Cass. civ., sez. I, sentenza 09/08/2002, n. 12101
CASS
Sentenza 9 agosto 2002

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Il mandato al difensore del fallimento costituisce una fattispecie complessa, destinata a perfezionarsi con il concorso di tre distinti atti, due dei quali demandati alla competenza del giudice delegato (l'autorizzazione a stare il giudizio - da concedersi al curatore per ogni grado del procedimento -, la nomina dell'avvocato del fallimento), l'altro all'attività del curatore (rilascio della procura alle liti al difensore designato dal giudice), senza che il susseguirsi di detti atti in ordine cronologico diverso da quello indicato - nella specie, rilascio della procura al difensore prima dell'autorizzazione e della nomina giudiziale - comporti la nullità della procura stessa, ESsubordinata, per converso, la relativa efficacia subordinata alla duplice condizione del sopravvenire dell'autorizzazione a stare in giudizio e della coincidenza, nello stesso soggetto, della persona del legale designato dal giudice e di quello prescelto dal curatore. (Fattispecie relativa alla costituzione della curatela nel giudizio di appello: nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha ulteriormente precisato che il sopravvenire delle predette condizioni deve risultare, peraltro, anteriore alla costituzione della curatela del fallimento nel giudizio di appello, in armonia con il principio che, nei procedimenti dinanzi alle magistrature di merito, il momento cui deve aversi riguardo per controllare l'esistenza e la validità della procura è quello della costituzione della parte in giudizio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 09/08/2002, n. 12101
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12101
    Data del deposito : 9 agosto 2002

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