Cass. pen., sez. II, sentenza 26/05/2026, n. 19057
CASS
Sentenza 26 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 74 del d.P.R, n. 309/1990; motivazione apparente e contraddittoria

    La Corte d'appello ha colmato il vuoto argomentativo evidenziato dalla Cassazione, facendo corretta applicazione dei principi relativi all'accertamento dell'associazione ex art. 74 d.P.R, 9 ottobre 1990, n. 309. Ha richiamato esiti di informative, conversazioni intercettate, dichiarazioni di collaboratori e modalità di commissione dei reati, traendo conseguenze logiche che dimostrano la continuativa collaborazione con Zù di FA, VO e RI, la consapevolezza dell'attività altrui e l'esistenza di una cassa comune gestita da Zù.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 74 del d.P.R, n. 309/1990; motivazione apparente e contraddittoria

    La Corte d'appello ha colmato il vuoto argomentativo evidenziato dalla Cassazione, facendo corretta applicazione dei principi relativi all'accertamento dell'associazione ex art. 74 d.P.R, 9 ottobre 1990, n. 309. Ha richiamato esiti di informative, conversazioni intercettate, dichiarazioni di collaboratori e modalità di commissione dei reati, traendo conseguenze logiche che dimostrano la continuativa collaborazione con Zù di FA, VO e RI, la consapevolezza dell'attività altrui e l'esistenza di una cassa comune gestita da Zù.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 74 del d.P.R, n. 309/1990; motivazione apparente e contraddittoria

    La Corte d'appello ha colmato il vuoto argomentativo evidenziato dalla Cassazione, facendo corretta applicazione dei principi relativi all'accertamento dell'associazione ex art. 74 d.P.R, 9 ottobre 1990, n. 309. Ha richiamato esiti di informative, conversazioni intercettate, dichiarazioni di collaboratori e modalità di commissione dei reati, traendo conseguenze logiche che dimostrano la continuativa collaborazione con Zù di FA, VO e RI, la consapevolezza dell'attività altrui e l'esistenza di una cassa comune gestita da Zù.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 74 del d.P.R, n. 309/1990; motivazione apparente e contraddittoria

    La Corte d'appello ha colmato il vuoto argomentativo evidenziato dalla Cassazione, facendo corretta applicazione dei principi relativi all'accertamento dell'associazione ex art. 74 d.P.R, 9 ottobre 1990, n. 309. Ha richiamato esiti di informative, conversazioni intercettate, dichiarazioni di collaboratori e modalità di commissione dei reati, traendo conseguenze logiche che dimostrano la continuativa collaborazione con Zù di FA, VO e RI, la consapevolezza dell'attività altrui e l'esistenza di una cassa comune gestita da Zù.

  • Accolto
    Violazione degli artt. 594, comma 3, e 627 cod. proc. pen., 81, secondo comma, cod. pen.; violazione principio del divieto di reformatio in peius

    La Corte d'appello, avendo assolto IA DA dal reato associativo, ha individuato il nuovo reato più grave in quello di cui al capo 12), determinando la pena base in anni nove di reclusione ed euro 60.000,00 di multa, giustificando il discostamento dal minimo edittale con la 'ripetitività delle condotte', laddove il capo 12) contempla una sola condotta. Sussiste il vizio di motivazione denunciato.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; motivazione apparente in relazione alla determinazione della pena

    La Corte d'appello, avendo assolto IA DA dal reato associativo, ha individuato il nuovo reato più grave in quello di cui al capo 12), determinando la pena base in anni nove di reclusione ed euro 60.000,00 di multa, giustificando il discostamento dal minimo edittale con la 'ripetitività delle condotte', laddove il capo 12) contempla una sola condotta. Sussiste il vizio di motivazione denunciato.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 125, 192, 210, 533 e 627 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R, n. 309/1990; vizio di motivazione

    La Corte d'appello ha reso una motivazione immune da vizi in relazione alla mancata derubricazione del reato di cui al capo I) ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R, n. 309/1990, escludendo che le cessioni potessero essere considerate di scarsa offensività. Ha fornito un'adeguata valutazione complessiva del fatto, considerando mezzi, modalità, qualità e quantità della sostanza, e la qualità soggettiva dell'imputato. Il rilievo difensivo sulla qualificazione di un episodio è inconferente, trattandosi di un reato unico valutato unitariamente.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.

    La Corte d'appello ha reso una motivazione immune da vizi in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, osservando che l'incensuratezza era insufficiente considerata l'insidiosità della condotta. La motivazione è sufficiente in quanto il giudice ha fatto riferimento a elementi decisivi e rilevanti, e le considerazioni mosse dall'interessato nell'atto di appello non erano specifiche.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 125, 533 e 546 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81, 133 cod. pen. e 73 del d.P.R, n. 309/1990

    La Corte territoriale ha reso una motivazione immune da vizi in relazione al discostamento della pena dal minimo edittale con il congruo richiamo alla ripetitività della condotta, essendo stati contestati, al capo I), tre diversi episodi di spaccio. Il rilievo difensivo è eccentrico, trattandosi di reato unico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 26/05/2026, n. 19057
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19057
    Data del deposito : 26 maggio 2026

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