Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/05/2017, n. 42279
CASS
Sentenza 9 maggio 2017

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In caso di accertamento tecnico disposto dal giudice in udienza, senza formale conferimento di incarico peritale, e di omessa comunicazione del giorno del luogo e dell'ora di inizio delle operazioni peritali, è configurabile una nullità a regime intermedio, ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., che, ove non eccepita dalla parte che vi assiste immediatamente dopo il compimento dell'atto, è sanata ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

Commentario1

  • 1Art. 229 - Comunicazioni relative alle operazioni peritali
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/05/2017, n. 42279
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42279
Data del deposito : 9 maggio 2017

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