Sentenza 9 agosto 2002
Massime • 1
Il mandato al difensore del fallimento costituisce una fattispecie complessa, destinata a perfezionarsi con il concorso di tre distinti atti, due dei quali demandati alla competenza del giudice delegato (l'autorizzazione a stare il giudizio - da concedersi al curatore per ogni grado del procedimento -, la nomina dell'avvocato del fallimento), l'altro all'attività del curatore (rilascio della procura alle liti al difensore designato dal giudice), senza che il susseguirsi di detti atti in ordine cronologico diverso da quello indicato - nella specie, rilascio della procura al difensore prima dell'autorizzazione e della nomina giudiziale - comporti la nullità della procura stessa, ESsubordinata, per converso, la relativa efficacia subordinata alla duplice condizione del sopravvenire dell'autorizzazione a stare in giudizio e della coincidenza, nello stesso soggetto, della persona del legale designato dal giudice e di quello prescelto dal curatore. (Fattispecie relativa alla costituzione della curatela nel giudizio di appello: nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha ulteriormente precisato che il sopravvenire delle predette condizioni deve risultare, peraltro, anteriore alla costituzione della curatela del fallimento nel giudizio di appello, in armonia con il principio che, nei procedimenti dinanzi alle magistrature di merito, il momento cui deve aversi riguardo per controllare l'esistenza e la validità della procura è quello della costituzione della parte in giudizio).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/08/2002, n. 12101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12101 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
Dott. ANIELLO NAPPI - rel. Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FALLIMENTO FIA CESCHI SPA, in persona del curatore Dott.ssa Patrizia Martello elettivamente domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato UMBERTO DEL GIUDICE, giusto mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
IS ZI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso l'avvocato ANDREA ZANELLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO BORELLI, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 674/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 10/04/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/2002 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito, per il ricorrente l'Avvocato Del Giudice che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per il resistente l'Avvocato Zanello che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal curatore del fallimento della spa Fia Ceschi avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Verona aveva accolto l'opposizione allo stato passivo proposta da IA OL.
Hanno ritenuto i giudici d'appello che la sopravvenuta autorizzazione del giudice delegato non avesse sanato l'inefficacia del mandato alle liti conferito in primo grado al difensore anche per il giudizio di secondo grado per il quale all'epoca l'autorizzazione non era stata ancora rilasciata.
Ricorre per cassazione la curatela fallimentare e propone un unico complesso motivo d'impugnazione, cui resiste con controricorso IA OL.
Motivi della decisione
1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità del ricorso proposta dal controricorrente, che ha dedotto l'acquiescenza della curatela fallimentare alla sentenza impugnata, cui ha dato esecuzione sia con l'annotazione del credito controverso nello stato passivo sia con il pagamento delle spese del procedimento.
Nella giurisprudenza di questa Corte, invero, è ormai indiscusso che il pagamento, anche senza riserva, della somma controversa e delle spese processuali liquidate in una sentenza d'appello o, comunque, esecutiva, non può comportare acquiescenza (Cass., sez. un., 1 dicembre 2000, n. 1242), perché l'acquiescenza alla pronuncia, preclusiva della impugnazione ex art. 329 c.p.c., consiste nell'accettazione della sentenza, cioè nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, la quale può ritenersi tacitamente espressa solo in presenza di un atteggiamento univocamente incompatibile con la volontà di avvalersi della impugnazione, quale non può essere l'esecuzione volontaria di una sentenza di appello (Cass., sez. trib., 24 novembre 2000, n. 15212).
2. Con l'unico motivo d'impugnazione la curatela ricorrente deduce violazione degli art. 83 comma 4 c.p.c., 31 comma 2 e 25 n. 6 legge fall. Sostiene che è valida la procura rilasciata in primo grado anche per gli eventuali successivi gradi di giudizio e che la sopravvenuta autorizzazione del giudice delegato valga a sanare l'inefficacia della procura rilasciata dal curtatore anche per l'appello già prima di essere autorizzato a proporre l'impugnazione. Il ricorso è fondato.
Secondo una risalente, ma costante, giurisprudenza di questa Corte, invero, il mandato al procuratore legale del fallimento costituisce una fattispecie complessa di procura alle liti, che si perfeziona con il concorso di tre distinti atti, due dei quali sono demandati alla competenza del giudice delegato (autorizzazione a stare in giudizio, da concedersi al curatore per ogni grado, e nomina dell'avvocato e del procuratore del fallimento), e l'altro alla competenza del curatore (rilascio della procura al difensore designato dal giudice). Qualora i tre suddetti atti si susseguano in un ordine cronologico diverso da quello logico e normale sopra delineato e si abbia così la procura al legale da parte del curatore prima dell'autorizzazione e della nomina da parte del giudice, non per questo tale procura è nulla. La mancanza dei preventivi provvedimenti del giudice comporta solamente che l'efficacia della procura resta subordinata alla duplice condizione del sopravvenire dell'autorizzazione a stare in giudizio e della coincidenza nello stesso soggetto del legale designato dal giudice e di quello prescelto dal curatore. È sufficiente che tali condizioni si verifichino anteriormente alla costituzione della curatela del fallimento nel giudizio d'appello, in armonia col principio che, nei procedimenti dinanzi alle magistrature di merito, il momento cui deve aversi riguardo per controllare l'esistenza e la validità della procura è quello della costituzione della parte in giudizio (Cass., sez. 1^, 17 luglio 1968, n. 2588, m. 335061). In realtà la procura speciale al difensore, rilasciata in primo grado "per il presente giudizio" (o processo, causa, lite etc.), senza alcuna indicazione delimitativa, esprime la volontà della parte di estendere il mandato all'appello, quale ulteriore grado in cui si articola il giudizio stesso, e, quindi, implica il superamento della presunzione di conferimento solo per detto primo grado, ai sensi dell'art. 83 ultimo comma c.p.c. (Cass., sez. un., 17 maggio 1991, n. 5528, m. 472215). E a maggior ragione nel caso in esame la procura deve intendersi correttamente conferita anche per il giudizio d'appello, cui fece esplicito riferimento.
D'altro canto il difetto di capacità processuale del curatore del fallimento, che abbia impugnato una sentenza senza essere munito dell'autorizzazione del giudice delegato, può essere sanato, con efficacia retroattiva, dalla successiva intervenuta autorizzazione, salvo che il giudice di appello abbia già dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione, ovvero che si sia verificata una preclusione, come il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (Cass., sez. 1^, 17 marzo 1993, n. 3189, m. 481454, Cass., sez. 1^, 6 marzo 1995, n. 2570, m. 490929, Cass., sez. 1^, 15 maggio 1997, n. 4310, m. 504375, Cass., sez. 1^, 6 febbraio 1999, n. 1031, m. 523014). Infatti l'autorizzazione al giudizio, necessaria perché il curatore fallimentare possa agire o resistere in causa, attiene alla "legitimatio ad processum", ossia all'efficacia e non alla validità della sua costituzione;
essa, pertanto, può intervenire o essere prodotta con effetto retroattivo anche nel corso del giudizio e pure dopo che sia decorso il termine per proporre l'impugnazione, restando escluso, in quest'ultimo caso, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Cass., sez. 1^, 28 agosto 1995, n. 9035, m. 493735, Cass., sez. L, 13 aprile 1994, n. 3449, m. 486147).
Ne consegue che nel caso in esame la sopravvenuta autorizzazione del giudice delegato restituì efficacia alla procura alle liti rilasciata in precedenza con modalità idonee a renderla valida anche per il giudizio d'appello.
In accoglimento del ricorso proposto dalla curatela, la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia, che provvederà anche per le spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2002