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Sentenza 26 maggio 2026
Sentenza 26 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/05/2026, n. 19057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19057 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IA IN nato a [...] il [...] MA CA nato a [...] il [...] LO SE nato a [...] il [...] IR NT nato a [...] il [...] VO PI nato a [...] il [...] TI SS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE di APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere MI VI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per tutti i ricorrenti, in relazione al IA DA per l’annullamento con rinvio per violazione del divieto di reformatio in peius, per TI RO per l’annullamento con rinvio solo per il primo motivo di ricorso;
udito l’Avv. Salvatore Silvestro, per TI RO, che ha concluso associandosi alle conclusioni del Procuratore Generale, insistendo per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19057 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PI Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 06/03/2026 2 udito l’Avv. Gaetano Pino, per FA US, VO RO, RI NT, ZÙ ME e IA DA, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d’Appello di Messina, con la sentenza emessa in data 22 giugno 2023, riformava parzialmente la sentenza di primo grado confermando le condanne inflitte in relazione alle due ipotesi associative contestate rispettivamente ai capi 32) e A), con la sola assoluzione di NA ME e AM FI dal reato loro ascritto al capo 32) e riqualificando gran parte delle originarie contestazioni nell’ipotesi di cui all’art 73, comma 5, del d.P.R, 9 ottobre 1990, n. 309. Con sentenza del 16 ottobre 2024 la Corte di cassazione, per quel che qui interessa, annullava la sentenza della Corte di appello nei confronti di IA DA, ZÙ ME, FA US, RI NT e VO RO in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 1), 3), 4), 5) e 32), nonché nei confronti di TI RO in relazione ai capi ascrittigli ai capi A) ed I), con rinvio, per nuovo giudizio su tali capi, ad altra sezione della Corte di appello di Messina;
dichiarava nel resto inammissibile il ricorso del RI. Con sentenza resa in data 11 giugno 2025 la Corte d’Appello di Messina, giudicando in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per quel che qui rileva: - assolveva TI RO dal reato associativo di cui al capo A) perché il fatto non sussiste e rideterminava la pena in relazione al reato residuo di cui al capo I); - assolveva IA DA dal reato di cui al capo 32) per non aver commesso il fatto e rideterminava la pena in relazione ai reati residui;
- rideterminava la pena per RI NT, ZÙ ME, FA US e VO RO, previa riqualificazione del reato associativo di cui al capo 32) ex art. 74, comma 6, del d.P.R, n. 309/1990. 2. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione, con distinti atti, gli imputati RI NT, IA DA, ZÙ ME, FA US, TI RO e VO RO, per il tramite dei rispettivi difensori, chiedendone l’annullamento. 3 3. La difesa di RI NT articolava un unico motivo di doglianza con il quale deduceva violazione dell’art. 74 del d.P.R, n. 309/1990 nonché motivazione apparente e comunque contraddittoria e manifestamente illogica. Assumeva che le argomentazioni rese con il provvedimento impugnato non risultavano sufficienti a colmare il vuoto argomentativo rilevato con la sentenza rescindente dalla Suprema Corte, che aveva evidenziato i caratteri distintivi del reato associativo rispetto all’ipotesi di concorso di persone e aveva osservato che nel caso di specie era assente qualsiasi contatto tra i presunti correi, e ancora aveva ritenuto che gli episodi di spaccio accertati fossero del tutto sganciati da un contesto associativo. Deduceva che in relazione alla ritenuta sussistenza del vincolo associativo la Corte d’appello aveva motivato utilizzando mere formule di stile e aveva considerato circostanze di fatto che confermavano esclusivamente il contatto di ciascun correo con il solo ZÙ EO, e non anche l’esistenza di un gruppo associativo organizzato stabilmente e finalizzato alla commissione di un numero indeterminato di reati di cui all’art. 73 del d.P.R, n. 309/1990. 4. I ricorsi proposti nell’interesse degli imputati ZÙ ME, FA US e VO RO presentavano le medesime richieste rispetto a quello proposto per RI NT ed erano sorretti dalle medesime argomentazioni. 5. La difesa di IA DA articolava due motivi di doglianza. 6. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 594, comma 3, e 627 cod. proc. pen., 81, secondo comma, cod. pen. Assumeva che la Corte territoriale aveva violato nella sostanza il principio del divieto di reformatio in peius osservando che, nonostante il ricorrente fosse stato assolto dal reato associativo di cui al capo 32), considerato il più grave fra quelli contestati, aveva applicato al IA una pena detentiva, pari ad anni otto, mese uno e giorni dieci di reclusione, pressoché identica a quella indicata nella sentenza di appello parzialmente annullata dalla Corte di Cassazione, pari ad anni otto, mesi undici e giorni venti di reclusione. Deduceva, per altro verso, che la Corte di merito aveva ecceduto i limiti del giudizio di rinvio, con ciò violando l’art. 627 cod. proc. pen., poiché aveva riformulato il trattamento sanzionatorio in modo autonomo e disancorato dai criteri applicati con la sentenza annullata e aveva individuato un nuovo reato base 4 – quello di cui al capo 12) -, non considerato tale dalla sentenza annullata, nonostante la Suprema Corte non avesse rimesso in discussione la graduazione del disvalore dei reati unificati per continuazione effettuata con la prima sentenza della Corte d’appello. 7. Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. nonché motivazione apparente in relazione alla determinazione della pena, e ancora carenza assoluta di motivazione in relazione a un punto decisivo. Assumeva che la Corte d’Appello non aveva fornito adeguata motivazione in relazione alla sostanziale conferma della pena irrogata all’esito del giudizio di rinvio, essendosi limitata a un generico richiamo al reato ritenuto più grave senza esplicitare le ragioni di tale valutazione, e neppure aveva motivato in maniera adeguata in relazione alle ragioni per le quali non aveva rideterminato la pena base partendo dal minimo edittale. 8. La difesa di TI RO articolava tre motivi di doglianza. 9. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 125, 192, 210, 533 e 627 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R, n. 309/1990, nonché vizio di motivazione in relazione alla mera ripetizione del percorso logico censurato con il giudizio rescindente e illogicità della motivazione in relazione alla valutazione delle prove. Assumeva in particolare che, a seguito dell’assoluzione dell’imputato dal reato associativo, il residuo reato di cui al capo I) contemplava tre episodi di cessione di sostanza stupefacente dei quali solo il primo, dal punto di vista cronologico, era stato qualificato ai sensi del comma 5 dell’art. 73 citato;
osservava che in relazione agli altri due episodi la Corte di merito aveva ritenuto corretta l’originaria qualificazione, ai sensi dell’art. 73, comma 1, citato, richiamando il quantitativo e la qualità dello stupefacente, la sua destinazione almeno in parte allo spaccio, il fatto che in uno dei due episodi oggetto della cessione fossero due diverse tipologie di sostanza e inoltre la qualità soggettiva dell’imputato, che all’epoca dei fatti era un militare della Guardia di Finanza. In relazione a tale ultimo elemento la difesa osservava che non era emerso al processo che il IA avesse approfittato di tale condizione soggettiva per realizzare le condotte criminose contestate. 5 Quanto agli ulteriori elementi considerati dalla Corte di merito richiamava l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale nella valutazione della tenuità del fatto di norma non potevano avere valenza assorbente il dato quantitativo e quello qualitativo riferito alla diversità delle sostanze oggetto di cessione, poiché la valutazione doveva essere effettuata in relazione alla complessità del fatto e a tutti i suoi elementi, ciò ancor più nel caso di specie, considerato che si era in presenza di un dato ponderale non particolarmente significativo e compatibile con un’attività di piccolo spaccio. La difesa indicava, ancora, un ulteriore profilo di illogicità e contraddittorietà della motivazione per il fatto che uno dei tre episodi descritti al capo I) era già stato riqualificato ai sensi del comma 5 dell’art. 73 citato, a fronte del fatto che tutti e tre gli episodi di cessione erano stati considerati come un reato unitario in quanto unificati per continuazione. 10. Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., lamentando che la Corte d’appello aveva negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche richiamando concetti vaghi e generici e inoltre contrari ai canoni di valutazione imposti dai principi costituzionali di ragionevolezza, proporzionalità, personalizzazione e funzione rieducativa della pena. 11. Con il terzo motivo deduceva violazione degli artt. 125, 533 e 546 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81, 133 cod. pen. e 73 del d.P.R, n. 309/1990, censurando la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il discostamento della pena base dal minimo edittale era stato motivato richiamando la ripetitività delle condotte contestate ed evidenziando altresì che sulla scorta della motivazione non risultava indicata la condotta ritenuta più grave in relazione alla quale era stata applicata la pena base. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti nell’interesse degli imputati RI NT, ZÙ ME, FA US e VO RO, che devono essere trattati congiuntamente in quanto caratterizzati dalle medesime richieste e sorretti dalle medesime argomentazioni, sono inammissibili per essere i rispettivi motivi manifestamente infondati. 6 In relazione al reato associativo contemplato al capo 32), oggetto dei ricorsi, la Corte di cassazione, con la sentenza rescindente, sulla premessa dell’insufficienza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sentiti nel corso del processo a costituire prova di reità in ragione della loro genericità, ha evidenziato come la Corte d’appello, con la sentenza fatta oggetto di annullamento, avesse ricostruito l’esistenza dell’associazione deducendola dalle modalità operative seguite nella commissione dei reati scopo e ha ritenuto che, in relazione a ciò, la motivazione resa dai giudici di secondo grado fosse affetta da plurimi elementi di intrinseca illogicità, avendo valorizzato singoli episodi del tutto slegati fra loro e le interessenze dei vari soggetti indicati quali partecipi con il ZÙ, circostanza quest’ultima che la Suprema Corte ha ritenuto insufficiente a far ipotizzare l’esistenza di un’associazione, “in difetto della prova di elementi differenziali rispetto al mero concorso nel reato di cui all’art. 73, D.P.R, 9 ottobre 1990, n. 309” (v. pag. 11 della sentenza rescindente). Ciò premesso, la Corte di legittimità ha illustrato i tre elementi necessari ai fini della configurabilità di un’associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, costituiti: a) dall’esistenza di un gruppo di componenti aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti;
b) da un’organizzazione di attività personali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune;
c), sotto il profilo soggettivo, dall’apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati alla stabilità dell’unione illecita;
ha evidenziato che l’elemento differenziale fra la fattispecie associativa e il concorso di persone nel reato risiedeva nell’elemento organizzativo;
ha ritenuto che nel caso di specie la motivazione della sentenza della Corte d’appello fosse viziata poiché non era stato specificato “se e in che modo le varie attività di spaccio fossero tutte riconducibili ad un organismo unitario, piuttosto che alla mera persona del ZÙ”, e neppure era stato specificato “se FA, RI e IA, nel compiere i reati loro ascritti, operassero con la consapevolezza di agire in un contesto associativo, piuttosto che in esclusivo rapporto con ZÙ”, evidenziando altresì, quanto alla posizione del VO, la presenza di criticità in relazione alla “stessa esistenza di un rapporto personale con ZÙ, non essendo chiaro se VO si rapportasse essenzialmente con FA” (v. pag. 12 della sentenza rescindente). A fronte di tali rilievi la Corte d’appello, giudicando in sede di rinvio, attenendosi ai principi indicati con riguardo all’accertamento della sussistenza dell’associazione ex art. 74 d.P.R, 9 ottobre 1990, n. 309 contemplata al capo 7 32), ha reso una motivazione immune da vizi facendo corretta applicazione dei detti principi in relazione agli elementi probatori utilizzati ai fini della decisione. In particolare, ha richiamato: - gli esiti dell’informativa in atti, a tenore dei quali emergeva una “stabile frequentazione tra lo stesso FA e ZÙ, motivata in primo luogo dalla comune trattazione di affari illeciti” e cementata anche da un legame di parentela fra i due;
- le conversazioni intercettate fra FA e VO, dalle quali era emerso che il ZÙ in una occasione aveva percosso il RI, reo di non aver venduto tutto lo stupefacente che gli era stato consegnato, e nel corso delle quali entrambi gli interlocutori si lamentavano dell’atteggiamento del ZÙ nei loro confronti e il VO si lamentava del fatto che era costretto a consegnare al ZÙ tutto il denaro ricavato dallo spaccio;
- le dichiarazioni del collaboratore di giustizia RO NZ, che aveva identificato nel RI uno degli emissari del ZÙ; - le modalità di commissione dei reati fine di cui ai capi 1), 1bis), 3), 5) e 6), che mostravano il VO e il FA che, in più occasioni, insieme riscuotevano il prezzo delle cessioni di stupefacente effettuate per conto del ZÙ, e ancora mostravano i due che discutevano del fatto che il RI era stato percosso dal ZÙ per non essere stato in grado di vendere tutto lo stupefacente consegnatogli, ed evidenziavano altresì che in una occasione il FA si era adoperato per venire in soccorso del VO, che era stato tratto in arresto per possesso di stupefacente. La Corte d’appello ha tratto conseguenze improntate a logica dagli elementi di fatto puntualmente rassegnati, osservando che “gli episodi sopra evidenziati non appaiono slegato tra loro ma sono espressivi di una continuativa collaborazione con il ZÙ di FA, VO e RI e ciascuno dei protagonisti si dimostra consapevole dell’attività degli altri svolta in favore del ZÙ” che “non sarebbe stato possibile per ZÙ, sottoposto alla sorveglianza speciale di p.s., praticare il traffico di stupefacente senza promuovere una organizzazione dedita a quello scopo, attribuendo ai sodali specifici compiti, ai quali, sa solo, non avrebbe potuto dedicarsi” e che “i dialoghi intercettati tra VO e FA dimostrano che ciascuno di loro sapeva dei rapporti che gli altri coltivavano con ZÙ e dei ruoli ricoperti da ciascuno” (v. pagg. 18 e 19 del provvedimento impugnato); in particolare, la Corte di merito ha evidenziato che i rapporti diretti fra ZÙ e VO risultavano dimostrati dalla circostanza che il secondo si 8 lamentava per il fatto di essere costretto a consegnare al primo tutto il denaro ricavato dalla vendita dello stupefacente;
ha anche congruamente osservato che le ripetute discussioni e lamentele relative ai proventi della vendita dello stupefacente, oggetto di molteplici dialoghi intercettati, deponevano per l’esistenza di una cassa comune, gestite con modalità dispotiche dal ZÙ, cassa comune che costituiva un elemento di fatto sintomatico dell’esistenza di una stabile organizzazione fra i sodali. La Corte territoriale, dunque, rassegnando gli elementi di fatto utilizzati e traendo da essi logiche conseguenze in punto di valutazione, ha colmato il vuoto argomentativo evidenziato con la sentenza rescindente, motivando in maniera congrua in relazione alla sussistenza, nel caso di specie, dei caratteri distintivi del reato associativo. 2. Il ricorso del IA, con il quale sono articolati due motivi aventi entrambi ad oggetto doglianze relative al trattamento sanzionatorio, è fondato nei limiti di cui appresso. La Corte d’appello, avendo assolto il IA dal reato associativo di cui al capo 32) ha individuato il nuovo reato più grave in quello di cui al capo 12), determinando la pena base in anni nove di reclusione ed euro 60.000,00 di multa e giustificando il discostamento dal minimo edittale (pari, per il reato di cui all’art. 73, comma 1, del d.P.R, n. 309/1990, ad anni sei di reclusione ed euro 26.000,00 di multa) con “la ripetitività delle condotte” (v. pag. 28 della sentenza impugnata), laddove in realtà il capo 12) contempla una sola condotta, costituita dalla detenzione illecita di grammi 21 di sostanza stupefacente del tipo cocaina. A fronte della specifica doglianza dedotta dal ricorrente secondo la quale la Corte territoriale avrebbe reso una motivazione viziata in relazione alle ragioni del discostamento dal minimo edittale della pena base individuata per il reato più grave, sussiste il vizio di motivazione denunciato, avendo la Corte di merito motivato il discostamento dal minimo edittale con il richiamo a una modalità della condotta (la ripetitività) in realtà insussistente, ciò che emerge dalla mera lettura del capo 12), che contempla una condotta unica. Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di IA DA limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Messina. 9 3. Il primo motivo di ricorso dedotto nell’interesse del TI è manifestamente infondato. Deve, invero, ritenersi che la Corte d’appello abbia reso una motivazione immune da vizi in relazione alla mancata derubricazione del reato di cui al capo I) ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R, n. 309/1990, escludendo che le cessioni risalenti al 13 e al 28 aprile 2019, contemplate nel richiamato capo I), potessero essere considerate di scarsa offensività in ragione del fatto che le stesse avevano ad oggetto cocaina pura ancora da tagliare con mannite o anfetamina, che nel secondo episodio veniva ceduta sia droga pesante che droga leggera, “circostanza questa che induce a ritenere che quest’ultimo avesse una vasta platea di acquirenti” (v. pag. 26 della sentenza impugnata), e che dai dialoghi intercorsi tra il ricorrente e il coimputato NA era risultato che il primo, militare della Guardia di Finanza, era continuativamente impegnato nell’attività di spaccio. Trattasi di motivazione immune da vizi, avendo fornito, il giudice del merito, un'adeguata valutazione complessiva del fatto, con particolare riferimento ai mezzi, alle modalità e circostanze dell'azione, alla qualità e quantità della sostanza e alla percentuale di purezza della stessa (v., ex multis, Sez. 2, n. 5869 del 28/11/2023, Costa Rv. 285997 – 01, secondo cui, in tema di stupefacenti, è legittimo il mancato riconoscimento del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R, 9 ottobre 1990, n. 309, nel caso in cui l'attività di spaccio è svolta in un contesto organizzato le cui caratteristiche, quali il controllo di un'apprezzabile zona del territorio, l'impiego di mezzi funzionali a tale scopo, l'accertata reiterazione delle condotte e la disponibilità di tipologie differenziate di sostanze, pur se in quantitativi non rilevanti, sono sintomatiche della capacità dell'autore del reato di diffondere in modo sistematico lo stupefacente). Risulta, infine, inconferente il rilievo difensivo relativo al fatto che uno dei tre episodi di cessione descritti al capo I) era già stato qualificato dalla Corte d’appello ai sensi del comma 5 dell’art. 73 citato, dovendosi considerare che nella specie si tratta di un reato unico che contempla tre diverse condotte, reato che è stato valutato unitariamente dalla Corte territoriale anche sotto il profilo sanzionatorio, non essendo stati applicati aumenti di pena per la continuazione interna, peraltro non contestata (“per TI RO, anni sei di reclusione ed euro 40.000,00 di multa – capo I, anni nove di reclusione ed euro 60.000,00 di multa, con discostamento dal minimo edittale per la ripetitività delle condotte 10 indicate nello stesso capo I, ridotta di un terzo per la scelta del rito” v. pag. 29 della sentenza impugnata). 4. Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo dedotto per TI, dovendosi considerare che la Corte d’appello ha reso una motivazione immune da vizi in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche osservando, in conformità al dato normativo, che l’incensuratezza del TI costituiva un dato insufficiente ai fini del riconoscimento del beneficio in parola, considerata anche l’insidiosità della condotta posta in essere dal ricorrente. Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (v., ex multis, Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, [...], Rv. 282693 – 01). Sotto tale ultimo profilo deve osservarsi che la lettura dell’atto di appello consente di apprezzare che il motivo di gravame relativo alle circostanze attenuanti generiche non risulta argomentato con considerazioni specifiche, ma solo con generici richiami alle modalità della condotta, non specificamente individuate, ai profili soggettivi degli imputati, non meglio illustrati, e ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen. 5. È, infine, manifestamente infondato anche il terzo motivo dedotto per TI, avendo la Corte territoriale reso una motivazione immune da vizi in relazione al discostamento della pena dal minimo edittale con il congruo richiamo alla ripetitività della condotta, essendo stati contestati, al capo I), tre diversi episodi di spaccio. Risulta, peraltro, eccentrico il rilievo difensivo secondo il quale sulla scorta della motivazione della sentenza impugnata non risulterebbe indicata la condotta ritenuta più grave in relazione alla quale sarebbe stata applicata la pena base, trattandosi in realtà, come sopra già osservato, di reato unico. 11 6. In conclusione, alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di IA DA limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Messina. I ricorsi di ZÙ ME, FA US, RI NT, VO RO e TI RO devono essere dichiarati inammissibili e detti ultimi ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi dei detti ultimi ricorrenti siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che i medesimi versino la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IA DA limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Messina. Dichiara inammissibili i ricorsi di ZÙ ME, FA US, RI NT, VO RO e TI RO che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 06/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MI VI RO ES D’OS
udita la relazione svolta dal Consigliere MI VI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per tutti i ricorrenti, in relazione al IA DA per l’annullamento con rinvio per violazione del divieto di reformatio in peius, per TI RO per l’annullamento con rinvio solo per il primo motivo di ricorso;
udito l’Avv. Salvatore Silvestro, per TI RO, che ha concluso associandosi alle conclusioni del Procuratore Generale, insistendo per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19057 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PI Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 06/03/2026 2 udito l’Avv. Gaetano Pino, per FA US, VO RO, RI NT, ZÙ ME e IA DA, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d’Appello di Messina, con la sentenza emessa in data 22 giugno 2023, riformava parzialmente la sentenza di primo grado confermando le condanne inflitte in relazione alle due ipotesi associative contestate rispettivamente ai capi 32) e A), con la sola assoluzione di NA ME e AM FI dal reato loro ascritto al capo 32) e riqualificando gran parte delle originarie contestazioni nell’ipotesi di cui all’art 73, comma 5, del d.P.R, 9 ottobre 1990, n. 309. Con sentenza del 16 ottobre 2024 la Corte di cassazione, per quel che qui interessa, annullava la sentenza della Corte di appello nei confronti di IA DA, ZÙ ME, FA US, RI NT e VO RO in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 1), 3), 4), 5) e 32), nonché nei confronti di TI RO in relazione ai capi ascrittigli ai capi A) ed I), con rinvio, per nuovo giudizio su tali capi, ad altra sezione della Corte di appello di Messina;
dichiarava nel resto inammissibile il ricorso del RI. Con sentenza resa in data 11 giugno 2025 la Corte d’Appello di Messina, giudicando in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per quel che qui rileva: - assolveva TI RO dal reato associativo di cui al capo A) perché il fatto non sussiste e rideterminava la pena in relazione al reato residuo di cui al capo I); - assolveva IA DA dal reato di cui al capo 32) per non aver commesso il fatto e rideterminava la pena in relazione ai reati residui;
- rideterminava la pena per RI NT, ZÙ ME, FA US e VO RO, previa riqualificazione del reato associativo di cui al capo 32) ex art. 74, comma 6, del d.P.R, n. 309/1990. 2. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione, con distinti atti, gli imputati RI NT, IA DA, ZÙ ME, FA US, TI RO e VO RO, per il tramite dei rispettivi difensori, chiedendone l’annullamento. 3 3. La difesa di RI NT articolava un unico motivo di doglianza con il quale deduceva violazione dell’art. 74 del d.P.R, n. 309/1990 nonché motivazione apparente e comunque contraddittoria e manifestamente illogica. Assumeva che le argomentazioni rese con il provvedimento impugnato non risultavano sufficienti a colmare il vuoto argomentativo rilevato con la sentenza rescindente dalla Suprema Corte, che aveva evidenziato i caratteri distintivi del reato associativo rispetto all’ipotesi di concorso di persone e aveva osservato che nel caso di specie era assente qualsiasi contatto tra i presunti correi, e ancora aveva ritenuto che gli episodi di spaccio accertati fossero del tutto sganciati da un contesto associativo. Deduceva che in relazione alla ritenuta sussistenza del vincolo associativo la Corte d’appello aveva motivato utilizzando mere formule di stile e aveva considerato circostanze di fatto che confermavano esclusivamente il contatto di ciascun correo con il solo ZÙ EO, e non anche l’esistenza di un gruppo associativo organizzato stabilmente e finalizzato alla commissione di un numero indeterminato di reati di cui all’art. 73 del d.P.R, n. 309/1990. 4. I ricorsi proposti nell’interesse degli imputati ZÙ ME, FA US e VO RO presentavano le medesime richieste rispetto a quello proposto per RI NT ed erano sorretti dalle medesime argomentazioni. 5. La difesa di IA DA articolava due motivi di doglianza. 6. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 594, comma 3, e 627 cod. proc. pen., 81, secondo comma, cod. pen. Assumeva che la Corte territoriale aveva violato nella sostanza il principio del divieto di reformatio in peius osservando che, nonostante il ricorrente fosse stato assolto dal reato associativo di cui al capo 32), considerato il più grave fra quelli contestati, aveva applicato al IA una pena detentiva, pari ad anni otto, mese uno e giorni dieci di reclusione, pressoché identica a quella indicata nella sentenza di appello parzialmente annullata dalla Corte di Cassazione, pari ad anni otto, mesi undici e giorni venti di reclusione. Deduceva, per altro verso, che la Corte di merito aveva ecceduto i limiti del giudizio di rinvio, con ciò violando l’art. 627 cod. proc. pen., poiché aveva riformulato il trattamento sanzionatorio in modo autonomo e disancorato dai criteri applicati con la sentenza annullata e aveva individuato un nuovo reato base 4 – quello di cui al capo 12) -, non considerato tale dalla sentenza annullata, nonostante la Suprema Corte non avesse rimesso in discussione la graduazione del disvalore dei reati unificati per continuazione effettuata con la prima sentenza della Corte d’appello. 7. Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. nonché motivazione apparente in relazione alla determinazione della pena, e ancora carenza assoluta di motivazione in relazione a un punto decisivo. Assumeva che la Corte d’Appello non aveva fornito adeguata motivazione in relazione alla sostanziale conferma della pena irrogata all’esito del giudizio di rinvio, essendosi limitata a un generico richiamo al reato ritenuto più grave senza esplicitare le ragioni di tale valutazione, e neppure aveva motivato in maniera adeguata in relazione alle ragioni per le quali non aveva rideterminato la pena base partendo dal minimo edittale. 8. La difesa di TI RO articolava tre motivi di doglianza. 9. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 125, 192, 210, 533 e 627 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R, n. 309/1990, nonché vizio di motivazione in relazione alla mera ripetizione del percorso logico censurato con il giudizio rescindente e illogicità della motivazione in relazione alla valutazione delle prove. Assumeva in particolare che, a seguito dell’assoluzione dell’imputato dal reato associativo, il residuo reato di cui al capo I) contemplava tre episodi di cessione di sostanza stupefacente dei quali solo il primo, dal punto di vista cronologico, era stato qualificato ai sensi del comma 5 dell’art. 73 citato;
osservava che in relazione agli altri due episodi la Corte di merito aveva ritenuto corretta l’originaria qualificazione, ai sensi dell’art. 73, comma 1, citato, richiamando il quantitativo e la qualità dello stupefacente, la sua destinazione almeno in parte allo spaccio, il fatto che in uno dei due episodi oggetto della cessione fossero due diverse tipologie di sostanza e inoltre la qualità soggettiva dell’imputato, che all’epoca dei fatti era un militare della Guardia di Finanza. In relazione a tale ultimo elemento la difesa osservava che non era emerso al processo che il IA avesse approfittato di tale condizione soggettiva per realizzare le condotte criminose contestate. 5 Quanto agli ulteriori elementi considerati dalla Corte di merito richiamava l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale nella valutazione della tenuità del fatto di norma non potevano avere valenza assorbente il dato quantitativo e quello qualitativo riferito alla diversità delle sostanze oggetto di cessione, poiché la valutazione doveva essere effettuata in relazione alla complessità del fatto e a tutti i suoi elementi, ciò ancor più nel caso di specie, considerato che si era in presenza di un dato ponderale non particolarmente significativo e compatibile con un’attività di piccolo spaccio. La difesa indicava, ancora, un ulteriore profilo di illogicità e contraddittorietà della motivazione per il fatto che uno dei tre episodi descritti al capo I) era già stato riqualificato ai sensi del comma 5 dell’art. 73 citato, a fronte del fatto che tutti e tre gli episodi di cessione erano stati considerati come un reato unitario in quanto unificati per continuazione. 10. Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., lamentando che la Corte d’appello aveva negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche richiamando concetti vaghi e generici e inoltre contrari ai canoni di valutazione imposti dai principi costituzionali di ragionevolezza, proporzionalità, personalizzazione e funzione rieducativa della pena. 11. Con il terzo motivo deduceva violazione degli artt. 125, 533 e 546 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81, 133 cod. pen. e 73 del d.P.R, n. 309/1990, censurando la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il discostamento della pena base dal minimo edittale era stato motivato richiamando la ripetitività delle condotte contestate ed evidenziando altresì che sulla scorta della motivazione non risultava indicata la condotta ritenuta più grave in relazione alla quale era stata applicata la pena base. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti nell’interesse degli imputati RI NT, ZÙ ME, FA US e VO RO, che devono essere trattati congiuntamente in quanto caratterizzati dalle medesime richieste e sorretti dalle medesime argomentazioni, sono inammissibili per essere i rispettivi motivi manifestamente infondati. 6 In relazione al reato associativo contemplato al capo 32), oggetto dei ricorsi, la Corte di cassazione, con la sentenza rescindente, sulla premessa dell’insufficienza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sentiti nel corso del processo a costituire prova di reità in ragione della loro genericità, ha evidenziato come la Corte d’appello, con la sentenza fatta oggetto di annullamento, avesse ricostruito l’esistenza dell’associazione deducendola dalle modalità operative seguite nella commissione dei reati scopo e ha ritenuto che, in relazione a ciò, la motivazione resa dai giudici di secondo grado fosse affetta da plurimi elementi di intrinseca illogicità, avendo valorizzato singoli episodi del tutto slegati fra loro e le interessenze dei vari soggetti indicati quali partecipi con il ZÙ, circostanza quest’ultima che la Suprema Corte ha ritenuto insufficiente a far ipotizzare l’esistenza di un’associazione, “in difetto della prova di elementi differenziali rispetto al mero concorso nel reato di cui all’art. 73, D.P.R, 9 ottobre 1990, n. 309” (v. pag. 11 della sentenza rescindente). Ciò premesso, la Corte di legittimità ha illustrato i tre elementi necessari ai fini della configurabilità di un’associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, costituiti: a) dall’esistenza di un gruppo di componenti aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti;
b) da un’organizzazione di attività personali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune;
c), sotto il profilo soggettivo, dall’apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati alla stabilità dell’unione illecita;
ha evidenziato che l’elemento differenziale fra la fattispecie associativa e il concorso di persone nel reato risiedeva nell’elemento organizzativo;
ha ritenuto che nel caso di specie la motivazione della sentenza della Corte d’appello fosse viziata poiché non era stato specificato “se e in che modo le varie attività di spaccio fossero tutte riconducibili ad un organismo unitario, piuttosto che alla mera persona del ZÙ”, e neppure era stato specificato “se FA, RI e IA, nel compiere i reati loro ascritti, operassero con la consapevolezza di agire in un contesto associativo, piuttosto che in esclusivo rapporto con ZÙ”, evidenziando altresì, quanto alla posizione del VO, la presenza di criticità in relazione alla “stessa esistenza di un rapporto personale con ZÙ, non essendo chiaro se VO si rapportasse essenzialmente con FA” (v. pag. 12 della sentenza rescindente). A fronte di tali rilievi la Corte d’appello, giudicando in sede di rinvio, attenendosi ai principi indicati con riguardo all’accertamento della sussistenza dell’associazione ex art. 74 d.P.R, 9 ottobre 1990, n. 309 contemplata al capo 7 32), ha reso una motivazione immune da vizi facendo corretta applicazione dei detti principi in relazione agli elementi probatori utilizzati ai fini della decisione. In particolare, ha richiamato: - gli esiti dell’informativa in atti, a tenore dei quali emergeva una “stabile frequentazione tra lo stesso FA e ZÙ, motivata in primo luogo dalla comune trattazione di affari illeciti” e cementata anche da un legame di parentela fra i due;
- le conversazioni intercettate fra FA e VO, dalle quali era emerso che il ZÙ in una occasione aveva percosso il RI, reo di non aver venduto tutto lo stupefacente che gli era stato consegnato, e nel corso delle quali entrambi gli interlocutori si lamentavano dell’atteggiamento del ZÙ nei loro confronti e il VO si lamentava del fatto che era costretto a consegnare al ZÙ tutto il denaro ricavato dallo spaccio;
- le dichiarazioni del collaboratore di giustizia RO NZ, che aveva identificato nel RI uno degli emissari del ZÙ; - le modalità di commissione dei reati fine di cui ai capi 1), 1bis), 3), 5) e 6), che mostravano il VO e il FA che, in più occasioni, insieme riscuotevano il prezzo delle cessioni di stupefacente effettuate per conto del ZÙ, e ancora mostravano i due che discutevano del fatto che il RI era stato percosso dal ZÙ per non essere stato in grado di vendere tutto lo stupefacente consegnatogli, ed evidenziavano altresì che in una occasione il FA si era adoperato per venire in soccorso del VO, che era stato tratto in arresto per possesso di stupefacente. La Corte d’appello ha tratto conseguenze improntate a logica dagli elementi di fatto puntualmente rassegnati, osservando che “gli episodi sopra evidenziati non appaiono slegato tra loro ma sono espressivi di una continuativa collaborazione con il ZÙ di FA, VO e RI e ciascuno dei protagonisti si dimostra consapevole dell’attività degli altri svolta in favore del ZÙ” che “non sarebbe stato possibile per ZÙ, sottoposto alla sorveglianza speciale di p.s., praticare il traffico di stupefacente senza promuovere una organizzazione dedita a quello scopo, attribuendo ai sodali specifici compiti, ai quali, sa solo, non avrebbe potuto dedicarsi” e che “i dialoghi intercettati tra VO e FA dimostrano che ciascuno di loro sapeva dei rapporti che gli altri coltivavano con ZÙ e dei ruoli ricoperti da ciascuno” (v. pagg. 18 e 19 del provvedimento impugnato); in particolare, la Corte di merito ha evidenziato che i rapporti diretti fra ZÙ e VO risultavano dimostrati dalla circostanza che il secondo si 8 lamentava per il fatto di essere costretto a consegnare al primo tutto il denaro ricavato dalla vendita dello stupefacente;
ha anche congruamente osservato che le ripetute discussioni e lamentele relative ai proventi della vendita dello stupefacente, oggetto di molteplici dialoghi intercettati, deponevano per l’esistenza di una cassa comune, gestite con modalità dispotiche dal ZÙ, cassa comune che costituiva un elemento di fatto sintomatico dell’esistenza di una stabile organizzazione fra i sodali. La Corte territoriale, dunque, rassegnando gli elementi di fatto utilizzati e traendo da essi logiche conseguenze in punto di valutazione, ha colmato il vuoto argomentativo evidenziato con la sentenza rescindente, motivando in maniera congrua in relazione alla sussistenza, nel caso di specie, dei caratteri distintivi del reato associativo. 2. Il ricorso del IA, con il quale sono articolati due motivi aventi entrambi ad oggetto doglianze relative al trattamento sanzionatorio, è fondato nei limiti di cui appresso. La Corte d’appello, avendo assolto il IA dal reato associativo di cui al capo 32) ha individuato il nuovo reato più grave in quello di cui al capo 12), determinando la pena base in anni nove di reclusione ed euro 60.000,00 di multa e giustificando il discostamento dal minimo edittale (pari, per il reato di cui all’art. 73, comma 1, del d.P.R, n. 309/1990, ad anni sei di reclusione ed euro 26.000,00 di multa) con “la ripetitività delle condotte” (v. pag. 28 della sentenza impugnata), laddove in realtà il capo 12) contempla una sola condotta, costituita dalla detenzione illecita di grammi 21 di sostanza stupefacente del tipo cocaina. A fronte della specifica doglianza dedotta dal ricorrente secondo la quale la Corte territoriale avrebbe reso una motivazione viziata in relazione alle ragioni del discostamento dal minimo edittale della pena base individuata per il reato più grave, sussiste il vizio di motivazione denunciato, avendo la Corte di merito motivato il discostamento dal minimo edittale con il richiamo a una modalità della condotta (la ripetitività) in realtà insussistente, ciò che emerge dalla mera lettura del capo 12), che contempla una condotta unica. Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di IA DA limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Messina. 9 3. Il primo motivo di ricorso dedotto nell’interesse del TI è manifestamente infondato. Deve, invero, ritenersi che la Corte d’appello abbia reso una motivazione immune da vizi in relazione alla mancata derubricazione del reato di cui al capo I) ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R, n. 309/1990, escludendo che le cessioni risalenti al 13 e al 28 aprile 2019, contemplate nel richiamato capo I), potessero essere considerate di scarsa offensività in ragione del fatto che le stesse avevano ad oggetto cocaina pura ancora da tagliare con mannite o anfetamina, che nel secondo episodio veniva ceduta sia droga pesante che droga leggera, “circostanza questa che induce a ritenere che quest’ultimo avesse una vasta platea di acquirenti” (v. pag. 26 della sentenza impugnata), e che dai dialoghi intercorsi tra il ricorrente e il coimputato NA era risultato che il primo, militare della Guardia di Finanza, era continuativamente impegnato nell’attività di spaccio. Trattasi di motivazione immune da vizi, avendo fornito, il giudice del merito, un'adeguata valutazione complessiva del fatto, con particolare riferimento ai mezzi, alle modalità e circostanze dell'azione, alla qualità e quantità della sostanza e alla percentuale di purezza della stessa (v., ex multis, Sez. 2, n. 5869 del 28/11/2023, Costa Rv. 285997 – 01, secondo cui, in tema di stupefacenti, è legittimo il mancato riconoscimento del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R, 9 ottobre 1990, n. 309, nel caso in cui l'attività di spaccio è svolta in un contesto organizzato le cui caratteristiche, quali il controllo di un'apprezzabile zona del territorio, l'impiego di mezzi funzionali a tale scopo, l'accertata reiterazione delle condotte e la disponibilità di tipologie differenziate di sostanze, pur se in quantitativi non rilevanti, sono sintomatiche della capacità dell'autore del reato di diffondere in modo sistematico lo stupefacente). Risulta, infine, inconferente il rilievo difensivo relativo al fatto che uno dei tre episodi di cessione descritti al capo I) era già stato qualificato dalla Corte d’appello ai sensi del comma 5 dell’art. 73 citato, dovendosi considerare che nella specie si tratta di un reato unico che contempla tre diverse condotte, reato che è stato valutato unitariamente dalla Corte territoriale anche sotto il profilo sanzionatorio, non essendo stati applicati aumenti di pena per la continuazione interna, peraltro non contestata (“per TI RO, anni sei di reclusione ed euro 40.000,00 di multa – capo I, anni nove di reclusione ed euro 60.000,00 di multa, con discostamento dal minimo edittale per la ripetitività delle condotte 10 indicate nello stesso capo I, ridotta di un terzo per la scelta del rito” v. pag. 29 della sentenza impugnata). 4. Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo dedotto per TI, dovendosi considerare che la Corte d’appello ha reso una motivazione immune da vizi in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche osservando, in conformità al dato normativo, che l’incensuratezza del TI costituiva un dato insufficiente ai fini del riconoscimento del beneficio in parola, considerata anche l’insidiosità della condotta posta in essere dal ricorrente. Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (v., ex multis, Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, [...], Rv. 282693 – 01). Sotto tale ultimo profilo deve osservarsi che la lettura dell’atto di appello consente di apprezzare che il motivo di gravame relativo alle circostanze attenuanti generiche non risulta argomentato con considerazioni specifiche, ma solo con generici richiami alle modalità della condotta, non specificamente individuate, ai profili soggettivi degli imputati, non meglio illustrati, e ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen. 5. È, infine, manifestamente infondato anche il terzo motivo dedotto per TI, avendo la Corte territoriale reso una motivazione immune da vizi in relazione al discostamento della pena dal minimo edittale con il congruo richiamo alla ripetitività della condotta, essendo stati contestati, al capo I), tre diversi episodi di spaccio. Risulta, peraltro, eccentrico il rilievo difensivo secondo il quale sulla scorta della motivazione della sentenza impugnata non risulterebbe indicata la condotta ritenuta più grave in relazione alla quale sarebbe stata applicata la pena base, trattandosi in realtà, come sopra già osservato, di reato unico. 11 6. In conclusione, alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di IA DA limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Messina. I ricorsi di ZÙ ME, FA US, RI NT, VO RO e TI RO devono essere dichiarati inammissibili e detti ultimi ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi dei detti ultimi ricorrenti siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che i medesimi versino la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IA DA limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Messina. Dichiara inammissibili i ricorsi di ZÙ ME, FA US, RI NT, VO RO e TI RO che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 06/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MI VI RO ES D’OS