Sentenza 10 aprile 2007
Massime • 1
Una volta raggiunto l'accordo sulla pena patteggiata, la sopravvenienza di una disposizione più favorevole non autorizza il giudice a ridurre la pena stessa conformemente al più mite trattamento sanzionatorio, in quanto la richiesta avanzata in tal senso dall'imputato, se non è idonea a modificare il patto intervenuto, deve intendersi come revoca del consenso ad esso prestato, ammissibile in quanto fondata sulla "lex superveniens", e impone al giudice stesso di soprassedere dall'applicare la pena concordata e di invitare le parti a un nuovo accordo o, in difetto, a proseguire nell'ulteriore corso della procedura. (Fattispecie in tema di illecita cessione di sostanza stupefacente, in relazione alla quale, tra la data dell'accordo e quella della sentenza era entrato in vigore il più mite trattamento punitivo previsto dal D.L. 30 dicembre 2005 n. 272, conv. in L. 21 febbraio 2006 n. 49).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/04/2007, n. 26976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26976 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 10/04/2007
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - N. 598
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 22589/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT FA, n. a Bari il 5.8.1978;
avverso la sentenza in data 20 aprile 2006 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FAVALLI Mario, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con trasmissione atti al Tribunale di Bari;
Udito per il ricorrente il difensore avv. LUCCHESE Alberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, a norma degli artt. 444 e 448 c.p.p., applicava a FA AT la pena concordata di anni tre, mesi sette di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (illecita detenzione di gr. 53,64 di cocaina;
in agro di Bitetto, il 3 dicembre 2005).
Ricorre per cassazione l'imputato con atto sottoscritto congiuntamente al difensore, avv. Alberto Lucchese, deducendo l'erronea applicazione della legge penale, posto che dopo il raggiungimento dell'accordo della pena, intervenuto nel dicembre del 2005, e prima della emissione della sentenza, era entrato in vigore il più mite trattamento sanzionatorio di cui all'art. 4 bis inserito dalla Legge Conversione 21 febbraio 2006, n. 49 nel D.L. 30 dicembre 2005, n. 272; e che, proprio in relazione a tale evenienza alla udienza camerale del 20 aprile 2006 il difensore aveva sollecitato il giudice ad applicare una pena inferiore.
Con note di udienza, l'avv. Lucchese insiste nella censura, prospettando anche la questione di costituzionalità della L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, n. 2, lett. b), in riferimento all'art.3 Cost., in quanto esclude dall'ambito dell'indulto i delitti di detenzione illecita di sostanze stupefacenti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Osserva la Corte che l'invito fatto dal difensore alla udienza di trattazione della richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. di ridurre la pena conformemente ai nuovi limiti minimi edittali recati dalla accennata modifica al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 non poteva trovare accoglimento, non essendo il giudice, come
è ampiamente noto, abilitato in alcun modo ad alterare il contenuto dell'accordo intercorso tra le parti.
Tale invito peraltro deve intendersi avere il contenuto di una revoca della richiesta, nella specie ammissibile, essendo fondato sullo jus superveniens, avuto riguardo all'art. 2 c.p., comma 4. Il giudice avrebbe dovuto dunque non applicare la pena a suo tempo richiesta ma invitare le parti a pervenire a un nuovo accordo o, in difetto a procedere all'ulteriore corso della procedura. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bari, per l'ulteriore corso;
e tale statuizione rende allo stato irrilevante la proposta questione di costituzionalità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e trasmettersi gli atti al Tribunale di Bari per l'ulteriore.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2007