Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/06/2009, n. 38160
CASS
Sentenza 23 giugno 2009

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Massime1

La segnalazione di un impedimento del difensore di fiducia con contestuale richiesta di rinvio, spedita via fax ai sensi dell'art. 150 cod. proc. pen., pervenuta alla cancelleria prima dell'inizio dell'udienza ma trasmessa al giudice dopo la celebrazione del dibattimento, non costituisce motivo di nullità della sentenza in quanto la scelta di un mezzo tecnico non previsto specificatamente dalla legge per il deposito delle istanze, ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., espone il richiedente al rischio dell'intempestività con cui l'atto può pervenire alla conoscenza del giudice.

Commentario1

  • 1Istanza di rinvio dell'udienza via fax? Giudice non è obbligato ad esaminarlaAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 13 settembre 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/06/2009, n. 38160
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38160
Data del deposito : 23 giugno 2009

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