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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/12/2025, n. 2354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2354 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3319/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Michela Benedetta Bordieri Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3319/2025 promossa da:
C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. LONGONI ROBERTO e dell'avv. LONGONI FIAMMETTA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. TESTA SERGIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) la casa coniugale, sita in Carate Brianza (MB), via Donizetti n. 69, di proprietà della sig.ra
[...]
resta alla stessa definitivamente assegnata, con obbligo del sig. di lasciare detta Parte_1 CP_1 abitazione entro e non oltre il 15.12.2025, consegnando entro la medesima data tutte le chiavi nonché i telecomandi di accesso ed obbligandosi alla più proficua collaborazione nelle operazioni di voltura in capo alla sig.ra delle utenze domestiche allo stesso intestate;
Parte_1
3) il sig. si obbliga ad asportare i propri oggetti personali, ivi inclusa la poltrona di pelle nera CP_1 dallo stesso attualmente utilizzata, entro la medesima data del 15.12.2025, qualora per motivi logistici si rivelerà necessario procedere all'asportazione di eventuali residui beni personali, il sig. dovrà CP_1 formulare apposita richiesta scritta via mail per concordare gli accessi a tal fine necessari, che comunque dovranno avvenire entro e non oltre il 23.12.2025; pagina 1 di 3 4) per quanto concerne i figli minorenni e , gli stessi saranno affidati nelle modalità Per_1 Per_2 dell'affido paritetico ad entrambi i genitori, a settimane alterne presso le rispettive abitazioni, relativamente alle quali il sig. dichiara di stabilire la propria residenza in Besana in Brianza CP_1 (MB), via Pietro Ponti n. 8;
5) durante le vacanze estive entrambi i genitori terranno con sé i figli minori per 30 giorni non consecutivi (massimo 15 giorni consecutivi), secondo un calendario da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno. In mancanza di accordo, i figli minori trascorreranno, ad anni alterni, i primi 15 giorni del mese di agosto con un genitore e i successivi 15 giorni con l'altro. Salvo diverso e futuro accordo, indipendentemente dalla settimana di pertinenza, durante il periodo natalizio, i figli minori trascorreranno i giorni di Natale e Santo Stefano alternativamente con l'uno e l'altro genitore, così come i giorni del 31/12 e 01/01, la Santa Pasqua e il Lunedi dell'Angelo; quanto ai compleanni dei figli e alle altre ricorrenze importanti per la famiglia, indipendentemente dalla settimana di pertinenza, detti giorni saranno trascorsi, ad anni alternati, presso uno o l'altro genitore;
6) considerato che le parti hanno concordato l'affido paritetico dei figli minorenni, a settimane alterne, nessun mantenimento sarà reciprocamente dovuto;
7) le spese straordinarie saranno suddivise al 50% ciascuno, così come l'assegno unico;
Per_
8) per quanto concerne i figli maggiorenni e le parti dichiarano che gli stessi possono Per_3 considerarsi economicamente indipendenti e pertanto nessun mantenimento reciproco sarà a carico dei genitori;
9) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare ad ogni richiesta di reciproco mantenimento;
10) quanto al motociclo Honda NT750X tg. EF35441 formalmente intestato alla sig.ra il sig. Parte_1 si obbliga a effettuare, a proprie spese, il trapasso a suo nome entro e non oltre il 23.12.2025, CP_1 manlevando la sig.ra da ogni responsabilità in merito all'uso dello stesso a far data dalla Parte_1 sottoscrizione delle presenti note;
11) per quanto concerne il mutuo in essere con Bcc IO E Valle MB, la sig.ra si Parte_1 impegna a corrispondere integralmente le rate mensili che matureranno successivamente al 15.12.2025, con conseguente obbligo di rimborso, entro la medesima data, in favore della sig.ra da parte Parte_1 del sig. della quota pari al 50% relativamente alla rata scaduta in data 27.11.2025 - obbligandosi CP_1 ad accollarsi il debito residuo, liberando il sig. nelle tempistiche che saranno necessarie per CP_1 l'istruzione della pratica da parte dell'Istituto con conseguente chiusura dell'attuale conto corrente cointestato d'appoggio;
12) i coniugi si impegnano entro il 15.01.2026 a chiudere il conto cointestato in essere presso Bcc Carate Brianza E Treviglio, con conseguente richiesta congiunta ad INPS in merito all'accredito nella misura del 50% ciascuno dell'assegno unico;
13) i coniugi rinunciano sin da ora a impugnare l'emananda sentenza;
14) le spese legali della presente procedura saranno compensate tra le parti, con rinuncia da parte dei rispettivi legali al vincolo di solidarietà passiva previsto dalla L.P.
pagina 2 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di pronuncia della separazione è fondata. Le affermazioni contenute negli atti di causa, l'insistenza nella domanda ed il perdurare della separazione di fatto da data anteriore all'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza. II. Gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e Per_1
e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei Per_2 contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , così provvede: Controparte_1 I. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , uniti Parte_1 Controparte_1 in matrimonio nel comune di Carate Brianza in data 11 luglio 1994 alle condizioni concordate tra le parti e riportate nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui richiamate e trascritte: II. Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, al di Carate Brianza per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto CP_2 n. 57 parte II serie A anno 1994); III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 18 dicembre 2025 Il Presidente est. Laura Gaggiotti
Monza, 24 dicembre 2025
Il Presidente dott. dott.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Michela Benedetta Bordieri Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3319/2025 promossa da:
C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. LONGONI ROBERTO e dell'avv. LONGONI FIAMMETTA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. TESTA SERGIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) la casa coniugale, sita in Carate Brianza (MB), via Donizetti n. 69, di proprietà della sig.ra
[...]
resta alla stessa definitivamente assegnata, con obbligo del sig. di lasciare detta Parte_1 CP_1 abitazione entro e non oltre il 15.12.2025, consegnando entro la medesima data tutte le chiavi nonché i telecomandi di accesso ed obbligandosi alla più proficua collaborazione nelle operazioni di voltura in capo alla sig.ra delle utenze domestiche allo stesso intestate;
Parte_1
3) il sig. si obbliga ad asportare i propri oggetti personali, ivi inclusa la poltrona di pelle nera CP_1 dallo stesso attualmente utilizzata, entro la medesima data del 15.12.2025, qualora per motivi logistici si rivelerà necessario procedere all'asportazione di eventuali residui beni personali, il sig. dovrà CP_1 formulare apposita richiesta scritta via mail per concordare gli accessi a tal fine necessari, che comunque dovranno avvenire entro e non oltre il 23.12.2025; pagina 1 di 3 4) per quanto concerne i figli minorenni e , gli stessi saranno affidati nelle modalità Per_1 Per_2 dell'affido paritetico ad entrambi i genitori, a settimane alterne presso le rispettive abitazioni, relativamente alle quali il sig. dichiara di stabilire la propria residenza in Besana in Brianza CP_1 (MB), via Pietro Ponti n. 8;
5) durante le vacanze estive entrambi i genitori terranno con sé i figli minori per 30 giorni non consecutivi (massimo 15 giorni consecutivi), secondo un calendario da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno. In mancanza di accordo, i figli minori trascorreranno, ad anni alterni, i primi 15 giorni del mese di agosto con un genitore e i successivi 15 giorni con l'altro. Salvo diverso e futuro accordo, indipendentemente dalla settimana di pertinenza, durante il periodo natalizio, i figli minori trascorreranno i giorni di Natale e Santo Stefano alternativamente con l'uno e l'altro genitore, così come i giorni del 31/12 e 01/01, la Santa Pasqua e il Lunedi dell'Angelo; quanto ai compleanni dei figli e alle altre ricorrenze importanti per la famiglia, indipendentemente dalla settimana di pertinenza, detti giorni saranno trascorsi, ad anni alternati, presso uno o l'altro genitore;
6) considerato che le parti hanno concordato l'affido paritetico dei figli minorenni, a settimane alterne, nessun mantenimento sarà reciprocamente dovuto;
7) le spese straordinarie saranno suddivise al 50% ciascuno, così come l'assegno unico;
Per_
8) per quanto concerne i figli maggiorenni e le parti dichiarano che gli stessi possono Per_3 considerarsi economicamente indipendenti e pertanto nessun mantenimento reciproco sarà a carico dei genitori;
9) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare ad ogni richiesta di reciproco mantenimento;
10) quanto al motociclo Honda NT750X tg. EF35441 formalmente intestato alla sig.ra il sig. Parte_1 si obbliga a effettuare, a proprie spese, il trapasso a suo nome entro e non oltre il 23.12.2025, CP_1 manlevando la sig.ra da ogni responsabilità in merito all'uso dello stesso a far data dalla Parte_1 sottoscrizione delle presenti note;
11) per quanto concerne il mutuo in essere con Bcc IO E Valle MB, la sig.ra si Parte_1 impegna a corrispondere integralmente le rate mensili che matureranno successivamente al 15.12.2025, con conseguente obbligo di rimborso, entro la medesima data, in favore della sig.ra da parte Parte_1 del sig. della quota pari al 50% relativamente alla rata scaduta in data 27.11.2025 - obbligandosi CP_1 ad accollarsi il debito residuo, liberando il sig. nelle tempistiche che saranno necessarie per CP_1 l'istruzione della pratica da parte dell'Istituto con conseguente chiusura dell'attuale conto corrente cointestato d'appoggio;
12) i coniugi si impegnano entro il 15.01.2026 a chiudere il conto cointestato in essere presso Bcc Carate Brianza E Treviglio, con conseguente richiesta congiunta ad INPS in merito all'accredito nella misura del 50% ciascuno dell'assegno unico;
13) i coniugi rinunciano sin da ora a impugnare l'emananda sentenza;
14) le spese legali della presente procedura saranno compensate tra le parti, con rinuncia da parte dei rispettivi legali al vincolo di solidarietà passiva previsto dalla L.P.
pagina 2 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di pronuncia della separazione è fondata. Le affermazioni contenute negli atti di causa, l'insistenza nella domanda ed il perdurare della separazione di fatto da data anteriore all'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza. II. Gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e Per_1
e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei Per_2 contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , così provvede: Controparte_1 I. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , uniti Parte_1 Controparte_1 in matrimonio nel comune di Carate Brianza in data 11 luglio 1994 alle condizioni concordate tra le parti e riportate nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui richiamate e trascritte: II. Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, al di Carate Brianza per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto CP_2 n. 57 parte II serie A anno 1994); III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 18 dicembre 2025 Il Presidente est. Laura Gaggiotti
Monza, 24 dicembre 2025
Il Presidente dott. dott.
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