Sentenza 9 maggio 2017
Massime • 1
In caso di accertamento tecnico disposto dal giudice in udienza, senza formale conferimento di incarico peritale, e di omessa comunicazione del giorno del luogo e dell'ora di inizio delle operazioni peritali, è configurabile una nullità a regime intermedio, ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., che, ove non eccepita dalla parte che vi assiste immediatamente dopo il compimento dell'atto, è sanata ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Art. 229 - Comunicazioni relative alle operazioni peritalihttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/05/2017, n. 42279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42279 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2017 |
Testo completo
аёл 42279 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 09/05/2017 -Presidente - Sent. n. sez.941/17 LUISA BIANCHI CARLA MENICHETTI - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE EMANUELE DI SALVO N.5286/2017 UGO BELLINI ANTONIO RD TANGA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MM RD nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 03/02/2014 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO b. CAGELLA Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore . che ha concluso per KINETY C Π ε ι ι ιιοπεο 2171201INOLTRE, l'Ave. DARIO со сталго RITENUTO IN FATTO 1. AM EO ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 73 d. P. R. 9-10-1990 n. 309, in relazione alla coltivazione di 34 piante di marijuana.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché, dopo aver ammesso il giudizio abbreviato condizionato, il G.u.p., senza conferire un formale incarico peritale, ha disposto l'espletamento di accertamenti tecnici da parte della polizia scientifica in merito alle piante in sequestro. Gli accertamenti sono stati espletati senza darne avviso al difensore, con conseguente nullità, ritualmente eccepita dalla difesa ed erroneamente respinta dai giudici di merito. Comunque, l'esito degli accertamenti non è neanche attendibile, non essendo dato sapere come sia stato calcolato il principio attivo, che ha una concentrazione più ampia verso l'alto, tenuto anche conto che occorre separare le piante femmine, che sono le uniche in grado di produrre sostanza stupefacente.
2.1. Il fatto è comunque inoffensivo, tenuto conto della pessima qualità della sostanza, che non è commercializzabile, in quanto inidonea ad essere consumata.
2.2. Erroneamente il fatto non è stato qualificato ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, nonostante l'artigianalità e la rudimentalità della coltivazione, effettuata senza alcun accorgimento tecnico e senza una rete di spaccio.
2.2. La pena non è stata adeguata al nuovo assetto normativo, scaturente dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 Il primo motivo di ricorso non può essere accolto. Effettivamente il giudice avrebbe dovuto procedere ad un conferimento d'incarico peritale e il perito avrebbe dovuto comunicare, ex art. 229 cod. proc. pen., il giorno, l'ora e il luogo in cui avrebbe iniziato le operazioni peritali. Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta invece che gli accertamenti tecnici vennero richiesti dal Giudice al Gabinetto interregionale di Polizia scientifica, senza un formale conferimento di incarico e senza che della data di inizio degli accertamenti venisse dato avviso alle parti. Ciò integra nullità a regime intermedio, ex art. 1 178, lett. c)., cod. proc. pen., incidendo sull'assistenza dell'imputato. Tuttavia il provvedimento con il quale il giudice dispose procedersi in tal senso venne emesso in udienza, alla presenza del difensore, il quale, secondo quanto emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, non eccepì nulla al riguardo. Trova dunque applicazione il disposto dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., in quanto, avendo la parte assistito all'atto, la relativa nullità avrebbe dovuto essere eccepita immediatamente dopo l'emanazione del provvedimento. Viceversa, il giudice a quo ha dato atto che l'approfondimento istruttorio in esame venne svolto secondo lo specifico impulso proveniente dalla Difesa ed ordinato senza alcuna obiezione da parte del difensore, nel momento in cui, all'udienza del 17 febbraio 2012, si dispose di richiederlo direttamente alla polizia giudiziaria, che aveva fino ad allora condotto le investigazioni tecniche. Dunque nessun incarico peritale venne richiesto dal difensore né tantomeno negato dal giudice. Ancor meno la Difesa contestò, nella medesima udienza nella quale l'accertamento venne disposto, che non si fosse proceduto ai sensi degli artt. 220 e segg. La nullità non è dunque ulteriormente deducibile.
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Ai fini della configurabilità del reato di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, è necessario accertare la concreta offensività della condotta e cioè l'effettiva capacità della stessa di ledere il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice (Cass., Sez. 4, n. 1222 del 28-10-2008). Occorre dunque verificare in concreto l'idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile. In quest'ottica, ciò che assume importanza non è che al momento dell'accertamento del reato le piante non siano ancora giunte a maturazione, atteso che la coltivazione ha inizio con la posa dei semi, ma che esse siano idonee a produrre una germinazione ad effetti stupefacenti (Cass., Sez. 4, n. 44287 dell' 8-10-2008, Rv. 241991). Spetta quindi al giudice verificare, di volta in volta, se la condotta contestata risulti o meno, in concreto, inoffensiva, tale dovendo ritenersi solo quella che non leda o metta in pericolo, nemmeno in minimo grado, il bene protetto (Cass., Sez. 6,n. 17266 del 1-4- 2009, Rv. 243581 ), come può accadere, ad esempio, nel caso di coltivazione domestica di una piantina di canapa indiana, contenente principio attivo pari a pochi milligrammi, posta, in un piccolo vaso, sul terrazzo di casa (Cass., Sez. 4, n. 25674 del 17-2-2011, Rv. 250721). Nel caso di specie, correttamente i giudici di merito non hanno riconosciuto l'inoffensività della condotta, emergendo dalla motivazione della pronuncia impugnata che si trattava di un campo adibito alla coltivazione di piante di marijuana, di dimensioni tali da consentire la piantumazione, con modalità 2 diverse, di ben 34 piante, di altezza oscillante tra i cm 150 e i cm 170 e tutte trovate in pieno e rigoglioso sviluppo vegetativo.
3. Nemmeno il terzo morivo di ricorso può trovare accoglimento. Anche nell'attuale assetto normativo, che, al riguardo, non ha modificato, in nulla, il previgente regime, rimane infatti valido consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l'ipotesi della lieve entità può essere ravvisata solo laddove l' offensività penale della condotta sia minima, secondo quanto si desume sia dal dato qualitativo e quantitativo che dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione, dovendosi conseguentemente escludere il ricorrere di tale fattispecie allorquando anche uno solo di questi parametri sia di segno negativo (Sez. U., n. 35737 del 24-6-2010). Trattasi di valutazione di merito, insindacabile, in sede di legittimità, ove supportata da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso in esame, correttamente il giudice di merito ha escluso il ricorrere dell'ipotesi della lieve entità, risultando dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata che dal quantitativo di stupefacente in contestazione potevano essere ricavate 2840 dosi medie singole.
4. L'ultimo motivo di ricorso è fondato. Con sentenza 12-2-2014, n. 32, il giudice delle leggi ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 77, comma 2 Cost., degli artt.
4-bis e 4 vicies-ter d.l. 30-12-2005 n. 272, come conv. con modif. dall'art. 1 I. 21-2-2006 n. 49, così rimuovendo le modifiche apportate,con le norme dichiarate illegittime, agli articoli 73, 13 e 14 d.P. R. n. 309 del 1990 e determinando il ripristino della normativa abrogata, in forza della quale le condotte inerenti alle sostanze di cui alla tabelle II e IV erano punite con la reclusione da due a sei anni e la multa da 5.146 a 77.468 euro. Come si vede, dunque, uno scenario normativo radicalmente nuovo, la cui profonda alterità rispetto a quello inerente all'epoca del commesso reato e dell'emanazione della pronuncia impugnata, impone una rivalutazione, da parte del giudice di merito, del trattamento sanzionatorio da applicarsi al caso in disamina. limitatamente alla5. La sentenza impugnata va dunque annullata determinazione della pena, con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d'appello di Ancona. Il ricorso va rigettato nel resto. 3
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di appello di Ancona. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 9-5-2017. Il Preside Il Consigliere estensore all! V Depositata in Cancelleria 15 SET. 2017 Oggi. II Funzionato Giudiziario Y Z I Patrizia Corra O N 4