Sentenza 18 dicembre 2003
Massime • 1
In tema di notificazioni, per i privati e i difensori non c'è alternativa alla adozione delle forme espressamente previste dalla normativa processuale, costituita dall'art. 121 cod. proc. pen. , che stabilisce che le memorie e le richieste delle parti devono essere presentate al giudice per iscritto mediante deposito in cancelleria. L'art. 150 cod. proc. pen., che contempla l'uso di forme particolari, quali il telefax, indica nei funzionari di cancelleria gli unici soggetti abilitati ad avvalersene. Ne deriva che il mezzo in questione non può essere utilizzato per chiedere il rinvio dell'udienza.
Commentario • 1
- 1. Istanza di scarcerazione, comunicazione, utilizzo del fax, esclusioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 luglio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/12/2003, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 18/12/2003
Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BOTTALICO Nicola - Consigliere - N. 1956
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - N. 15728/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO TO;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, sezione 1^ penale, in data 28 gennaio 2002. Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Sirena Pietro Antonio.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Cosentino, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 22 marzo 2001, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pisa dichiarò SO TO responsabile, in concorso con altra persona, dei reati di rapina ai danni della Cassa di risparmio di San Miniato e di furto di un'autovettura, unificati dal vincolo della continuazione e - con la diminuente per il rito abbreviato - lo condannò alla pena principale di quattro anni di reclusione e di lire 2.000.000 di multa, a quella accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, e lo sottopose alla misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro per la durata minima dì anni due.
Avverso tale provvedimento l'imputato propose impuqnazione, e la Corte di appello di Firenze, con sentenza del 28 gennaio 2002, in parziale accoglimento del qravame eliminò la dichiarazione di delinquenza abituale e la conseguente misura di sicurezza. Ricorre per Cassazione l'imputato personalmente deducendo :
a) violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera c), c.p.p., in relazione agli articoli 599, comma 2, e 178 lettera c) dello stesso codice, in ordine alla statuizione relativa al rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza del 28 gennaio 2002, con conseguente declaratoria di nullità del procedimento e della sentenza di secondo grado;
il ricorrente assume che i giudici della Corte di Appello di Firenze avrebbero errato a celebrare il processo, malgrado la sua istanza di rinvio per legittimo impedimento.
b) Violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera b), c.p.p., in relazione agli articoli 110 e 624 C.P., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione relativamente al ritenuto concorso del SO nel reato di furto dell'autovettura; secondo il ricorrente, l'autovettura sarebbe stata preventivamente rubata dal correo, e la sentenza dei giudici del secondo grado avrebbe illogicamente motivato affermando la sua responsabilità anche in ordine a tale reato. Il ricorso è inammissibile.
La censura di cui alla lettera a) è, infatti, manifestamente infondata, dal momento che i giudici della Corte di appello di Firenze hanno respinto l'istanza di rinvio del procedimento per legittimo impedimento dell'imputato per tre ragioni, tutte valide. La prima di queste è che l'istanza di rinvio venne proposta a mezzo telefax, mentre - secondo la giurisprudenza di questa Corte - "in tema di notificazioni per i privati e i difensori non v'è alternativa alla adozione delle forme espressamente previste dalla normativa processuale, costituita dall'articolo 121 c.p.p., che stabilisce che le memorie e le richieste delle parti devono essere presentate al giudice per iscritto mediante deposito in cancelleria. L'articolo 150 c.p.p., che contempla l'uso di forme particolari, quali il telefax, indica nei funzionari di cancelleria gli unici soggetti abilitati ad avvalersene. Ne deriva che il mezzo in questione non può essere utilizzato per chiedere il rinvio dell'udienza" (Cass. pen., sez. 5^, 20 gennaio 2000, Sgambato, RV, 215579; conforme: RV 214412).
La seconda ragione è che - con argomenti privi di vizi logici - i giudici del secondo grado hanno chiarito che il certificato irritualmente inviato alla cancelleria non provava il legittimo impedimento dell'imputato a comparire.
Infine, la terza ragione è rappresentata dalla circostanza che il SO non aveva preventivamente ed espressamente manifestato l'intenzione di essere presente all'udienza innanzi alla Corte di appello, che si svolgeva con il rito camerale previsto dall'articolo 599 c.p.p.; così che, nella fattispecie deve trovare applicazione il principio stabilito da questa Corte, secondo cui "in tema di procedimenti in Camera dì consiglio la richiesta di partecipazione all'udienza da parte dell'imputato deve precedere il momento di allegazione dell'impedimento, sicché la contemporaneità delle richieste contraddice alla disposizione di legge.
(Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che nessun diritto poteva vantare l'imputato ad ottenere il rinvio dell'udienza deducendo l'impedimento a comparirvi - con l'invio di un certificato medico - non avendo tempestivamente rappresentato la propria volontà partecipativa, la quale non può ritenersi risultare implicitamente dal certificato medesimo)" (Cass. pen., sez. 5^, 6 aprile 1999, Giodano, RV 213236; conforme: RV 220041).
Quanto alla doglianza di cui alla lettera b), si osserva che il ricorrente - attraverso la pretestuosa deduzione di un'asserita carenza di motivazione della sentenza impugnata - ha tentato di ottenere una rivalutazione delle prove relative al furto dell'autoveicolo utilizzato per la rapina, che si risolverebbe in un sostanziale nuovo giudizio sul fatto;
e tale giudizio, per costante giurisprudenza di questa Corte, è sottratto, come tutte le valutazioni di merito, al sindacato di legittimità della Cassazione. Infine, sempre con riferimento alla stessa doglianza, si deve comunque rilevare che nessuna concreta censura è stata mossa contro l'assunto della sentenza secondo cui lo stesso SO, "nella confessione resa ai carabinieri prima e al GIP poi, aveva fatto capire che il furto dell'autovettura faceva parte del piano prestabilito", così che egli aveva sicuramente concorso anche in quel delitto.
Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di seicento euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di seicento euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 18 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2004