Sentenza 16 dicembre 2010
Massime • 1
È causa di nullità di ordine generale e a regime intermedio la pronuncia "de plano", e quindi senza previa fissazione di udienza camerale, della sentenza di patteggiamento, pur dopo l'esercizio dell'azione penale e la notifica del decreto di giudizio immediato.
Commentario • 1
- 1. L’applicazione della pena su richiesta delle parti: una breve disamina di questo rito specialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 novembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/12/2010, n. 5066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5066 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 16/12/2010
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 1638
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere - N. 34604/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA ND N. IL 05/01/1981;
2) AJ AN N. IL 14/10/1984;
avverso la sentenza n. 12587/2009 GIP TRIBUNALE di FIRENZE, del 20/04/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI Luisa;
lette le conclusioni del PG per la inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 20 aprile 2010, ha applicato a MA AN, AJ AN e SH IO la pena dai medesimo concordata con il pubblico ministero. Il giudice riteneva non necessario fissare apposita udienza camerale per la decisione atteso che l'art. 447 c.p.p. prevede espressamente la fissazione dell'udienza nel solo caso di istanza formulata nel corso delle indagini preliminari, il che chiaramente non era nel caso di specie in cui l'azione penale era stata già esercitata e l'imputazione era stata già formulata con la richiesta di giudizio immediato e la conseguente emissione del relativo decreto, atti notificati all'imputato e al suo difensore.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione MA AN e AJ AN per il tramite del difensore di fiducia, avvocato Stefano Artini, deducendo la sussistenza di una ipotesi di nullità assoluta per violazione dell'art. 178, lett. c)per avere il giudice provveduto "de plano" senza la fissazione di un apposita udienza in camera di consiglio;
con un secondo motivo lamentano il difetto di motivazione in ordine alle condizioni per pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., essendosi il giudice limitato a riferire del rinvenimento della droga nell'auto in cui si trovavano gli imputati, senza nulla precisare circa la destinazione a fine di spaccio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
L'art. 446 c.p.p. prevede le modalità ed i termini attraverso le quali può e deve essere formulata la richiesta di applicazione della pena nei vari tipi di procedimenti che il codice prevede;
per l'ipotesi che qui interessa, in cui il pm ha fatto richiesta di giudizio immediato, esso, al primo comma, stabilisce che "Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta di applicazione della pena è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'art. 458, comma 1".
Segue e completa tale previsione l'art. 448, intitolato ai "Provvedimenti del giudice", che così dispone: "Nell'udienza prevista dall'art. 447, nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall'art. 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza".
Secondo il chiaro disposto dell'art. 448, il giudice deve pertanto fissare una apposita udienza (quando la richiesta è avanzata nel corso delle indagini preliminari) e deve in ogni caso decidere con sentenza, da pronunciare immediatamente nelle varie procedure testualmente richiamate (udienza ex art. 447, udienza preliminare, giudizio direttissimo, giudizio immediato). Tale regola, nel richiamare lo stato o il tipo di procedimento al cui interno può inserirsi il c.d. patteggiamento e nel prevedere che il provvedimento del giudice debba in ogni caso avere la forma della sentenza, rende evidente, ad avviso del Collegio, la necessità che tale sentenza sia resa all'esito di una apposita udienza, fissata o da fissare, pubblica o camerale secondo le caratteristiche e lo stato delle previste procedure, udienza che è essenziale alla effettiva instaurazione del contraddittorio tra le parti, requisito ora previsto anche dall'art. 111 Cost.. Anche nella particolare ipotesi che qui interessa deve dunque essere fissata una apposita udienza, e la competenza al riguardo spetta al gip, come stabilito dalle sezioni unite di questa Corte che con la sentenza n. 3088 del 17.1.2006 dep. 25.1.2006 rv 232560 hanno affermato che è sua la competenza a decidere sulla richiesta di applicazione della pena proposta dopo la notifica del decreto di giudizio immediato, sua essendo la disponibilità del fascicolo processuale e, pertanto dovendosi considerare "giudice procedente". Nè, ad avviso del Collegio, può ritenersi che un tale contraddittorio sia stato assicurato attraverso la notificazione del decreto di citazione a giudizio immediato, ciò che giustificherebbe, secondo quanto osservato dal Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta, il differente trattamento rispetto all'ipotesi in cui la richiesta di patteggiamento avvenga quando ancora non vi è una formulazione definitiva della contestazione ne' vi è stata piena discovery degli atti del procedimento, e cioè nell'udienza preliminare.
La richiesta di patteggiamento non può infatti considerarsi rinuncia da parte dell'imputato a comparire davanti al proprio giudice, possibilità che costituisce una regola generale del nostro sistema processuale e una garanzia fondamentale riconosciuta dagli strumenti internazionali di protezione dei diritti dell'uomo e dalla nostra carta costituzionale, regola che non può essere messa in discussione attraverso una interpretazione restrittiva dell'ipotesi in considerazione. Non si comprende infatti perché solo in questo caso potrebbe pervenirsi ad una pronuncia di patteggiamento al di fuori dell'udienza, mentre in ogni altro caso la regola, evidente dal sopra richiamato art. 448, è quella della fissazione di apposita udienza e/o di pronuncia della sentenza in udienza. Tanto più che solo in apposita udienza può pervenirsi ad una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., come stabilito dalle sezioni unite con la sentenza n. 12283 del 25.1.2005 Rv. 230529, secondo cui il giudice dell'udienza preliminare, investito della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio dell'imputato, non può emettere sentenza di non doversi procedere per la ritenuta sussistenza di una causa di non punibilità senza la previa fissazione della udienza in camera di consiglio.
2. Deve pertanto essere annullata la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze, rimanendo assorbito il secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze. Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011