilmente a Modica, dove la coniuge ha un'attività commerciale e dove egli ha indicato il proprio domicilio anche ai fini dell'assistenza da parte del medico di base del servizio sanitario nazionale: documentazione che non è stata valutata dai Giudici di secondo grado cui spetta verificare, alla luce di tali elemento, se l'interessato abbia dato dimostrazione di un effettivo e stabile radicamento con il territorio dello Stato italiano e, dunque, del suo diritto ad essere rinviato in Italia per espiarvi la pena eventualmente inflitta agli dall'autorità giudiziaria inglese.
La sentenza gravata va, dunque, annulla con rinvio alla Corte di appello per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catania per nuovo giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2012