Sentenza 17 gennaio 2008
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, deve escludersi che ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 18, lett. e) L. 22 aprile 2005, n. 69, che impone il rifiuto della consegna qualora la legislazione dello Stato membro di emissione non preveda limiti massimi della carcerazione preventiva, in relazione ad un mandato di arresto emesso dall'autorità giudiziaria del Portogallo, poiché l'ordinamento processuale di quest'ultimo prevede sino alla sentenza definitiva tempi definiti di custodia cautelare in considerazione della tipologia del reato e delle fasi del processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2008, n. 2971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2971 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 17/01/2008
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 179
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 40986/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA TE;
contro la sentenza in data 12 novembre 2007 della Corte di appello di Bologna. Letti gli atti e il provvedimento impugnato.
Udita la relazione del Cons. Dott. Bruno Oliva.
Udito il Procuratore Generale, Dott. Antonio Mura, che ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha accolto la domanda di consegna all'Autorità giudiziaria portoghese del cittadino moldavo MA TE, colpito da mandato di arresto Europeo per i reati di rapina, lesioni personali aggravate, guida in stato di ebbrezza, inosservanza di provvedimento. Ha proposto ricorso per cassazione MA TE, lamentando con unico mezzo l'inosservanza della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18. Al riguardo ha chiarito che la richiesta dello Stato estero e la risoluzione in data 14 gennaio 2005 del tribunale giudiziario di Torre Vedrai non recavano l'indicazione, ancorché implicita, dei termini di durata della custodia cautelare. In proposito era inadeguata la precisazione finale del mandato di arresto Europeo "che il sistema giudiziario dello Stato membro emittente prevede la revisione della pena inflitta, su richiesta o al più tardi dopo venti anni, affinché la pena o misura in questione non sia eseguita".
Il ricorso è inammissibile in quanto affidato ad un motivo manifestamente infondato. Al riguardo giova rammentare che in materia di mandato di arresto Europeo, e con riguardo alla previsione della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. e) che prevede un caso di rifiuto di consegna se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva, è l'autorità giudiziaria italiana che "deve verificare ai fini della consegna se nella legislazione dello Stato membro di emissione sia espressamente fissato un termine di durata della custodia cautelare fino alla sentenza di condanna di primo grado, o, in mancanza, se un limite temporale implicito sia comunque desumibile da altri meccanismi processuali che instaurino, obbligatoriamente e con scadenze predeterminate, un controllo giurisdizionale funzionale alla legittima prosecuzione della custodia cautelare o, in alternativa, alla estinzione della stessa (Cass. SS.UU. 5.2.2007, n 4614)". Orbene non è ravvisabile una dissonanza rispetto a tale principio della legislazione portoghese, essendo noto alla Corte che il "codigo de processo penal" portoghese prevede, analogamente al modello italiano, tempi ben definiti di custodia preventiva scanditi secondo la tipologia dei reati e le fasi del processo, ed in particolare che "la detenzione preventiva non può superare da sei mesi sino a sedici mesi nei casi più gravi durante la fase delle indagini e da diciotto mesi a quattro anni, a seconda della gravita dei reati, durante la fase del giudizio (sino alla sentenza definitiva). Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue a norma di legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa stante il tenore dell'impugnazione, di 1000,00 Euro alla cassa delle ammende. La cancelleria provvedere à termini della L. n.69 del 2005, art. 22.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1000,00 Euro in favore della cassa delle ammende.
Riserva il deposito della motivazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2008