Sentenza 20 gennaio 2000
Massime • 1
In tema di notificazioni per i privati e i difensori non v'è alternativa alla adozione delle forme espressamente previste dalla normativa processuale, costituita dall'art. 121 cod. proc. pen., che stabilisce che le memorie e le richieste delle parti devono essere presentate al giudice per iscritto mediante deposito in cancelleria. L'art. 150 cod. proc. pen., che contempla l'uso di forme particolari, quali il telefax, indica nei funzionari di cancelleria gli unici soggetti abilitati ad avvalersene. Ne deriva che il mezzo in questione non può essere utilizzato per chiedere il rinvio dell'udienza.
Commentario • 1
- 1. Istanza di scarcerazione, comunicazione, utilizzo del fax, esclusioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 luglio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/01/2000, n. 3313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3313 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Bruno Foscarini Presidente del 20.1.2000
1. Dott. Renato L. Calabrese Consigliere SENTENZA
2. " IU SI " N.82
3. " Vittorio Ebner " REGISTRO GENERALE
4. " RI LL " N.25069/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AM IU, nato a [...] il [...], e ST EL, nato a [...] P. Salvo il 3 giugno 1974.
avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria in data 31 marzo 1999 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza fatta dal Consigliere Dr. Renato Calabrese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. Gianfranco Ciani che ha concluso per la inammissibilità del ricorso MB e per il rigetto di quello ST;
Sentito il difensore di ST EL, avv. Temistocle Gurrado;
OSSERVA
Il 31 marzo 1999 la Corte d'appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale di Locri del 21 luglio 1998 che aveva condannato MB IU e ST EL alla pena di mesi sette di reclusione ciascuno, perché ritenuti colpevoli dei reati, in continuazione tra loro di sequestro di persona e di lesioni volontarie in danno di CA Antonio, costretto a salire a bordo di una autovettura, trasportato altrove, malmenato e poi rilasciato: In Caulonia Superiore il 28 gennaio 1993.
Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori.
I. Nell'interesse di MB IU si deduce violazione ex art. 606 lett. e) c.p.p.. Le affermazioni della corte del territorio sono contraddittorie:
per un verso attestano la inattendibilità della parte offesa, per altro verso mutuano la prova dei fatti (narrati dal CA) da testimonianze (Cavallo - Carabinieri) e dall'esame del ricorrente che, lungi dal dimostrare la dinamica offerta dalla parte offesa, attestano, invece, le modalità dell'incontro fra i tre (v. teste Cavallo), la presenza di ecchimosi (v. Carabinieri) e la causa delle stesse (v. esame MB): null'altro.
Va dichiarata l'inammissibilità del gravame: questo concerne l'opinabilità e la contraddittorietà di taluni elementi argomentativi della decisione. Il ricorrente si è limitato, infatti, ad esporre un'astratta doglianza in ordine ad un preteso difetto di motivazione, senza darsi carico di indicare alcun elemento specifico a sostegno della censura, così impedendo l'esercizio dell'invocato sindacato di legittimità.
II. Il ricorso proposto nell'interesse di ST EL è infondato.
1. Con il primo motivo evidenzia la nullità della impugnata sentenza a ragione della omessa valutazione della istanza di differimento del dibattimento presentata dal difensore di fiducia sia in occasione della prima udienza (8 marzo 1999) che di quella successiva (31 marzo 1999): istanze trasmesse via fax, neppure acquisite agli atti del processo.
Non sussiste la dedotta nullità.
Il telefax (o fax) è un mezzo recente di comunicazione di cui il codice di rito consente l'uso, in particolari casi e non precise garanzie, necessarie al fine di assicurare la certezza della provenienza del documento, indicando quali unici soggetti abilitati ad avvalersene i funzionari di cancelleria (art. 150 cpp, 64, comma 3 e 4 disp. att. cpp). Per i privati e i difensori non v'è dunque alternativa alle forme espressamente previste dalla normativa processuale, costituita dall'art. 121 cpp, che stabilisce che le memorie e le richieste delle parti devono essere presentate al giudice per iscritto mediante deposito in cancelleria.
Ne deriva che il mezzo in questione non può essere utilizzato per chiedere il rinvio dell'udienza.
Esso può soltanto anticipare la presentazione del documento nei modi richiesti, a non obbliga il giudice a prendere in esame l'istanza, proprio perché presentata con modalità non disciplinate in rito.
Univoca, al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. II, 10 ottobre 1999, Sforza;
Sez. I, 20 gennaio 1998, Monti;
Sez. VI, 14 novembre 1996, Ferretti), la quale ha anche rilevato che, in ogni caso, la parte privata che, per presentare sl giudice che procede, si serva di un mezzo tecnico non preso in considerazione dalla legge, quale appunto il telefax, assume il rischio dell'intempestività con cui l'atto può pervenire a conoscenza del giudice: invero, il momento in cui l'atto perviene nell'apparecchiatura ricevente, pur predisposta dall'ufficio giudiziario funzionalmente alle proprie esigenze organizzative non pub essere considerato come quello in cui il Giudice ne ha potuto prendere conoscenza (Sez. V, 28 giugno '96, Lupoli).
Si ricava da quanto sin qui detto che il difensore del ST era a conoscenza del disposto rinvio dell'udienza al 31 marzo 1999,onde non ha rilievo l'ulteriore deduzione lativa alla omessa comunicazione del relativo avviso.
2. Con il secondo motivo denuncia la nullita' della sentenza di secondo grado, assumendo che la presenza assolutamente momentanea dell'imputato all'udienza dell'8 marzo '99 non avrebbe potuto esimere la corte territoriale;
il 31 marzo successivo, dall'adozione di una ordinanza contumaciale.
Neppure questa nullita' sussiste.
Non è dato invero distinguere tra presenza in quanto tale e presenza "assolutamente momentanea", poiché o si è presenti o non lo si è, mentre l'allontanamento dell'imputato, inizialmente presente, dall'aula di udienza comporta che debba il medesimo essere considerato presente e rappresentato dal difensore (art. 488 comma 2 c.p.p.). Il ST fu presente alla prima udienza dibattimentale e pertanto la sua mancata comparsa a quella successiva non imponeva l'adozione della dichiarazione di contumacia.
3. Il terzo motivo prospetta ulteriori questioni di natura procedurale, ma attinenti, questa volta, alla fase dell'udienza preliminare, ed espone due profili di nullità del decreto dispositivo del giudizio, collegati, rispettivamente:
- alla mancata risposta del UP (il medesimo d'un precedente rinvio a giudizio annullato dal tribunale) all'istanza difensiva presentata in vista dell'udienza dell'11 maggio 1995, con la quale gli si chiedeva di astenersi ovvero di sollevare formale eccezione di incostituzionalità dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui, venendo officiato lo stesso UP per la seconda volta, non prevede la sua incompatibilità; si deduce che poco meditato e comunque non esaustivo è l'argomento svolto a riguardo dalla corte territoriale, secondo cui sarebbe implicito nel silenzio serbato dal UP il giudizio di manifesta infondatezza della sollevata questione di costituzionalità, vista la natura non decisoria del decreto che dispone il giudizio;
e si insiste nella eccezione di nullità di tale provvedimento, riproponendosi in questa sede la cennata questione di costituzionalità;
- all'omessa comunicazione all'imputato e al difensore dei rinvii successivi all'udienza dell'11 maggio 1995, che inficierebbero il (Nuovo) decreto di rinvio a giudizio, reso il 12 ottobre 1995. Sui punti innanzi menzionati, osservasi quanto segue. In ordine alla prima questione - e a prescindere dell'esattezza del riferimento alla caratterizzazione esclusivamente processuale dell'udienza preliminare che si svolge nel processo penale ordinario, richiamata dal giudice 'a quo' ed evidenziata in ripetute pronunce dalla Corte costituzionale, del resto ben conosciute, pur se non condivise, dal difensore del ricorrente - deve ancora una volta ribadirsi il concetto che l'esistenza di una causa di incompatibilità non incide sui requisiti di capacità del giudice e non determina quindi la nullità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, come non ha incidenza su detta capacità di violazione del dovere di astensione, che egualmente non è causa di nullità generale ed assoluta, ai sensi dell'art. 178, lett. a) c.p.p.. In tal senso è la costante e pacifica giurisprudenza di questa Corte la quale ha sempre ritenuto che la causa di incompatibilità, così come la violazione del dovere di astensione, da far valere con la specifica procedura prevista dal codice di rito, vale a dire nelle forme e nei termini prescritti dall'art. 38 c.p.p. (cui non può di certo assimilarsi come sembrerebbe sostenersi in ricorso, il mero impulso processuale rappresentato dall'invito, rivolto al giudice, di astenersi); derivandone che solo nell'ambito di un procedimento di ricusazione correttamente introdotto, qualora si intenda far valere una causa di incompatibilità non codificata, può sollevarsi la relativa questione di legittimità costituzionale, altrimenti non più proponibile.
Ne sortisce, con riferimento al caso concreto, che non è ravvisabile la nullità del decreto di rinvio a giudizio, dedotta sotto il profilo in esame, mentre inammissibile è la correlata questione di costituzionalità, siccome non attivata nella dovuta sede processuale.
Nullità che va esclusa anche sotto l'altro aspetto denunciato, relativo al mancato avviso dei provvedimenti di rinvio delle udienze. La corte territoriale ha replicato sul punto osservando che "l'imputato e il suo difensore non possono lagnarsi di non essere stati avvisati dei rinvii successivi all'udienza dell'11 maggio 1995, non essendo previsto per l'ufficio un simile incombente". E l'attuale censura si limita a riproporre la lagnanza, senza tuttavia esporre le ragioni che la giustificano e neppure indicare le specifiche disposizioni di legge che si assumono inosservate.
4. Il motivo successivo esaurisce il tema delle eccezioni di natura processuale.
Sono queste riferite al giudizio di primo grado e tutte prospettano ipotesi di nullità in qualche modo collegate alla diversa composizione assunta dal collegio giudicante nel corso delle varie udienze in cui si è articolato il dibattimento. In aderenza alle succinte ma corrette annotazioni del giudice 'a quo', va detto:
- il provvedimento di rinvio dell'udienza deve essere dato con ordinanza dal presidente: ma nessuna nullità può determinare - ne' funzionale - il fatto che ad emetterlo sia stato il collegio e non il presidente, anche se si tratta di collegio composto diversamente da quello che aveva dato inizio al dibattimento;
- quale provvedimento meramente ordinatario, la sospensione del dibattimento con rinvio a nuova udienza fissa può essere disposta da un giudice diverso da quello che ha proceduto all'apertura del dibattimento e non importa obbligo di nuova citazione all'imputato contumace, rappresentato per ogni effetto dal difensore, anche d'ufficio, ne' necessità di rinnovazione, nella nuova udienza, della dichiarazione di contumacia, poiché resta fermo il precostituito rapporto processuale;
- non giova il riferimento al principio enunciato da Cass. Sez. Un. 15 gennaio 1999, sentenza Iannasso ed altro, secondo il quale "nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della persona del giudice menocratico o della composizione del giudice collegiale, la testimonianza raccolta dal primo giudice non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, senza ripetere l'esame del dichiarante, quando questo possa aver luogo e sia stato richiesto da uno delle parti": vero è, infatti, che nel caso concreto, come si evince dall'esame degli atti, sollecitato dallo stesso tipo di censura dedotto, alla lettura delle dichiarazioni raccolte nel dibattimento precedente, senza previo esame dei dichiaranti, consentirono esplicitamente entrambe le parti. Resta da dire che non può ravvisarsi motivo di nullità della sentenza di I^ grado, emessa il 21 luglio 1998, nell'avere questa indicato, quale data della prima udienza dibattimentale, quella del 25 ottobre 1998, trattandosi all'evidenza di mero errore materiale.
5. L'ultimo motivo di gravame concerne il merito della causa e consiste nell'addebito mosso alla corte del territorio di non avere analizzato 'funditus' quanto dedotto dalla difesa con l'atto di appello.
Deve in contrasto osservarsi che il giudice calabrese ha: - in modo implicito fornito risposta al rilievo difensivo - a mezzo del richiamo ad una precedente pronuncia giudiziale favorevole al ST - la inattendibilità della parte offesa, dando atto di siffatta inattendibilità, che però ha riferito alle ragioni per le quali il CA era stato prelevato dagli imputati e a taluni aspetti dell'avventura vissuta, avendo ritenuto veritiero per il resto il narrato accusatorio reso dalla parte offesa, perché riscontrato da elementi desunti da testimonianze legittimamente acquisite, dalle ammissioni dello MB sulle ragioni della assunta iniziativa e da quelle, pur se parziali, del CA in sede di confronto con l'antagonista, dai segni di percosse in più parti del corpo della vittima: il tutto attraverso un'interpretazione dei fatti non implausibile, e quindi non sindacabile;
- affrontato espressamente il proposto tema della configurazione nella vicenda d'una tentata o compiuta violenza privata in luogo del contestato sequestro di persona, e correttamente optato per la seconda ipotesi sul rilievo che la coazione esercitata dai due imputati non aveva inciso sulla libertà psichica della parte offesa, essendosi risolta nella restrizione della sua libertà fisica, intesa come libertà movimento e di scelta del luogo in cui stare;
- con efficacia replicato che il concorso del ST con lo MB si evince chiaramente dal ruolo attivo assunto nella vicenda dal primo, in costante compagnia del secondo (egli era infatti alla guida della macchina con il CA era stato portato nel luogo del "colloquio"); onde la decisione può ritenersi sufficientemente motivata anche nella parte in cui conferma la statuizione di responsabilità dell'imputato per il delitto di lesioni;
- obiettato alle censure riguardanti il trattamento sanzionatorio che la sanzione irrogata è adeguata, in ragione della sua mitezza, ai reati di cui il ST s'era reso responsabile: e si tratta di valutazione di merito, di un giudizio equitativo irripetibile in sede di legittimità, che non abbisogna di particolari approfondimenti nella specie, non appaia una macroscopia sproporzione tra i fatti addebitati e la pena inflitta.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso di MB IU. Rigetta il ricorso di ST EL.
Condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento e Lo MB anche al versamento della somma di L. 1.000.000= a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2000