Sentenza 13 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/07/2001, n. 9535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9535 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA IT953 5 / 01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE ArtAlto -Garancia, Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -VIZIO- RICONOSCIMENTO Dott. Rafaele CORONA - Presidente R.G. N. 5053/99 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere 6826/99 Consigliere Cron.22018 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Rep.3271 Dott. Giovanna SCHERILLO - Rel. Consigliere Ud. 22/02/01 Dott. Vincenzo MAZZACANE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OL GI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OTRANTO 39, presso lo studio dell'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. UFFICIO COPIE CARDILLI RAFFAELE, che la difende unitamente agli Richiesta copia studio- dal Sig. IL SOLE 24 ORE avvocati MORO GIANCARLO, BONON FERDINANDO, giusta 3000 per diritti delega in atti;
IL CANCELLIERE - ricorrente €1.55 3000
contro
CANCELLERIA EDILFURLAN DITTA SAS;
- intimato 7 e sul 2° ricorso n° 06826/99 proposto da: OF022146 2001 EDILFURLAN SAS, in persona dell'Amm.re legale rapp.te 335 Rag. FURLAN GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA -1- PLE MAZZINI 146, presso lo studio dell'avvocato SPAZIANI TESTA EZIO, che lo difende unitamente all'avvocato VOCCOLA LUIGI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale - nonote
contro
OL GI;
intimata avverso la sentenza n. 740/98 del Tribunale di PADOVA, depositata il 25/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZ ZACANE;
udito l'Avvocato CARDILLI Raffaele, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 7.10.1991 IA IN adiva il Pretore di Padova esponendo: a seguito di commissione da parte dell'istante la "IL S.a.s. di Rag. Giorgio e Geom. Renato Furlan" aveva provveduto alla fornitura e posa in opera di un pavimento l'appartamento "lamparquet" in rovere presso dell'attrice in Fencarola;
poiché poco tempo dopo l'esecuzione dei lavori sul pavimento erano emersi dei rigonfiamenti in diversi punti, la suddetta società nell'ottobre del 1989 aveva provveduto ad un parziale rinnovo in opera del parquet, ricevendo ildella posa corrispettivo pattuito di lire 2.202.032; peraltro, poiché successivamente il pavimento aveva evidenziato analoghi vizi e la denuncia in proposito inoltrata alla suddetta impresa era rimasta senza esito positivo, la IN conveniva in giudizio la S.a.s. IL chiedendo che, accertata la responsabilità di quest'ultima per i vizi inerenti alla la risoluzionepavimentazione, fosse pronunciata del contratto con condanna della convenuta al 3 liquidati complessivamente risarcimento dei danni in quella diversa somma in lire 4.214.682 ritenuta di giustizia. Costituendosi in giudizio la società IL chiedeva dichiararsi la decadenza dell'attrice da ogni diritto, eccepiva inoltre la prescrizione dell'azione proposta e chiedeva comunque il rigetto della domanda in quanto infondata. Il Pretore adito con sentenza del 25.10.1995 dichiarava risolto il contratto stipulato tra le parti e condannava la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di lire 4.214.682 oltre interessi legali dal 26.7.1990. A seguito di gravame proposto dalla società IL il Tribunale di Padova con sentenza del 25.5.1998, in riforma della decisione di primo dichiarava improponibile la domanda della grado, IN e compensava tra le parti le spese di giudizio. Il Tribunale riteneva fondata l'eccezione di decadenza sollevata dall'appaltatrice, considerato che, in riferimento alla messa in opera del parquet, avvenuta nel febbraio 1989, era rimasta del tutto imprecisata la data della scoperta del vizio, né era stata fornita alcuna prova dell'invio 4 di una denuncia da parte della committente nel termine di sessanta giorni dalla scoperta;
contrariamente all'assunto del Pretore, inoltre, l'appaltatrice non aveva ammessO neppure implicitamente l'esecuzione di interventi di ripristino nell'ottobre 1989 dai quali poter desumere un riconoscimento dei pretesi vizi;
d'altra parte, anche con riferimento alla denuncia inoltrata dalla IN con lettera del 24.7.1990 non vi era stata alcuna attività istruttoria finalizzata а fornire la prova della sua tempestività rispetto alla data della scoperta. Avverso tale sentenza la IN ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi cui resiste con controricorso la società IL che ha proposto altresì ricorso incidentale;
entrambe le parti hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la stessa sentenza. Venendo quindi all'esame del ricorso principale, si rileva che con il primo motivo la IN deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1667 c.c. e/o contraddittoria motivazione 5 sul punto della asserita decadenza dall'azione di garanzia. La ricorrente lamenta l'omessa valutazione da parte del giudice di appello del fatto che la IL non aveva contestato di aver effettuato un intervento riparatore nell'ottobre 1989, così come dedotto dalla IN nella lettera del 24.7.1990, né nella missiva del 28.8.1990 né nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado, negando tale circostanza soltanto nella comparsa conclusionale relativa a quel giudizio;
pertanto vi era stato un riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatrice con conseguente irrilevanza della questione relativa alla tempestività della denuncia da parte della committente. La censura è fondata. Invero 1' "iter" argomentativo seguito dal giudice di appello per escludere che la società IL avesse riconosciuto anche solo implicitamente l'esistenza dei vizi lamentati dalla committente in ordine al parquet fornito e messo in opera nell'appartamento di sua proprietà, non appare convincente in quanto non sorretto da un esame esaustivo e completo di tutti gli elementi a tal fine rilevanti così come dedotti dalla IN. In effetti il Tribunale di Padova, nell'escludere che l'appaltatrice avesse ammessO l'esecuzione di un intervento riparatore nell'ottobre del 1989 cui in ipotesi attribuire il significato di un riconoscimento dei vizi lamentati, ha fondato tale convincimento soltanto sulla base delle difese articolate dalla convenuta in sede processuale nel giudizio di primo grado, ed in particolare della comparsa di risposta, laddove И la IL aveva contestato "di essere intervenuta a sanare vizi di sorta" (vedi pag. della sentenza impugnata). Nondimeno occorre evidenziare, come emerge dalla stessa lettura della sentenza impugnata, che la IN aveva già denunciato l'esistenza dei vizi con lettera del 24.7.1990 nella quale accennava altresì ad una parziale sistemazione del pavimento nell'ottobre dell'anno 1989 da parte dell'appaltatrice; orbene a questo riguardo non sufficiente rilevare, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, che tale prospettazione non avrebbe trovato riscontro nelle risultanze processuali, posto che invece sarebbe stato 7 necessario accertare se la circostanza del parziale intervento di ripristino fosse stata o meno ammessa dalla convenuta nella lettera di risposta alla suddetta missiva inviata alla IN in data 28.8.1990 che quest'ultima assume aver allegato agli atti del processo e della quale peraltro il giudice di appello non fa menzione. Invero da alcuni brani di tale documento riportati nel ricorso si evince che la IL, lungi dal contestare il suddetto intervento И riparatore, avrebbe ammesso che nell'estate del 1990, nel corso di un sopralluogo, avrebbe rilevato "l'inconveniente contestato" in ordine al sollevamento del parquet pur negando ogni sua responsabilità in proposito;
orbene il mancato esame della lettera del 28.8.1990 inviata alla IN dalla IL inficia indiscutibilmente il convincimento del giudice di appello, poiché le ammissioni che vi sarebbero contenute nei termini prospettati dalla ricorrente e sopra accennati potrebbero avere un rilievo decisivo in ordine al riconoscimento dei vizi, considerato che, secondo l'orientamento ripetutamente espresso da questa Corte, il riconoscimento dei vizi dell'opera da parte dell'appaltatore che, ai sensi dell'art. 1667 8 superfluità della tempestiva C.C., importa la del committente, non deve denuncia da parte accompagnarsi alla confessione stragiudiziale della sua responsabilità, e pertanto è sussistente anche se l'appaltatore, ammessa l'esistenza del vizio, contesti o neghi in qualsiasi modo o per qualsiasi ragione di doverne rispondere (Cass. 14.7.1981 n. 4606; Cass. 11.8.1990 n. 8202; Cass. 14.4.1995 n. 4276). L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo, con il quale la ricorrente, deducendo violazione degli articoli 1667 C.C. e 112 c.p.c., censura la sentenza impugnata in ordine alla ritenuta fondatezza dell'eccezione di decadenza nonostante che questa e specificatamente non fosse stata ritualmente dichiararsi assorbito sollevata;
del pari deve anche l'unico motivo formulato dalla IL con il ricorso incidentale con il quale viene espressa una doglianza relativamente alla compensazione delle spese di giudizio. In definitiva quindi la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame alla luce delle considerazioni sopra svolte alla Corte di Appello di Venezia (considerato che, dopo l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 19.2.1998 n. 58 e successive modificazioni e la cassazione della sentenza emessaintegrazioni, la 60000 dal tribunale in grado di appello comporta il 310000 rinvio della causa alla Corte d'appello, vedi in tal senso Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1044) che provvederà anche alla pronuncia sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte: riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, e dichiara assorbiti il secondo motivo ed il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Appello di Venezia UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 anche per la pronuncia sulle spese del presente 20014 T Registrato in data 46999 giudizio. al n. 310.000 (lire trecontocietie Così deciso in Roma il 22.2.2001. p. Dirig i (Dott.ssa Ma Responsables At Gludio a , кото Vincom Manicone exterm (DYM BACCICHIT IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 LUG.2001 IL CANCELNEE Roma GE 01 10