Sentenza 29 novembre 1999
Massime • 1
In tema di patteggiamento, l'omesso avviso al difensore di fiducia della data fissata per l'udienza camerale prevista dall'art. 447 cod. proc. pen. per la decisione sulla richiesta, (che, nella specie, essendo stata proposta personalmente dall'imputato, alla presenza del difensore, nel corso della precedente udienza di convalida dell'arresto, aveva ricevuto il consenso del pubblico ministero), costituisce una nullità a regime intermedio, atteso che, a norma dell'art. 447, comma secondo, cod. proc. pen., la presenza delle parti in tale udienza non è obbligatoria, e che, in ogni caso, ne' il difensore ne' l'imputato hanno interesse a eccepire la suddetta nullità, non essendo più modificabile l'accordo raggiunto dalle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/11/1999, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 29 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE TROJANO Presidente del 29/11/1999
Dott. LUIGI SANSONE Consigliere SENTENZA
Dott. FRANCESCO ROMANO Consigliere N. 1814
Dott. LUCIANO DERIU Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ARTURO CORTESE Consigliere N. 30181/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da De RT GI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Napoli in data 27/4/1999;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Sansone;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Vittorio Martusciello che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso osserva in
FATTO E DIRITTO
Il difensore di De RT GI ricorre avverso la sentenza 27/4/99 del G.I.P. del Tribunale di Napoli che aveva applicato al predetto, sullo accordo delle parti, la pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione e L.
2.000.000 di multa in relazione al reato di e detenzione e cessione di hashish, previo riconoscimento dell'attenuante ex art. 73/5^ comma D.P.R. 309/90. A sostegno del ricorso deduce una palese violazione del diritto di difesa, in quanto l'avviso della fissazione dell'udienza camerale, nel corso della quale era stata applicata la pena concordata, era stato notificato all'avv. Diego Abate, difensore d'ufficio del prevenuto, e non ad esso avv. Mottola difensore di fiducia. Il ricorso, però, non ha alcun pregio.
In proposito, infatti, va premesso che l'istanza di patteggiamento fu proposta personalmente dal De RT nel corso dell'udienza del 22/1/99 (udienza di convalida ex art. 391 c.p.p.) e alla presenza del difensore di fiducia del predetto, l'avv. Sergio Mottola. Il G.I.P., ottenuto poi il consenso del P.M. successivamente, ai sensi dell'art.448 c.p.p., ha applicato, con la sentenza impugnata, la pena concordata, dando così attuazione all'accordo raggiunto, omettendo però rilevare che l'avviso di fissazione dell'udienza camerale all'uopo fissata non era notificato al difensore di fiducia del prevenuto, ma a quello in precedenza nominato d'ufficio, cioè all'avv. Diego Abate. Indiscutibile, quindi, che sussista nella specie la eccepita nullità che, tuttavia, non può portare alle conseguenze auspicate dal ricorrente. Costui, infatti, aveva già compiutamente espletato il proprio mandato, assistendo il De RT nel corso dell'udienza 22/1/99, nonché nella formulazione dell'istanza di patteggiamento, per cui al G.I.P., ottenuto il consenso dal P.M. nel senso richiesto dal prevenuto, essendosi cioè raggiunto l'accordo, non rimaneva - ricorrendone: presupposti - che applicarlo imponendogli il preciso disposto dell'art. 448 c.p.p. di pronunciare "immediatamente" la relativa sentenza. La denunciata nullità, di altra parte, nella specie - per quanto già accennato - si appalesa del tutto irrilevante.
Ed invero, in proposito va rilevato che all'udienza camerale di cui all'art. 447 c.p.p. 2^ comma, il P.M. e il difensore sono sentiti se compaiono. Ne consegue che non essendo obbligatoria in quella fase la presenza del difensore, l'eventuale nullità scaturente dall'inosservanza delle norme sul contraddittorio, concreterebbe una nullità a regime intermedio, non deducibile, come tale, ai sensi dell'art. 182/1^ comma c.p.p. (mancanza di interesse). Su tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, infatti, il difensore non ha un autonomo potere di opporsi all'accordo intervenuto tra di esse o di modificarne i termini, in quanto il suo ruolo si esaurisce nell'affiancare la parte ad assisterla nel corso della trattativa, come l'imputato che abbia ottenuto l'applicazione di una determinata pena ex art. 444 c.p.p. non ha a sua volta, alcun interesse ad eccepire nullità, fatta eccezione per quelle che inficiano la richiesta di patteggiamento ed il consenso ad esso, il che non è stato affatto dedotto nella specie.
Evidente, quindi, la manifesta infondatezza dei motivi del ricorso che va perciò dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma di denaro, che si stima equo quantificare in L. 2.000.000, in considerazione della natura delle censure proposte
P.Q.M.
Visti gli artt. 606 e segg. c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a versare alla Cassa delle ammende la somma di L.
2.000.000. Così deciso in Roma, il 29 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2000