Sentenza 23 giugno 2009
Massime • 1
La segnalazione di un impedimento del difensore di fiducia con contestuale richiesta di rinvio, spedita via fax ai sensi dell'art. 150 cod. proc. pen., pervenuta alla cancelleria prima dell'inizio dell'udienza ma trasmessa al giudice dopo la celebrazione del dibattimento, non costituisce motivo di nullità della sentenza in quanto la scelta di un mezzo tecnico non previsto specificatamente dalla legge per il deposito delle istanze, ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., espone il richiedente al rischio dell'intempestività con cui l'atto può pervenire alla conoscenza del giudice.
Commentario • 1
- 1. Istanza di rinvio dell'udienza via fax? Giudice non è obbligato ad esaminarlaAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 13 settembre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/06/2009, n. 38160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38160 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 23/06/2009
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - N. 1911
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 33201/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AR HA OR - ALIAS N. IL 26/08/1954;
avverso SENTENZA del 27/06/2008 della CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. IACOPINO Silvana Giovanna;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO F. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 27/6/2008 la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza del 14/2/2001 con la quale il Tribunale di Padova aveva dichiarato BA ER MO colpevole del reato di cui agli art. 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 4 e lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione e L.
1.000.000 di multa.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo che il giudizio di appello era stato celebrato senza che fosse stata esaminata una istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dello stesso difensore impegnato nello stesso giorno in altro processo innanzi al Tribunale di Padova e che si doveva celebrare avendo quest'ultimo giudice già respinto la richiesta di rinvio del dibattimento avanzata sul rilievo della prevalenza dell'impegno davanti alla Corte di Appello di Venezia. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato e va rigettato.
Effettivamente, non risulta che la Corte di Appello abbia assunto una espressa decisione in ordine all'istanza di rinvio dell'udienza inviata dall'Avv. Gentilini. Da tale omissione, però, non possono derivare le conseguenze evidenziate nel ricorso. Ed invero, è principio affermato in giurisprudenza che per i privati ed i difensori non c'è alternativa all'adozione delle forme espressamente previste dalla normativa processuale, costituita dall'art. 121 c.p.p. che stabilisce che le memorie e le richieste delle parti devono essere presentate al giudice per iscritto mediante deposito in cancelleria. L'art. 150 c.p.p. che contempla l'uso di forme particolari, quali il telefax, indica nei funzionali di cancelleria gli unici soggetti abilitati ad avvalersene sicché il mezzo in questione non può essere utilizzato per chiedere il rinvio dell'udienza (Cass. Sez. 2^, Sent. 789 del 18/2/2003 Ud, Russo;
Sez. 5^, Sent. 3313 del 20/1/2000 Ud, Sgambato;
Sez. 5^, Sent. 6696 del 12/12/2005 Ud, Pellegrino). La stessa Sezione 5^ della Corte di Cassazione ha pure stabilito (Sent. 14574 del 16/3/2005 Ud, Lupo) che la segnalazione di un impedimento del difensore di fiducia con contestuale richiesta di rinvio, spedita via fax, pervenuta alla cancelleria prima dell'inizio dell'udienza ma trasmessa al giudice dopo la celebrazione del dibattimento, non costituisce motivo di nullità della sentenza in quanto la scelta di un mezzo tecnico non previsto specificatamente dalla legge per il deposito delle istanze ai sensi dell'art. 121 c.p.p. espone il richiedente al rischio dell'intempestività con cui l'atto può pervenire alla conoscenza del giudice. Tale principio è applicabile anche al caso in esame in cui il fax, trasmesso il 23 giugno 2008, si trova inserito nel fascicolo senza che vi sia apposta la data di deposito e senza che risulti che sia stato portato a conoscenza del collegio. Peraltro, nella fattispecie, il difensore di fiducia, poiché l'udienza si doveva celebrare il 27/6/2008 mentre il fax era stato trasmesso alla 3^ Sezione Penale della Corte di Appello alle ore 20,27 del precedente 23 giugno, avrebbe dovuto e potuto informarsi presso la cancelleria della stessa Sezione 3^ Penale per verificare che l'istanza fosse tempestivamente sottoposta all'attenzione del Presidente cui era indirizzata. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del BA ER al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2009