Sentenza 4 aprile 2017
Massime • 1
È configurabile l'interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento emessa "de plano", anziché previa fissazione di udienza, anche nel caso di applicazione della pena nei termini esattamente indicati dalle parti, qualora quest'ultimo rappresenti uno specifico interesse al contraddittorio davanti al giudice di merito al fine di argomentare le proprie richieste di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2017, n. 23049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23049 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2017 |
Testo completo
23049-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente - Sent. n. sez. 754 Domenico Carcano Maurizio Gianesini CC 04/04/2017 Ersilia Calvanese R.G.N. 41484/2016 Alessandra Bassi Relatore - Antonio Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AN EP, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/06/2016 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 27 giugno 2016, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo, provvedendo su richiesta presentata nel corso delle indagini preliminari, ha applicato, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., a EP AN la pena di euro 45.200,00 di multa per cinque fatti di reato di го turbata libertà degli incanti, commessi nel corso del 2014, e ritenuta la continuazione tra gli stessi, nonché la pena di euro 30.200,00 di multa per il reato di violazione di sigilli, commesso entro il marzo 2015. Per i reati di turbata libertà degli incanti, la pena è stata determinata previa sostituzione della pena di sei mesi di reclusione con euro 45.000,00 di multa, cui è stata aggiunta l'ulteriore pena di 200,00 euro di multa, mentre per il reato di violazione di sigilli la pena è stata determinata previa sostituzione della pena di sei mesi di reclusione con euro 30.000,00 di multa, cui è stata aggiunta l'ulteriore pena di 200,00 euro di multa. Ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, sono state computate la circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, e la diminuente per il rito.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe l'avvocato Tommaso Servetto, difensore di fiducia del Massaro, formulando tre motivi.
2.1. Con primo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 447, comma 1, cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancanza celebrazione dell'udienza. Si deduce che la sentenza è nulla perché è stata deliberata senza previa udienza, o comunque in assenza di qualunque notificazione di avviso di udienza all'imputato o al suo difensore, in violazione del consolidato principio che esclude la pronuncia della sentenza di patteggiamento de plano, anche nel corso delle indagini preliminari.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 444, comma 2, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo al computo della pena ed alla qualificazione del fatto di violazione di sigilli. Si deduce che il calcolo della pena differisce, nei calcoli intermedi, dalla richiesta concordata tra le parti: in particolare, ai fini del calcolo della continuazione per i reati di turbata libertà degli incanti, sono stati computati aumenti di pena pecuniaria non previsti nell'accordo, mentre la pena base individuata in sentenza è pari a sei mesi di reclusione ed euro 300,00 di multa, a fronte di quella di sei mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa indicata nell'accordo. Si aggiunge, poi, che la sentenza non ha dato conto di aver riqualificato il reato di violazione di sigilli nell'ipotesi prevista dal comma 1 dell'art. 349 cod. pen., come indicato nell'accordo, e a fronte di contestazione che faceva riferimento alla fattispecie di cui all'art. 349, comma 2, cod. pen. :
2.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 2 M 444, comma 2, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo al mancato proscioglimento dell'imputato dal reato di violazione di sigilli. Si deduce che la contestazione di reato di cui all'art. 349 cod. pen. si basa su di una mera ipotesi investigativa, in assenza di qualunque elemento in proposito, e che l'omesso svolgimento dell'udienza ex art. 447 cod. proc. pen. ha impedito alla difesa di produrre elementi utili per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata deve essere annullata in accoglimento del primo motivo di ricorso.
2. Occorre in primo luogo osservare che la sentenza la quale accoglie la richiesta di patteggiamento formulata nel corso delle indagini preliminari senza previa celebrazione di apposita udienza è affetta da nullità di ordine generale a norma dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
2.1. La regola relativa allo svolgimento di apposita udienza per la decisione sulla richiesta di patteggiamento formulata nel corso delle indagini preliminari risulta più volte ribadita dagli artt. 447 e 448 cod. proc. pen. Invero, l'art. 447 cod. proc. pen. prevede, al primo comma, che, nel caso di richiesta di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. avanzata nel corso delle indagini preliminari congiuntamente o comunque con il consenso scritto dell'altra parte, il giudice «fissa, con decreto in calce alla richiesta, l'udienza per la decisione» (comma 1). Il medesimo art. 447, al secondo comma, poi, recita: Nell'udienza il pubblico ministero ed il difensore sono sentiti se compaiono». L'art. 448, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., a sua volta, dispone: Nell'udienza prevista dall'art. 447, nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall'art. 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza».
2.2. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, sull'istanza di patteggiamento avanzata in sede di indagini preliminari, anche se presentata congiuntamente dalle parti, il giudice non può provvedere de plano o comunque in assenza della notifica della data fissata per l'udienza camerale per la decisione, poiché l'omesso svolgimento dell'udienza integra una nullità di ordine generale (così Sez. 1, n. 804 del 15/12/2004, dep. 2005, Catalano, Rv. 231095, nonché Sez. 6, n. 344 del 29/11/1999, dep. 2000, De Martino, Rv. 216831, ma M 3 ter anche, implicitamente, in motivazione, Sez. 3, n. 19744 del 19/04/2011, Carrera, Rv. 250014). Tuttavia, secondo le medesime decisioni, tale nullità è ritenuta a regime intermedio, e quindi sanabile, atteso che, a norma dell'art. 447, comma 2, cod. proc. pen., la presenza delle parti in udienza non è obbligatoria (così, per questa osservazione, in particolare, Sez. 6, n. 344 del 2000, cit.). Inoltre, più pronunce precisano che l'indicata nullità di natura intermedia non può essere eccepita dall'imputato o dal difensore se la sentenza abbia applicato la pena nei termini indicati dalle parti, perché gli stessi non avrebbero alcun interesse in proposito, siccome l'accordo ex art. 444 cod. proc. pen., una volta concluso, non è più revocabile 0 modificabile dalle parti (così, specificamente, Sez. 3, n. 19744 del 2011, cit., e Sez. 6, n. 344 del 2000, cit.).
3. Il Collegio, pur condividendo la soluzione della configurabilità della nullità in questione come nullità a regime intermedio, stante la non obbligatorietà della presenza delle parti in udienza, esclude che ricorra il difetto di interesse ad eccepire detto vizio, proponendo ricorso per cassazione, ogniqualvolta sia stata applicata la pena concordata, e solo per tale ragione.
3.1. E' utile osservare, innanzitutto, che, in giurisprudenza, con riferimento a istanza di applicazione della pena presentata dopo la richiesta di giudizio immediato, è stata più volte dichiarata la nullità della sentenza di patteggiamento, pur rispondente nel contenuto all'accordo delle parti, sulla base di due ragioni a valenza generale (cfr. Sez. 6, n. 19205 del 10/01/2013, Elkhadraoui, Rv. 255121, e Sez. 4, n. 5066 del 16/12/2010, dep. 2011, Macaj, Rv. 249565). Si è rilevato, precisamente, da un lato, che «La richiesta di patteggiamento non può infatti considerarsi rinuncia da parte dell'imputato a comparire davanti al proprio giudice, possibilità che costituisce una regola generale del nostro sistema processuale e una garanzia fondamentale riconosciuta dagli strumenti internazionali di protezione dei diritti dell'uomo e dalla nostra carta costituzionale, regola che non può essere messa in discussione attraverso una interpretazione restrittiva dell'ipotesi in considerazione». Dall'altro, che «solo in apposita udienza può pervenirsi ad una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., come stabilito dalle sezioni unite con la sentenza n. 12283 del 25.1.2005 Rv. 230529, secondo cui il giudice dell'udienza preliminare, investito della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio dell'imputato, non può emettere sentenza di non doversi procedere per la ritenuta sussistenza di una causa di non punibilità senza la previa fissazione della udienza in camera di consiglio». Gli argomenti indicati appaiono estensibili anche all'ipotesi di sentenza emessa in relazione a richiesta presentata nella fase delle indagini 4 ва M preliminari, sia per il loro intrinseco contenuto, sia perché l'art. 448, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., accomuna, ai fini dell'adozione della pronuncia ex art. 444, comma 1, cod. proc. pen., l'udienza prevista dall'art. 447, l'udienza preliminare, il giudizio direttissimo, ed il giudizio immediato. In secondo luogo, l'accoglimento della tesi che assume il difetto di interesse a far valere la nullità derivante dall'omesso svolgimento dell'udienza camerale per il solo fatto che sia stata applicata la pena concordata tra le parti, e quindi a proporre il ricorso per cassazione, precluderebbe in radice la rilevabilità del mancato svolgimento dell'udienza quando sia stata emessa sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., salvo che non sussistano ulteriori nullità autonomamente deducibili, e sarebbe, anzi, sostanzialmente priva di effetti processuali. In questa prospettiva, infatti, la nullità conseguente a mancata celebrazione dell'udienza sarebbe deducibile solo se sia stata emessa sentenza di non doversi procedere ex art. 129 cod. proc. pen.; tuttavia, in tal caso, la nullità deve ritenersi una conseguenza imposta dal sistema (cfr., in particolare, Sez. U, n. n. 12283 del 25/01/2005, De Rosa, Rv. 230529, la quale ha osservato che l'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo proscioglitivo nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo artt. 425, 469, - 529, 530 e 531 stesso codice -, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che, operando in ogni stato e grado del processo, presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio). La conseguenza della tesi non condivisa, in altri termini, sarebbe quella di ipotizzare la previsione da parte del legislatore di una disciplina la cui violazione, di fatto, non sarebbe mai sanzionabile processualmente, ma, al più, in sede disciplinare. In terzo luogo, ancora, sembra altamente opinabile negare l'interesse delle parti allo svolgimento dell'udienza ex art. 447 cod. proc. pen., e quindi a lamentarsi dell'omessa celebrazione della stessa mediante impugnazione, quando si intendano svolgere argomenti a sostegno di una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. In effetti, l'affermazione secondo cui sussiste il difetto di interesse ad eccepire la nullità ogniqualvolta sia stata applicata la pena concordata, e solo per tale ragione, prova troppo, posto che, in linea generale, la giurisprudenza non risulta escludere l'interesse ad impugnare una sentenza di patteggiamento solo perché il ricorrente lamentą la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Se, però, si ritiene che vi sia interesse delle parti ad impugnare una sentenza di patteggiamento perché la stessa non abbia rilevato la sussistenza delle ragioni per emettere sentenza di "M proscioglimento, non si vede perché le stesse parti non abbiano uno specifico 5 ге interesse ad argomentare le loro ragioni, ed in una più ampia prospettiva di merito, prima che la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. sia stata pronunciata.
3.2. In conclusione, sembra corretto concludere che la nullità derivante dalla mancata celebrazione dell'udienza è deducibile, mediante ricorso per cassazione, dalla parte che abbia fatto istanza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., anche quando tale richiesta sia stata accolta, ma il ricorrente rappresenti uno specifico interesse al contraddittorio davanti al giudice del merito al fine di argomentare le proprie richieste di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
4. Nel caso in esame, il ricorso ha evidenziato uno specifico interesse a rappresentare davanti al giudice di merito una richiesta di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con riferimento al reato di violazione di sigilli, rappresentando che l'imputato, mentre aveva ammesso pienamente gli addebiti per i reati di turbata libertà degli incanti, aveva sempre negato ogni responsabilità per il reato di violazione di sigilli, e che, inoltre, non risultavano in atti elementi idonei a dare dimostrazione della partecipazione del medesimo ricorrente a tale specifico fatto delittuoso. Conseguentemente, non può escludersi l'interesse del ricorrente ad eccepire la nullità di ordine generale derivante dal mancato svolgimento dell'udienza ex art. 447 cod. proc. pen. Il rilievo della nullità appena indicata preclude logicamente l'esame delle doglianze formulate negli altri due motivi di ricorso.
5. In conclusione, quindi, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale di Cuneo per l'ulteriore corso, ed in particolare perché si proceda alla celebrazione dell'udienza prevista dall'art. 447 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Cuneo per l'ulteriore corso. Così deciso in data 4 aprile 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Corbo Domenico Carcano Arhal Ch DEPOSITATO IN CANCELLERIA, 6 L 11 MAG 2017 CASSAE IL FUNZIONARIO jera Espost