Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/07/2017, n. 34439
CASS
Sentenza 11 luglio 2017

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Massime1

In tema di mandato di arresto europeo, deve escludersi che ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 18, lett. e) legge 22 aprile 2005, n. 69, che impone il rifiuto della consegna qualora la legislazione dello Stato membro di emissione non preveda limiti massimi della carcerazione preventiva, in relazione ad un mandato di arresto emesso dall'autorità giudiziaria del Lussemburgo, poiché l'ordinamento processuale di quest'ultimo, pur non contemplando limiti di durata massima della carcerazione preventiva, prevede che spetti al giudice istruttore <> il controllo sulla protrazione della sua durata, attribuendo altresì alle parti coinvolte la possibilità di ottenere una obbligatoria valutazione sulla permanenza delle condizioni legittimanti la custodia cautelare.

Commentario1

  • 1Giudice deve conoscere legislazione degli Stati UE (Cass. 3085/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 febbraio 2022

    La realtà istituzionale dell'Unione europea non è più assimilabile ad un ordinamento "straniero", cosicché non solo la normativa comunitaria, ma anche il diritto interno degli Stati membri - almeno nella parte coinvolgente i diritti fondamentali (art. 6, n. 2, del vigente Trattato UE) nonché nella parte in cui si intreccia con la funzione giurisdizionale italiana - vanno qualificati come disciplina normativa che il giudice italiano deve conoscere, in base al principio iura novit curia. Nell'adempiere a tale obbligo conoscitivo - nella specie al fine di colmare eventuale lacune inoramtive - devono essere richiamati i pertinenti riferimenti normativi dello Stato di emissione belga che ben …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/07/2017, n. 34439
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34439
Data del deposito : 11 luglio 2017

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