Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/09/2025, n. 31909
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Sentenza 25 settembre 2025

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La Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, ha esaminato i ricorsi proposti da NO TE, NE PO, OR D'EA e LO RI BE avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, la quale, riformando parzialmente la decisione di primo grado, aveva escluso la recidiva per LO RI BE ma confermato la condanna per tutti gli imputati per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, aggravati ai sensi dell'art. 3 della legge n. 205/53 per finalità di discriminazione e odio etnico e razziale, commessi durante lo sgombero di un alloggio ATER. NO TE aveva presentato due ricorsi, contestando la responsabilità per le lesioni personali subite dall'agente SI OS, l'aggravante della discriminazione razziale e il trattamento sanzionatorio. NE PO aveva impugnato la responsabilità per il reato di resistenza e il vizio di motivazione sull'elemento soggettivo. OR D'EA aveva lamentato la violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'an della responsabilità, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. LO RI BE aveva dedotto la violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità della resistenza, delle lesioni personali, dell'aggravante razziale e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo un errore di persona e un'azione isolata. Il Pubblico Ministero aveva concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di LO RI BE, ritenendolo declinato in fatto e aspecifico, e ha rigettato nel resto le doglianze comuni a tutti gli imputati relative all'an della responsabilità per le residue imputazioni, qualificandole come sollecitazioni a una rilettura del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità. Ha invece accolto parzialmente i ricorsi di NO TE e OR D'EA, limitatamente al delitto di lesioni personali contestato al capo c) per le lesioni riportate dall'agente TA RO e SI OS, annullando la sentenza impugnata per non aver commesso il fatto. Tale annullamento è stato esteso anche a NE PO, ai sensi dell'art. 587 c.p.p., in virtù del principio dell'effetto estensivo dell'impugnazione. La Corte ha ritenuto illogica la scissione operata dai giudici di merito nell'imputazione delle lesioni, distinguendo tra il lancio del cornicione e le sue conseguenze, e ha considerato la condotta come un unicum inscindibile. Per quanto concerne le ulteriori contestazioni, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, in quanto volti a una rivalutazione del merito probatorio. La Corte ha confermato la sussistenza della responsabilità per la resistenza a pubblico ufficiale e per le ulteriori lesioni, basandosi sulle dichiarazioni degli agenti, sulle riprese video e sul contesto di sommossa e odio razziale emerso dalle espressioni utilizzate dagli imputati. La circostanza aggravante di cui all'art. 604-ter c.p. (ora art. 3 L. 205/93) è stata ritenuta configurabile sulla base delle espressioni discriminatorie proferite. La dosimetria della pena è stata ritenuta adeguatamente motivata, considerando i precedenti penali, la pericolosità della condotta e il ruolo di leader di alcuni imputati. Infine, la Corte ha disposto l'annullamento con rinvio alla Corte di appello di Roma per la rimodulazione del trattamento sanzionatorio in relazione alle residue condotte criminose.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/09/2025, n. 31909
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31909
    Data del deposito : 25 settembre 2025

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