Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 13/03/2026, n. 4703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4703 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04703/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04726/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4726 del 2024, proposto da ES OL, rappresentato e difeso dagli Avvocati Leonardo Maruotti, Francesco Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Aurora Francesca Sitzia e Pietro Gitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento:
- del parere preventivo reso dalla Sovrintendenza Capitolina, prot. n. 7696 del 26 febbraio 2024, con il quale è stato denegato il rilascio del titolo paesaggistico volto all’apposizione di una pergotenda;
- della circolare della Sovrintendenza capitolina prot. RI 2727 del 4 febbraio 2019;
- dell’art. 16 N.T.A. del P.R.G. del Comune di Roma;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il Dott. AN BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 26.4.2024 e depositato in data 27.4.2024, ES OL ha adito l’intestato Tribunale nei confronti di Roma Capitale al fine di sentir annullare gli atti meglio emarginati in epigrafe.
A sostegno del gravame, la ricorrente ha allegato i motivi ivi meglio enucleati.
Con memoria del 4.2.2026, Roma Capitale, già costituitasi in giudizio in data 14.5.2024 con una comparsa di stile, ha insistito nel rigetto del ricorso.
In data 18.2.2026, il ricorrente ha versato in atti la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito del ricorso, cui parte resistente ha aderito in data 6.3.2026.
All’udienza pubblica del 10.3.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso, alla luce della dichiarazione di parte ricorrente del 18.2.2026, il Collegio ritiene, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., che dalla stessa possano espressamente desumersi argomenti di prova circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito della controversia.
Di qui la conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso.
La chiusura in rito del processo consente al Collegio di compensare integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, così statuisce:
- dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO AN, Presidente
Giuseppe Licheri, Primo Referendario
AN BI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN BI | LO AN |
IL SEGRETARIO