Sentenza 11 luglio 2017
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, deve escludersi che ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 18, lett. e) legge 22 aprile 2005, n. 69, che impone il rifiuto della consegna qualora la legislazione dello Stato membro di emissione non preveda limiti massimi della carcerazione preventiva, in relazione ad un mandato di arresto emesso dall'autorità giudiziaria del Lussemburgo, poiché l'ordinamento processuale di quest'ultimo, pur non contemplando limiti di durata massima della carcerazione preventiva, prevede che spetti al giudice istruttore <
Commentario • 1
- 1. Giudice deve conoscere legislazione degli Stati UE (Cass. 3085/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 febbraio 2022
La realtà istituzionale dell'Unione europea non è più assimilabile ad un ordinamento "straniero", cosicché non solo la normativa comunitaria, ma anche il diritto interno degli Stati membri - almeno nella parte coinvolgente i diritti fondamentali (art. 6, n. 2, del vigente Trattato UE) nonché nella parte in cui si intreccia con la funzione giurisdizionale italiana - vanno qualificati come disciplina normativa che il giudice italiano deve conoscere, in base al principio iura novit curia. Nell'adempiere a tale obbligo conoscitivo - nella specie al fine di colmare eventuale lacune inoramtive - devono essere richiamati i pertinenti riferimenti normativi dello Stato di emissione belga che ben …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/07/2017, n. 34439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34439 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2017 |
Testo completo
34439 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.1464 Anna Petruzzellis - Presidente - CC 11/07/2017- Andrea Tronci Angelo Costanzo R.G.N. 26579/2017 Ersilia Calvanese Relatore - Fabrizio D'Arcangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da VI OG EL, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 28/04/2017 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udito il difensore, avv. Pietro Asta, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. VI OG EL chiede l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe che ha disposto la sua consegna alle autorità giudiziarie del Lussemburgo, a seguito di mandato di arresto europeo, al fine del suo perseguimento per i reati di vendita ed offerta in vendita di stupefacente e di riciclaggio. 5 La Corte di appello, sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità giudiziarie dello Stato di emissione riteneva non ostativa alla consegna la mancanza nell'ordinamento lussemburghese di limiti massimi di durata della custodia cautelare, in quanto era previsto un sistema di controllo periodico per la rivalutazione delle condizioni di detenzione preventiva, in linea con i principi dettati dalla giurisprudenza di legittima in ordine all'art. 18, comma 1, lett. e), l. n. 69 del 2005. 2. Il ricorrente deduce, come motivo unico di annullamento, la violazione di legge, in relazione al motivo di rifiuto previsto dall'art. 18, lett. e), I. n. 69 del 2005, in quanto dalle informazioni fornite dalle autorità dello Stato di emissione l'ordinamento lussemburghese non prevede né la durata massima della carcerazione preventiva né meccanismi procedurali per esercitare con cadenze predeterminate un doveroso controllo sulla legittima protrazione della carcerazione preventiva (sarebbe soltanto prevista una discrezionale valutazione su iniziativa del P.M.).
2. Il ricorso non è fondato. Come ha stabilito più volte questa Corte di legittimità, il parametro per valutare la compatibilità della normativa degli Stati dell'Unione europea ai principi costituzionali, richiamati in via generale dall'art. 2 della legge n. 69 del 2005, è rappresentato dai principi «comuni» garantiti dalle Carte sovranazionali ed in particolare dalla CE (tra le tante, Sez. U. n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235351; Sez. 6, n. 17632 del 3/5/2007, Melina, Rv. 237078; Sez. 6, n. 4528 del 27/01/2012, Baldi, Rv. 251959). In tale prospettiva, le ora richiamate Sezioni Unite hanno ritenuto che la previsione dell'art. 18, lett. e) della L. 22 aprile 2005, n. 69, che stabilisce il rifiuto della consegna «se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva», vada interpretata alla luce, non del sistema di garanzie previsto dall'ordinamento italiano, bensì dei principi «comuni» di cui all'art. 6 T.U.E., tra i quali si pone quello del contenimento della durata della detenzione preventiva entro tempi ragionevoli», come garantito dall'art. 5 par. 3 CEDU fino al giudizio di primo di primo grado. Muovendo dall'esame della giurisprudenza CEDU al riguardo, le Sezioni Unite hanno constatato che le garanzie previste dall'art. 5 CEDU non richiedono necessariamente la previsione di «termini» fissi di durata della carcerazione preventiva, ma soltanto che l'ordinamento e la prassi processuale assicurino in 2 5 concreto» che l'imputato sia portato al più presto in giudizio o sia altrimenti scarcerato. Pertanto, la Suprema Corte ha ritenuto compatibile con il principio espresso dalla legge n. 69 del 2005 anche la previsione nella legislazione dello Stato di emissione di un limite temporale «implicito», desumibile da altri meccanismi processuali che instaurino, obbligatoriamente e con cadenze predeterminate, un controllo giurisdizionale funzionale alla legittima prosecuzione della custodia cautelare o, in alternativa, alla estinzione della stessa, per tutta la fase che precede la pronunzia di merito sulla fondatezza dell'accusa. Orbene il sistema processuale lussemburghese prevede in primo luogo che spetti d'ufficio al giudice istruttore «in ogni momento» il controllo sulla protrazione della durata della custodia cautelare, attribuendo altresì alle parti coinvolte (il P.M. e lo stesso arrestato) la possibilità di ottenere obbligatoriamente una valutazione sulla permanenza delle condizioni legittimanti della custodia cautelare. A tal fine, è previsto che dopo due mesi, decorrenti dal primo interrogatorio dell'arrestato, in assenza della decisione da parte del Giudice di merito sull'atto di accusa, il P.M. è abilitato a chiedere al giudice cessazione della custodia cautelare se le condizioni legittimanti non siano più sussistenti (art. 94-3 cod. proc. pen.); parallelamente la stessa iniziativa per il controllo della durata della custodia cautelare è riconosciuta all'imputato, il quale in ogni momento può chiedere al giudice di pronunciarsi (art. 113 e ss. gg. cod. proc. pen. cit.). Secondo le informazioni fornite dal Tribunale distrettuale di Lussemburgo, il meccanismo previsto dall'art. 94-3 cod. proc. pen. cit. consiste in controllo bimestrale automatico» e il giudice è tenuto a pronunciarsi sulla messa in libertà dell'imputato entro il termine di tre giorni. Pertanto, sulla base delle suddette informazioni, alle quali lo Stato di esecuzione è tenuto a prestare fede (cfr. Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016 Barbu, in motivazione;
Corte U.E., G.C. 05/04/2016, Aranyosi), il sistema lussemburghese, prevedendo controlli obbligatori periodici, appare in linea con i principi fissati dalle sopra richiamate Sezioni Unite. Tra l'altro, la Corte EDU, chiamata a valutare il sistema della custodia cautelare lussemburghese nel caso EU c. EM (sent. 1 dicembre 2007) ha ritenuto che non sussistessero rilievi in ordine alla legislazione in tema di durata della custodia cautelare.
3. Il ricorso va rigettato pertanto con le conseguenze di legge. La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 22, comma 5, 1. n. 69 del 2005. Così deciso il 11/07/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Ersilia Calvanese Anna Petruzzellis менее DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 LUG 2017 IL DICAS M IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E R P T Piera/Esposito IO N E •