Sentenza 19 aprile 2011
Massime • 1
È inammissibile, per mancanza di interesse, il ricorso per cassazione dell'imputato avverso la sentenza di patteggiamento pronunciata "de plano" anziché previa fissazione di udienza, ove la pena sia stata applicata nei termini esattamente indicati dalle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/04/2011, n. 19744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19744 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 19/04/2011
Dott. LOMBARDI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 829
Dott. RAMACCI Luca - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 28774/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE AU nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 29/12/2009 dal G.U.P. del Tribunale di Saluzzo;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 29 dicembre 2009, il G.U.P. di Saluzzo applicava a RE AU la pena concordata con il Pubblico Ministero per il reato di illecita detenzione di stupefacenti.
Avverso tale decisione il predetto proponeva ricorso per cassazione. Con un unico motivo di ricorso deduceva l'inosservanza di norma processuale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c), con riferimento al combinato disposto degli artt. 447 e 127 c.p.p.. In particolare, assumeva che il G.U.P. aveva emesso la sentenza impugnata senza fissare l'udienza in camera di consiglio e senza inviare l'avviso all'imputato ed al difensore di fiducia, con conseguente nullità della pronuncia.
Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
L'art. 447 c.p.p. impone al giudice la fissazione dell'udienza per la decisione sull'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.. La costante giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, è orientata nel senso di ritenere che il giudice non possa decidere de plano (Sez. 1^ n. 804,17 gennaio 2005; Sez. 6^ n. 344, 14 gennaio 2000). Nella fattispecie, il giudice ha applicato la pena esattamente nei termini indicati dalle parti nell'accordo che ha preceduto la pronuncia e detto accordo, secondo un indirizzo assolutamente prevalente cui il Collegio aderisce, una volta concluso non è revocabile (v., da ultimo, Sez. 3^ n. 39730, 12 ottobre 2009 con ampi richiami ai precedenti).
Il ricorrente non aveva pertanto alcun interesse ad impugnare. Ne consegue, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1.500,00 tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità". (Corte Cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente la pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011