Sentenza 13 luglio 2015
Massime • 1
L'aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso (art. 3 D.L. n. 122 del 1993, conv. in legge n. 205 del 1993) è configurabile nel caso di ricorso ad espressioni ingiuriose che rivelino l'inequivoca volontà di discriminare la vittima del reato in ragione della sua appartenenza etnica o religiosa. (Fattispecie di minaccia, ingiuria e percosse in cui l'utilizzo di espressioni come "marocchino di merda" o "immigrati di merda", al di là del loro intrinseco carattere ingiurioso, è stato ritenuto sintomatico dell'orientamento discriminatorio della condotta).
Commentari • 6
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L'aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso è configurabile nel caso di ricorso a espressioni ingiuriose che rivelino l'inequivoca volontà di discriminare la vittima del reato in ragione della sua appartenenza etnica o religiosa. In caso di lesioni perosnali, ricorre anche la circostanza aggravante dell'uso di uno strumento atto ad offendere, di cui all'art. 585 c.p., comma 2, n. 2, laddove la condotta lesiva sia in concreto realizzata adoperando qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa. La L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, stabilisce che, senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori …
Leggi di più… - 2. Art. 604-ter - Circostanza aggravante (1)https://www.filodiritto.com/
- 3. Lesioni personali: espressione negro di merda configura l'aggravante della discriminazione razzialeAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 settembre 2023
La massima La circostanza aggravante prevista dall' art. 604-ter c.p. è configurabile non solo quando l'azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell'agente. (Fattispecie relativa al reato di lesioni personali in cui la vittima veniva apostrofata con l'epiteto negro …
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La massima L'immunità parlamentare ex art. 68, comma primo, Cost., essendo limitata agli atti e alle dichiarazioni che presentano un chiaro nesso funzionale con il concreto esercizio dell'attività parlamentare, opera, quanto alle dichiarazioni rese "extra moenia", soltanto quando queste presentano una sostanziale coincidenza di contenuti con quelle rese in sede parlamentare e sono cronologicamente successive alle dichiarazioni cosiddette "interne", di modo che anche le dichiarazioni rese in forma o in sede "non tipica" debbano ritenersi espressione dell'esercizio della funzione parlamentare, mentre non è a tal fine sufficiente né la comunanza di argomento, né la natura politica del …
Leggi di più… - 5. "Negro di merda", è razzismo (Cass. 307/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 gennaio 2021
Sussiste la aggravante della finalità di discriminazione od odio razziale, non solo quando l'azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell'agente. Corte di Cassazione sez. V Penale, sentenza 18 novembre 2020 – 7 gennaio 2021, n. 307 Presidente Zaza – Relatore …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/07/2015, n. 43488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43488 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2015 |
Testo completo
4348 8 / 15 Ле REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Dott. Paolo Antonio BRUNO - Presidente- Sent. n. sez. 8512 Dott. Rosa PEZZULLO - Consigliere - -UP 13/7/2015 - Consigliere - R.G.N. 52682/2014 Dott. Grazia MICCOLI - Consigliere Relatore - Dott. Luca PISTORELLI Dott. Giuseppe DE MARZO - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Orvieto nel procedimento nei confronti di: IO IA RA, nata ad [...], il [...]; ND RI, nato a [...], l'[...]; avverso la sentenza del 17/4/2013 del Tribunale di Orvieto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Orvieto ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela nei confronti di IO IA RA, imputata per i reati di minaccia, ingiuria e percosse, nonché di ND RI, imputato per quello di lesioni personali, previa esclusione delle aggravanti di discriminazione razziale e dell'uso di armi, rispettivamente contestate in riferimento ai primi due reati addebitabili alla IO e a quello attribuito al ND.
2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Orvieto deducendo errata applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta insussistenza delle due aggravanti. Quanto a quella dell'odio razziale il ricorrente evidenzia come la stessa riguardi anche l'ipotesi della discriminazione etnica e sussista a prescindere dalle finalità perseguite dall'agente. Con riguardo all'aggravante di cui all'art. 585 c.p. il ricorrente obietta come la stessa non dipenda dalla natura dell'oggetto utilizzato per offendere, bensì dalla sua destinazione funzionale, dovendosi dunque l'aggravante in questione ritenersi integrata anche attraverso l'utilizzo di un pezzo di legno da ardere come nel cado di specie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato.
2. Quanto all'aggravante di cui all'art. 3 I. n. 122/1993 va ricordato che essa è configurabile quando la condotta dell'agente si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, etnia o nazione (Sez. 5, n. 49694 del 29 ottobre 2009, B. e altri, Rv. 245828), quando cioè l'azione si manifesti come consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile, nel contesto in cui è maturata, avuto anche riguardo al comune sentire, di un sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla razza, l'origine etnica o nazionale e cioè di un sentimento immediatamente percepibile come connaturato alla esclusione di condizioni di parità (Sez. 5, n. 11590 del 28 gennaio 2010, P.G. in proc. Singh, Rv. 246892).
2.1 In tale prospettiva è vero, come sostenuto dal ricorrente, che non assume rilievo la mozione soggettiva dell'agente, ma nel senso che una volta oggettivatasi la finalità in un consapevole comportamento esteriore non è necessaria alcuna indagine su quest'ultima. In altri termini, qualora l'agente nel commettere il reato scelga consapevolmente modalità fondate sul disprezzo razziale deve ritenersi che lo stesso persegua la finalità che caratterizza l'aggravante in questione a prescindere dal movente che ha innescato la condotta e che può essere anche di tutt'altra natura. In definitiva l'aggravante sussiste allorquando risulti che il reato sia stato oggettivamente strumentalizzato all'odio o alla discriminazione razziale, etnica o nazionale (Sez. 5, n. 30525 del 4 febbraio 2013, Del Dotto, Rv. 255558).
2.2 Sul punto il Tribunale ha altresì errato nel circoscrivere la portata del dettato normativo alla discriminazione razziale, quando l'art. 3 del d.l. n. 122/1993 chiaramente configura l'aggravante di cui si tratta anche in riferimento ai fatti espressivi di odio e di discriminazione etnica, nazionale o religiosa.
2.3 Nel caso di specie, dunque, il ricorso ad espressioni come "marocchino di merda" o "immigrati di merda" con cui l'imputata avrebbe accompagnata le condotte addebitategli, al di là del loro intrinseco carattere ingiurioso, denota l'orientamento dei fatti, rivelando l'inequivoca volontà di discriminare la vittima del reato in ragione della sua appartenenza etnica o nazionale.
3. Quanto al reato di lesioni parimenti erronea è l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 585 c.p., atteso che il pezzo di legno brandito dall'imputato è stato utilizzato come oggetto contundente rimanendone dimostrata la sua idoneità offensiva e dunque la sua doverosa classificazione come arma impropria nel senso accolto dalla disposizione citata (Sez. 5, n. 4405/09 del 5 dicembre 2008, P.G. in proc. Ramaj, Rv. 242617).
4. Ricorrendo le aggravanti contestate era dunque irrilevante, ai sensi dell'art. 6 d.l. n. E 122/1993, la mancata presentazione della querela da parte delle persone offese per i reati di ingiuria, minaccia e lesioni, con la conseguenza che illegittimamente il Tribunale ha prosciolto gli imputati per difetto di una condizione di procedibilità. La sentenza deve dunque essere annullata limitatamente ai reati sunnominati con rinvio al Tribunale di Terni per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di terni per nuovo esame. Così deciso il 13/7/2015 Il Presidente Consigliere estensore Luca storelli Paolo Antonio Bruno GB DEPORTATA IN CANCELLERIA addi 28 OTT 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Cerriela Lanzuise