Cass. pen., sez. feriale, sentenza 20/08/2015, n. 38877
CASS
Sentenza 20 agosto 2015

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Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della discriminazione razziale e del delitto previsto dall'art. 3, lett b), della legge n. 654 del 1975, la finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso è integrata quando la condotta posta in essere si manifesta come consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile, di un sentimento connotato dalla volontà di escludere condizioni di parità per ragioni fondate sulla appartenenza della vittima ad una etnia, razza, nazionalità o religione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretto il riconoscimento della finalità in questione a fatti di violenza commessi per allontanare un gruppo di persone di etnia filippina da un parco pubblico, ritenuto dagli aggressori di loro esclusiva pertinenza, in considerazione delle frasi pronunciate, delle modalità della condotta e della dinamica dell'aggressione).

Il giudice del dibattimento, sollecitato al controllo sulla legittimità del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad integrazione probatoria, deve effettuare tale verifica anche all'esito del dibattimento, ma è tenuto ad applicare la diminuente prevista per il rito solo se tale rigetto non sei fondato.

Commentari4

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Trento confermava la sentenza con cui il tribunale di Trento, in data 15 maggio 2014, aveva condannato S. Paolo alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato, in favore delle parti civili costituite, in relazione al delitto di diffamazione aggravata da finalità di discriminazione razziale, di cui agli artt. 595, commi 1 e 3, c.p., 3, d.l. n. 122 del 1993, commesso in danno di Kyenge Cécile, in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, …

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  • 2Reato apostrofare avversario politico quale orango (Cass. 31850/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 dicembre 2024

    Sussiste il delitto di diffamazione quando sia oltrepassato il limite della continenza, trasformando il legittimo dissenso contro le iniziative e le idee politiche altrui, in una mera occasione per aggredirne la reputazione, con affermazioni che non si risolvono in critica, anche estrema, delle idee e dei comportamenti altrui, nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni e commenti tipicamente "di parte", cioè non obiettivi, ma in espressioni apertamente denigratorie della dignità e della reputazione altrui ovvero che si traducono in un attacco personale o nella pura contumelia. Certamente è lecito criticare, ma nel rispetto dei diritti inviolabili, quale è, ad esempio, quello …

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  • 3L’art. 604 bis c.p.: propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa
    Mariaelena D'Esposito · https://www.iusinitinere.it/

    L'articolo 604 bis del codice penale rubricato “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa” ha ad oggetto condotte discriminatorie e recita quanto segue: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi …

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  • 4Tornatene nella giungla: è reato aggravato dalla discriminazione razziale (Cass. 7859/18)
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. feriale, sentenza 20/08/2015, n. 38877
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38877
Data del deposito : 20 agosto 2015

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