Sentenza 16 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/2001, n. 2286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2286 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
O L , L 74 O B 3 E ) № E 1, E N C 9 O 1-19 A ZI P A I R 1-1 D T PUBBLICA ITALIANA IS E . 2 G A CORTE SUPRE022 8 6 /0 1 IC E L R D 9 A 3 IU D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E E G 6 T 4 E N . E T.N T S T E R (IS BILDIZIO ALEGUT A TA DEL GILIDICE SEZIONE PRIMA CIVILE DI PACE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20815/99 Dott. Pasquale REALE Presidente 23505/99 Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Cron. 4763 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere Rep. Dott. Walter CELENTANO · Consigliere Ud. 15/11/2000 ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio COSENZA SERVICE SpA, in persona del legale dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 16 FEB. 2001per diritti in ROMA VIA SALARIA 195, presso l'avvocato SILVANO IL CANCELLIERE BERTI, rappresentata e difesa dall'avvocato VITTORIO CANCELLERIA CAVALCANTI, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente
contro
AR AR NI;
intimata e sul 2° ricorso n° 23505/99 proposto da: AR AR NI, elettivamente domiciliata in2000 2119 ROMA VIA BRESSANONE 5, presso l'avvocato TIZIANA 1 rappresentata e difesa dagli avvocati TANCREDI, TANCREDI e NICOLA PILUSO, giusta procura a RAFFAELE margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
COSENZA SERVICE SpA;
- intimata avverso la sentenza n. 238/99 del Giudice di pace di COSENZA, depositata il 02/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/2000 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per 1' 'inammissibilità del ricorso principale, l'assorbimento del ricorso incidentale. Svolgimento del processo Con atto notificato in data 9.11.1998 RI Stefa- nia LA proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di ZA, con il quale le si ingiungeva di pagare in favore della M s.p.a. ZA VI la somma di £ 45.600, per omesso pagamento del parcheggio gestito dalla indicata socie- tà. A sostegno dell'opposizione la LA assumeva 2 che il decreto ingiuntivo era nullo per difetto di pro- cura del soggetto che aveva presentato il ricorso, non- chè affetto da ultrapetizione e privo dei requisiti di legge;
in relazione al merito rilevava che il dipenden- te della ZA VI s.p.a. che aveva rilevato l'infrazione era privo dei relativi poteri, non essendo " ausiliare del traffico." Con sentenza in data 2.7.1999 il G.d P. ci ZA accoglieva l'oposizione, revocava l'opposto decreto in- giuntivo, dichiarava che nulla era dovuto alla s.p.a. ZA VI. Per la cassazione della sentenza del G.d.P. propone ricorso fondato su due motivi la s.p.a. ZA Servi- ce. Resiste con controricorso RI EF Coscarel- la. Entrambe le parti hanno presentato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso la società ricorente lamenta erronea individuazione delle norme astrattamen- te applicabili, in relazione all'art. 360 n 3 c.p.c. Assume che benchè nel giudizio di equità possa es- sere dal giudicante consapevolmente e motivatamente at- tenuata la rigida applicazione delle norme di diritto, onde adeguarle alle condizioni sociali, economiche 3 istituzionali, nelle quali si collocano gli interessi dedotti in giudizio, tuttavia la valutazione del caso R concetto deve essere guidata da criteri giuridici. Nella specie la questione dedotta in giudizio tro- vava il suo fondamento nell'omesso pagamento da parte della sig.ra LA della tariffa oraria, dovuta per nell'apposito avere parcheggiato la sua autovettura parcheggio delineato da striscia blu. Dal combinato disposto delle norme contenute nel- l'art. 22 della L. 142/90, nell'art. 17 comma n 132 della L. 127/97 e nell'art. 7 comma 1 lett. F del codi- ce della strada, si evince in maniera incontrovertibile che i comuni hanno piena discrezionalità in ordine al- l'individuazione delle aree da destinare a parcheggio, entro le quali lo stazionamento delle vetture è subor- dinato al pagamento di tariffe orarie predeterminate, da riscuotere attraverso appositi congegni automatici. Costituisce altresì scelta discrezionale la gestio- ne diretta dei parcheggi, con conseguente irrogazione di sanzioni amministrative elevabili da agenti di polizia urbana o gestire attraverso privati gli appositi spaz- zi, trovando in tal caso applicazione le norme di ca- rattere privatistico. Nel caso in esame si verte in questa seconda ipote- si talchè i parcheggi a pagamento costituiscono un'of- 4 ferta al pubblico di cui all'art. 1336 c.c., che con- sente l'utilizzo del parcheggio, dietro pagamento di un corrispettivo, a condizioni predeterminate. In tale ipotesi il mancato pagamento, che costitui- inadempimento rispetto all'avvenuto godimento del sce servizio, può essere accertato da organi della società preposti a tale accertamento, anche se non in possesso della qualifica di "ausiliario del traffico". In tale contesto la mancanza della qualifica di "ausiliario del traffico" in capo al soggetto che ha rilevato ed accertato l'inadempimento si pone in termi- ni di assoluta irrilevanza, al contrario di quanto er- roneamente ritenuto dal G.d.P di ZA. Con il secondo motivo lamenta la contraddittorietà ed apoditticità della motivazione in relazione all'art. 360 n 5 c.p.c. Assume che il G.d.P. dopo avere affermato che: a) la società ricorrente gestiva il parcheggio in base ad una convenzione intervenuta con il Comune di ZA;
b) l'accertamento della sosta nelle aree riservate a parcheggio competeva al personale della società con- cessionaria;
ha poi concluso che l'accertamento dell' inadempi- mento non era efficace in quanto eseguito da soggetto 5 che, benchè dipendente della s.p.a. ZA VI, non rivestiva la qualifica di "ausiliario del traffi- co". In tal modo il G.d. P. ha operato una commistione logica fra due situazioni diverse, senza fornire alcuna spiegazione о motivazione del proprio convincimento, solo apoditticamente affermato. Il primo motivo del ricorso è inammissibile e va quindi respinto. Invero le SS.UU. di questa Corte Suprema hanno pre- cisato, con la sentenza 15.10.1999 n 716, che il ricor- so per cassazione ex art 111 della Costituzione, avver- so sentenze del giudice di pace, pronunziate nell'ambi- to di £ 2.000.000 di valore, è ammissibile unicamente per violazione di norme costituzionali, di norme pro- cessuali e di norme comunitarie, di rango superiore al- le leggi ordinarie, e non più per vizi in giudicando, posto che il G.d.P. nel giudizio di equità non è tenuto al rispetto delle norme sostanziali, essendo a lui ri- conosciuta dalla legge la facoltà di far ricorso ad un'equità formativa o sostitutiva.. Nella specie le censure contenute nel motivo in esame attengono tutte a violazione di norme di legge Club1210 A1 ordinaria, talchè non è consentita in sede di legitti- mità, ex art. 111 della Costituzione, alcuna valutazione 6 in ordine all'esatta applicazione di tali norme da par- ZA. ( da ultimo Cass. civ. III te del G.d. P. di sez.
4.1.2000 n 20 ) Riguardo al secondo motivo si osserva che sempre ✓ ✓dicata con la idicata sentenza 15.10.1999 n 716 le SS.UU. di questa Corte Suprema hanno altresì precisato che il ricorso ex art. 360 n 5 c.p.c. è altresì ammissibile allorchè in relazione alla motivazione si verta in una ipotesi "di mera apparenza, ovvero di radicale ed insa- nabile contraddittorietà". Nella specie il G.d.P. di ZA ha motivato il proprio convincimento con una motivazione contradditto- ria in diritto ma non contraddittoria nel senso di non rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudi- cante, al punto da potersi equiparare alla mancanza to- tale di motivazione. Trattasi solo di motivazione errata, per indebita commistione di norme attinenti a rapporti fra privati e norme che regolano l'esercizio di pubbliche funzioni, illogicità comunque irrilevante, in quanto pur sempre relativa all'interpretazione di norme di legge ordina- ria. Il ricorso pertanto va dichiarato inammissibile. Con il ricorso incidentale subordinato la controri- corrente ha richiamato le eccezioni poste a fondamento 7 dell'opposizione al decreto ingiuntivo, ritenute assor- bite dal G.d. P. In particolare la controricorrente lamenta che il giudice di merito non ha valutato: a) l'eccezione di nullità dell'istanza di conces- sione del decreto ingiuntivo, per impossibilità di identificare il soggetto che aveva rilasciato la procu- ra;
b) il vizio di ultrapetizione del giudice di merito posto che la s.p.a. ZA VI non aveva, in via subordinata, richiesto il decreto ingiuntivo anche non provvisoriamente esecutivo;
h c) il vizio relativo al mancato inserimento nel de- a r creto ingiuntivo dell'avvertimento che "può essere fat- y ta opposizione. e che in mancanza di opposizione si procederà ad esecuzione forzata ex art. 641 c.p.c."; d) l'omessa notifica di un atto di intimazione ad adempiere e messa in mora per iscritto, necessari ai sensi dell'art. 1219 c.c. Rileva infine la controricorrente che nella conven- zione intercorsa fra la s.p.a. ZA VI ed il Comune era prevista la predisposizione di un regolamen- to non redatto dalla concessionaria. esaminate in quanto Le esposte censure non vanno argomentazioni che devono ritenersi assorbite nelle 8 precedono, posto che il ricorso incidentale è stato proposto subordinatamente all'accoglimento del ricorso principale. Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso principale ed as- sorbito il ricorso incidentale, spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 15. novembre.2000 Il Consigliere estensore Il Presidente Pupele dea Pasquale Reale Mario Adamo Mario Idama CORTE SUPREMA DI CASSAZIONÉ Prima Sezione Civile ILGAN ERE Andrea panchi Depositat Cancelleria 16 FEB 2001 IL CANCELLIERE O L 4 L 7 3 O . ) B N E E , C E 1 N A 9 9 P O I 1 I - Z 1 D A 1 R - 1 E T S 2 C I I . G L D E 9 R U I 3 A G E D 6 E E 4 T .N . N E T T S T IS E R ( A