Sentenza 2 luglio 2010
Massime • 1
Non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 18 lett. e) L. n. 69 del 2005, che impone il rifiuto della consegna qualora la legislazione dello Stato membro di emissione non preveda "limiti massimi della carcerazione preventiva", in relazione ad un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria della Scozia, poichè il relativo codice di procedura penale prevede termini di durata massima della custodia cautelare per la fase predibattimentale e un termine implicito di custodia per la fase del giudizio, fino alla sentenza di condanna di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2010, n. 26194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26194 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 02/07/2010
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1154
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 24817/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO ND;
avverso ordinanza della Corte di Appello di Roma resa in data 27 maggio 2010 visti gli atti, la ordinanza ed il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria Fazio;
udita la requisitoria del Procuratore Generale in persona del sostituto Angelo Di Popolo che ha concluso per la declaratoria di rigetto del ricorso;
sentito il difensore dello Stato procedente, avv.to Antonio S. Manca Graziadei che ha concluso per la declaratoria di rigetto del ricorso;
sentiti per il ricorrente i difensori Avv.to Rossi ND e Avv.to Natale Caputo che hanno concluso per la declaratoria di accoglimento del ricorso con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27 maggio 2010, la Corte di Appello di Roma ha disposto la consegna di IO ND alla autorità giudiziaria scozzese che ne aveva fatto richiesta, con mandato di arresto processuale del 18 dicembre 2009, pervenuto il 19 gennaio 2010, in relazione al reato di omicidio colposo, commesso il 4 agosto 2008 in Scozia. Rifiutava, per difetto del requisito della doppia punibilità, la consegna in ordine alle violazioni di cui all'art. 102 A e all'art. 27, comma 7, Criminale Procedure Scotland, relative alla mancata presentazione in giudizio dell'indagato, che, dopo essere stato tratto immediatamente in arresto, dopo l'incidente stradale che aveva provocato la morte di una donna, era stato ammesso alla libertà provvisoria su cauzione e però allontanatosi dal Regno Unito, non si era presentato alla udienza fissata per la celebrazione del processo;
osservava in motivazione che lo Stato richiedente aveva trasmesso una dettagliata relazione sui fatti oggetto della imputazione, che soddisfaceva il requisito di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 4; inoltre, secondo la Corte, poiché alla carcerazione preventiva prevista era prefisso un termine determinato dalla legislazione nazionale dello Stato richiedente non era violato il precetto normativo di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. e). La consegna veniva, infine, subordinata alla condizione indicata dall'art. 19, lett. C, citata legge. Ricorre il difensore del IO e denuncia, con il primo motivo, difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del requisito previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. e), dato che la normativa scozzese, cui aveva fatto riferimento la Corte, indicava solo il termine entro il quale doveva procedersi al giudizio, ma non il termine finale dello stato di privazione della libertà personale;
difetterebbe, dunque, un limite massimo predefinito, affidato alla mera discrezionalità del giudice, senza una regola codificata. Sul punto solleva questione di legittimità costituzionale della norma, con rimessione alla Corte per una esatta interpretazione della stessa.
Deduce ancora che la richiesta di consegna ha avuto quale unico presupposto non la commissione dell'omicidio colposo, ma la violazione del dovere di presentazione innanzi all'autorità giudiziaria, penalmente rilevante in quel sistema;
con un secondo motivo, si duole della carenza della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza;
anzi la lettura degli atti darebbe adito a dubbi in ordine alla responsabilità effettiva del IO.
L'autorità richiedente ha depositato memoria con cui si oppone all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo inerente alla assenza di elementi indizianti a carico del IO, il cui esame è logicamente preliminare,non può trovare accoglimento.
Del tutto infondate sono le considerazioni mosse in ordine al difetto di motivazione. L'autorità giudiziaria italiana, ai fini della "riconoscibilità" del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, deve, infatti, limitarsi "a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente ha ritenuto seriamente evocativo di un fatto- reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna", giacché "il presupposto della 'motivazione' del mandato di arresto, cui è subordinato l'accoglimento della domanda di consegna (L. n. 69 del 2005, art. 1, comma 3 e art. 18, comma 1, lett. t),), non può essere strettamente parametrato alla nozione ricavabile dalla tradizione giuridica italiana (esposizione logico-argomentativa del significato e delle implicazioni del materiale probatorio)". Occorre, dunque, rilevare soltanto che "l'autorità giudiziaria di emissione dia "ragione" del mandato di arresto, il che può realizzarsi", come è nella specie, "anche attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna", realizzandosi in ciò il "controllo sufficiente" demandato all'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione dal Considerando n. 8 della decisione-quadro (in questi termini, Cass., sez. 6^, c.c. 23 settembre 2005, Ilie Petre, seguita da molte altre decisioni conformi. Tale requisito è stato soddisfatto dalla pronuncia impugnata, che ha indicato come le fonti di prova, elencate diffusamente nella richiesta di mandato e relative alle dichiarazioni di numerosi testi presenti ai fatti, fossero compatibili con la individuazione di un comportamento colposo integrante la fattispecie contestata, e da ciò derivasse la ravvisabilità dei sufficienti indizi di colpevolezza del ricorrente. Le ulteriori argomentazioni sviluppate in ricorso, in ordine all'intento sotteso da parte della autorità estera, di procedere anche per i reati connessi alla mancata presentazione del IO, sono del tutto ultronee, posto che la consegna è stata disposta esclusivamente il relazione al reato di omicidio colposo e alla autorità straniera è inibita ogni attività processuale per altri reati.
Parimenti priva di fondamento è la censura in ordine alla sussistenza di un termine massimo della carcerazione preventiva. È da mettere in rilievo che dalla documentazione inviata dalla autorità richiedente e dalla dichiarazione allegata in ordine alla normativa da applicare, risulta che l'art. 65 del Criminal Procedure Act 1995, ivi vigente, stabilisce un limite di tempo entro il quale una persona può essere tenuta in custodia cautelare prima dell'inizio del dibattimento: l'indagato va portato entro no giorni in udienza preliminare e in 140 giorni complessivi (detratto quindi il precedente periodo di 110) innanzi al giudice del dibattimento. In caso di mancato rispetto di tali termini, il detenuto va scarcerato, salvo che il PM ne chieda una motivata proroga, che può essere concessa solo dal Tribunale e per un periodo limitato alla soddisfazione del fine per cui la proroga stessa è stata richiesta. Il termine di custodia cautelare cessa se il periodo di cui si è detto decorre senza che l'imputato sia stato portato innanzi al giudice o se il processo inizia " entro i termini suddetti " giacché l'inizio del dibattimento ne determina la cessazione (cessa cioè la decorrenza dei termini inerenti alla fase predibattimentale); durante la celebrazione del processo, la carcerazione viene mantenuta fino all'esaurimento del processo, ossia, fino alla decisione, ferma restando la possibilità per il detenuto di richiedere la liberazione su condizione, richiesta che il Tribunale è tenuto ad esaminare. Nel caso del IO, in considerazione del numero dei testi da escutere, la Pubblica accusa ha avanzato una previsione di durata del dibattimento di cinque giorni;
entro tale termine, il processo verrà esaurito, con conseguente modificazione del titolo, in caso di condanna, della carcerazione da preventiva ad esecutiva e fatti salvi gli ulteriori rimedi che il condannato può esperire. Ora, è evidente che tale sistema presenta un limite massimo della detenzione ante iudicium, stante che il meccanismo dei termini entro cui deve avvenire la presentazione innanzi al giudice della udienza procedurale, ossia predibattimentale, e da quello " a scalare" della presenza innanzi al giudice della decisione, è sanzionato, nel caso di mancato rispetto, dalla scarcerazione, che altro non è che la cessazione della custodia cautelare.
E se è vero che per la fase del giudizio non è previsto un termine espresso, è anche vero che nel sistema giudiziario dell'Autorità richiedente questa fase, una volta iniziata nel rispetto del termine di 140 giorni, deve proseguire, senza interruzioni, in giorni consecutivi, fino alla sua completa conclusione. Perciò, può ritenersi esistente un termine implicito della custodia per la fase di giudizio, fino alla sentenza di condanna di primo grado, dato che il giudizio, per come è strutturato, non può protrarsi per un tempo indeterminato;
e si tratta di un termine che di fatto risulta di gran lunga più breve di quelli previsti dall'ordinamento italiano e che nella specie è stato stimato in cinque giorni. In ogni caso, come ha ricordato il rappresentante dello stato di emissione, davanti all'Autorità giudiziaria Scozzese il giudizio in media non supera i quindici giorni consecutivi, dato che i giudici non possono impegnarsi in altro processo prima di aver concluso quello in corso. Pertanto, in relazione ai principi espressi dalle sezioni unite di questa Corte con la nota pronuncia del 30 gennaio 2007 n. 4614, il disposto della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. e), non appare affatto violato.
È stato affermato dalla citata pronuncia che la disposizione in questione non richiede affatto che il giudice nazionale ricerchi nel sistema straniero garanzie identiche a quelle previste nell'ordinamento italiano, ma che si proceda a "verificare, ai fini della consegna, se nella legislazione dello Stato membro di emissione in mancanza della fissazione esplicita di un termine di durata della custodia cautelare fino alla sentenza di condanna di primo grado, un limite temporale implicito sia comunque desumibile da altri meccanismi processuali".
In relazione ai principi ora esposti, è palesemente infondata la questione di costituzionalità sollevata dal ricorrente, non ravvisandosi come detto alcun lesione delle garanzie del dell'imputato in stato di detenzione contestate in relazione alla norma costituzionale invocata (art. 13).
In conclusione il ricorso è da rigettare ed il AC va condannato al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria curerà gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010