Sentenza 9 aprile 2010
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, la nozione di "residenza" che viene in considerazione per l'applicazione dei diversi regimi di consegna previsti dalla L. 22 aprile 2005 n. 69, presuppone l'esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nello Stato, tra i cui indici concorrenti vanno indicati la legalità della sua presenza In Italia, l'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, la fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali. Da tali indici è possibile prescindere solo per il cittadino comunitario che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente in conseguenza di un soggiorno in Italia per un periodo ininterrotto di cinque anni. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la ricorrenza della suddetta condizione nei confronti di un cittadino rumeno, privo di attività lavorativa e presente in Italia da un anno)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/04/2010, n. 14710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14710 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Presidente - del 09/04/2010
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 549
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 40602/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.C.M., nato a
(OMISSIS);
avverso la sentenza del 4 novembre 2009 emessa dalla Corte d'appello di Roma, Sezione per i minorenni;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il Sostituto Procuratore generale, Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto rimettersi gli atti alla Corte costituzionale ovvero rinviarsi il processo in attesa della pronuncia della stessa Corte;
sentito l'avvocato Rubeo Stefano, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, senza opporsi all'eventuale rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Roma, Sezione per i minorenni, ha disposto la consegna di S.C.
M., richiesto dall'autorità giudiziaria rumena con mandato di arresto europeo n. 7/29/6/2009 emesso sulla base della sentenza emessa in data 28 aprile 2006 dal Tribunale per i minorenni di Brasov - divenuta irrevocabile il 10 novembre 2006 a seguito della decisione n. 6616 dell'Alta Corte di Cassazione -, con cui è stato condannato ad un anno e nove mesi di reclusione per il reato di tentata rapina ("saccheggiamento"), con la sospensione condizionale della pena, revocata dallo stesso Tribunale con sentenza dell'11 febbraio 2009, per essersi il condannato sottratto al programma di messa alla prova gestito dal "Servizio di Protezione delle vittime e reintegrazione sociale dei delinquenti" dello stesso Tribunale di Brasov. 2. - Nell'interesse dello S. ha presentato ricorso per cassazione il suo difensore.
Con il primo motivo denuncia la violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. g) in quanto la sentenza con cui il Tribunale di
Brasov ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena non risulta sia stata mai notificata o comunicata all'imputato, il quale non era presente all'udienza e, inoltre, non era a conoscenza che la mancata osservanza delle condizioni del Piano di Sorveglianza stabilito dal "Servizio di Protezione" presso il Tribunale avrebbe comportato la revoca del beneficio. Con il successivo motivo lamenta che la Corte d'appello non ha verificato la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 19, lett. a) legge cit. sebbene la sentenza del 2009 sia stata emessa in absentia e non vi sia ne' la prova che l'imputato abbia ricevuto comunicazione dell'udienza, ne' che lo Stato richiedente abbia fornito assicurazioni sulla possibilità di ottenere un nuovo processo.
Infine, deduce, in via subordinata, l'omessa motivazione sull'istanza dell'interessato di scontare la pena in Italia, giustificata con riferimento alla circostanza che lo S. ormai dimora stabilmente nel territorio nazionale con la sua famiglia, in particolare con la madre, che risiede regolarmente in Italia, e a questo proposito sottolinea che è pendente presso la Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. r) nella parte in cui non prevede il rifiuto della consegna del residente non cittadino. 3. - All'udienza del 27 novembre 2009 il Collegio ha richiesto accertamenti sul radicamento dello S. in Italia;
successivamente, con provvedimento del 21 dicembre 2009, ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. MOTIVI DELLA DECISIONE
4. - Il ricorso è infondato.
4.1. - Quanto ai primi due motivi si osserva come la decisione che ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena è stata determinata dalla condotta dello S. che si è volontariamente sottratto agli obblighi derivanti dal programma di messa alla prova, al quale era stato ammesso per la durata di tre anni.
Dalla sentenza del Tribunale per i minorenni di Brasov dell'11 febbraio 2009 si apprende: - che il condannato era stato ammonito circa le conseguenze derivanti dall'inosservanza del programma, consistenti appunto nella revoca del beneficio della sospensione della pena;
- che lo S. aveva sottoscritto il piano di sorveglianza in data 31 gennaio 2007; - che lo stesso si era presentato ai primi due incontri il 16.2.2007 e il 2.3.2007, per poi non comparire più davanti al "Servizio di Protezione" del Tribunale di Brasov;
- che il mandato di comparizione disposto a seguito della citazione per il giudizio avente ad oggetto la revoca del beneficio ha dato esito negativo in quanto è risultato che lo S. aveva nel frattempo abbandonato il territorio rumeno per recarsi all'estero; - che lo stesso è stato difeso da un avvocato d'ufficio. Ciò premesso deve rilevarsi che questa Corte ha in più occasioni escluso che possa ritenersi violato l'art. 6 CEDU e,
conseguentemente, ritenere non equo il processo svoltosi nella contumacia dell'imputato, qualora nell'ordinamento dello Stato membro richiedente siano previsti meccanismi processuali che assicurino la possibilità di ottenere un nuovo processo (Sez. 6^, 12 febbraio 2007, n. 5909, Bolun;
Sez. 6^, 12 febbraio 2008, n. 7812, Tavano). Nel caso in esame, l'ordinamento rumeno prevede espressamente che in caso di sentenza emessa in contumacia l'interessato possa richiedere la rimessione in termini e soprattutto è contemplata la possibilità che, in caso di "estradizione", la persona consegnata acceda ad un ulteriore giudizio, dinanzi al giudice di primo grado: l'art. 522, comma 1 del codice di rito rumeno prevede testualmente che "Nel caso in cui si richieda l'estradizione di una persona giudicata e condannata in contumacia, la causa potrà essere giudicata di nuovo dall'Autorità giudiziaria che ha giudicato in primo grado, su richiesta del condannato".
Sicché deve negarsi che vi sia stata la dedotta violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. g) e art. 19, lett. a).
Inoltre, deve escludersi che lo S. non fosse a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza del programma di messa alla prova, dal momento che, come si è visto, risulta che lo stesso sia stato pienamente informato del significato del programma e delle conseguenze della sua inosservanza.
4.2. - Per quanto concerne l'ultimo motivo si osserva che, sebbene la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. r) sia stata già proposta da questa Corte con più ordinanze (Sez. 6^, 15 luglio 2009, n. 33511; Sez. fer., 4 settembre 2009, n. 34213), tuttavia la questione non appare rilevante nel presente giudizio. Infatti, la nozione di residenza cui si riferisce la citata L. n. 69 del 2005 per gli effetti previsti dall'art. 19, lett. c), ed eventualmente per quelli di cui all'art. 18, lett. r), non prende in considerazione il dato formale anagrafico, ma pretende che il soggetto residente abbia un radicamento reale e non estemporaneo con il territorio italiano (Sez. 6^, 12 febbraio 2009, n. 7108; Sez. fer., 15 settembre 2009, n. 36233). Tra gli indici necessari per assumere la sussistenza della residenza vi sono: la non illegalità della presenza in Italia per il soggetto non comunitario;
l'apprezzabile continuità temporale e stabilità della presenza;
la sede principale e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi;
il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali;
la distanza temporale tra commissione del reato, condanna all'estero e inizio della presenza in Italia (Corte di giustizia delle Comunità europee, sent. 17 luglio 2008, Kozlowski).
In sostanza, il rifiuto della consegna deve trovare la sua ragione in una situazione che abbia connotati di stabilità tali che se rimossa avrebbe come conseguenza quella di annullare le opportunità in atto di reinserimento sociale della persona da consegnare: in altri termini, il rifiuto deve trovare giustificazione oggettiva in una situazione di effettivo inserimento sociale nel territorio. Solo per il cittadino comunitario che abbia acquisito il diritto di soggiorno in conseguenza di una permanenza ininterrotta di cinque anni è possibile prescindere dalla valutazione di tali elementi, così come indicato dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Nella specie tali condizioni non si sono verificate. Dalle dichiarazioni rese dallo S. alla polizia giudiziaria risulta che si trova in Italia da un anno, dove vive presso l'abitazione di tale N.F., compagno della madre;
al momento dell'arresto, avvenuto in data 8 ottobre 2009, non svolgeva alcun lavoro;
dalla documentazione prodotta dal difensore risulta che dal 23 marzo 2010 presta la sua attività lavorativa presso la società cooperativa (OMISSIS), con la qualifica di socio artigiano.
Il limitato periodo di presenza in Italia e la recente esperienza lavorativa portano ad escludere che sussista il radicamento necessario perché possa trovare applicazione quella nozione di residenza sostanziale che potrebbe giustificare la rilevanza della questione di costituzionalità della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. r) nella parte in cui, a differenza dell'art. 19, lett. c) legge cit., prevede il caso del rifiuto della consegna solo per il cittadino italiano e non anche per il residente in Italia. D'altra parte, il giudizio sulla irrilevanza della questione non muta tenendo conto di quanto sostenuto dalla Corte di giustizia (sent. 6 ottobre 2009, C - 123/08, Wolzenburg) sul concetto di residenza formale per i cittadini dell'Unione che abbiano soggiornato ininterrottamente per una durata di cinque anni, in quanto lo S., come si è detto, risulta presente in Italia da un anno circa.
5. - In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, confermando la consegna dello S. all'autorità giudiziaria rumena che lo ha richiesto ai fini dell'esecuzione della pena, da cui dovrà scontarsi quella già eseguita in Italia.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2010