Cass. pen., sez. V, sentenza 20/01/2000, n. 3313
CASS
Sentenza 20 gennaio 2000

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Massime1

In tema di notificazioni per i privati e i difensori non v'è alternativa alla adozione delle forme espressamente previste dalla normativa processuale, costituita dall'art. 121 cod. proc. pen., che stabilisce che le memorie e le richieste delle parti devono essere presentate al giudice per iscritto mediante deposito in cancelleria. L'art. 150 cod. proc. pen., che contempla l'uso di forme particolari, quali il telefax, indica nei funzionari di cancelleria gli unici soggetti abilitati ad avvalersene. Ne deriva che il mezzo in questione non può essere utilizzato per chiedere il rinvio dell'udienza.

Commentario1

  • 1Istanza di scarcerazione, comunicazione, utilizzo del fax, esclusioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 luglio 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 20/01/2000, n. 3313
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3313
Data del deposito : 20 gennaio 2000

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