Sentenza 23 settembre 2008
Massime • 1
La circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso è configurabile non solo quando l'azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell'agente. (Fattispecie in cui l'espressione ingiuriosa è consistita nel profferire le parole: "negro perditempo..." ed altro).
Commentari • 8
- 1. Diffamazione aggravata da finalità di discriminazione etnica eSara Turchetti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Nel corso della trasmissione radiofonica "la Zanzara" (Radio 24), in occasione della Giornata Internazionale del Popolo Rom veniva intervistato l'on. Borghezio, il quale, con riferimento al previsto incontro presso la Camera dei Deputati tra appartenenti alle Comunità Rom e Sinti italiane e la Presidente della Camera, definiva le persone che l'on. Boldrini si accingeva a ricevere come "facce di cazzo" dotate di una "certa cultura tecnologica nello scassinare gli alloggi della gente onesta". Nel corso della trasmissione, l'intervistato qualificava poi l'avvenimento come la giornata "della demagogia e del fancazzismo, con contorno di festival dei ladri" e invitava a fare "un esamino con …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Trento confermava la sentenza con cui il tribunale di Trento, in data 15 maggio 2014, aveva condannato S. Paolo alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato, in favore delle parti civili costituite, in relazione al delitto di diffamazione aggravata da finalità di discriminazione razziale, di cui agli artt. 595, commi 1 e 3, c.p., 3, d.l. n. 122 del 1993, commesso in danno di Kyenge Cécile, in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, …
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Sussiste il delitto di diffamazione quando sia oltrepassato il limite della continenza, trasformando il legittimo dissenso contro le iniziative e le idee politiche altrui, in una mera occasione per aggredirne la reputazione, con affermazioni che non si risolvono in critica, anche estrema, delle idee e dei comportamenti altrui, nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni e commenti tipicamente "di parte", cioè non obiettivi, ma in espressioni apertamente denigratorie della dignità e della reputazione altrui ovvero che si traducono in un attacco personale o nella pura contumelia. Certamente è lecito criticare, ma nel rispetto dei diritti inviolabili, quale è, ad esempio, quello …
Leggi di più… - 4. Lesioni personali: espressione negro di merda configura l'aggravante della discriminazione razzialeAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 settembre 2023
La massima La circostanza aggravante prevista dall' art. 604-ter c.p. è configurabile non solo quando l'azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell'agente. (Fattispecie relativa al reato di lesioni personali in cui la vittima veniva apostrofata con l'epiteto negro …
Leggi di più… - 5. "Negro di merda", è razzismo (Cass. 307/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 gennaio 2021
Sussiste la aggravante della finalità di discriminazione od odio razziale, non solo quando l'azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell'agente. Corte di Cassazione sez. V Penale, sentenza 18 novembre 2020 – 7 gennaio 2021, n. 307 Presidente Zaza – Relatore …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2008, n. 38591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38591 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 23/09/2008
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 3443
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 012713/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di ANCONA;
nei confronti di:
1) LI UR, N. IL 23/07/1950;
avverso SENTENZA del 07/12/2007 GIUDICE DI PACE di PESARO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. PALLA STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. MURA Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
AL IO era chiamato a rispondere, innanzi al Giudice di pace di Pesaro, dei seguenti reati:
a) del reato p. e p. dall'art. 582 c.p., per avere cagionato a FA SH AM lesioni personali - consistite in "trauma facciale con ferita a carico del labbro superiore" - giudicate guaribili in giorni 4 s.c., colpendolo con un pugno al volto;
b) del reato p. e p. dall'art. 594 c.p., comma 1 e u.c., per avere offeso l'onore e il decoro di FA SH AM, apostrofandolo con le espressioni "negro perditempo, negro rompicazzo", commessi in Pesaro il 21.4.04.
Con sentenza 7.12.07, il Giudice di pace dichiarava non doversi procedere nei confronti del AL perché i reati ascrittigli erano estinti per intervenuta remissione di querela ai sensi dell'art. 152 c.p. Avverso l'anzidetta pronuncia il Procuratore generale di Ancona ha proposto ricorso per Cassazione eccependo, con il primo motivo, l'incompetenza per materia sul riflesso che, nella fattispecie, avrebbe dovuto ravvisarsi la circostanza aggravante di cui al D.L. n. 122 del 1993, art. 3, comma 1, convertito con modificazioni nella L. n. 205 del 1993, che attribuisce - ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4, comma 3, - al tribunale monocratico la competenza a conoscere dei reati in questione. Invero - osserva il P.G. ricorrente - le condotte delittuose risultavano correlate ad una finalità di discriminazione e di odio razziale, essendo irrilevante che nelle imputazioni in esame non risultassero i pertinenti riferimenti normativi, essendo l'omissione suscettibile di mera integrazione, senza necessità di nuove contestazioni.
Per queste ragioni, il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza, con trasmissione degli atti al p.m. Con il secondo motivo sì deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma l, lett. b), per inosservanza od erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 152, 582 e 594 c.p., L. n. 205 del 1993, artt. 3 e 6, sul riflesso che nessuna efficacia estintiva dei reati in questione avrebbe potuto essere riconosciuta alla sopravvenuta remissione di querela, in quanto, proprio in ragione dell'anzidetta aggravante, i reati erano perseguibili di ufficio. Il ricorso è fondato.
Corretto è infatti il rilievo del P.G. ricorrente secondo il quale nella stessa dinamica dei fatti e nell'uso ripetuto dell'espressione "negro", che ha accompagnato le ingiurie rivolte al cittadino extracomunitario, fino all'aggressione fisica, siano ravvisabili inequivoci connotati di avversione di tipo etnico o razziale, tali da integrare gli estremi dell'aggravante di cui alla richiamata normativa. Infatti, circa la valenza della circostanza in questione ed i presupposti necessari per la sua configurabilità, questa Corte (Sez. 5, 17 novembre 2005, n. 44295, in C.E.D. Cass., n. 232539; Sez. 5, 8 giugno 2006, Canilli, in Cass. pen., 2007, p. 4171) ha avuto modo di affermare che essa ricorre non solo allorché l'azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, si presenta come intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno ed a suscitare in altri analogo sentimento di odio o comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche allorché essa si rapporti semplicemente, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, senza che possa aver rilievo la mozione soggettiva dell'agente, dal momento che la ratio della disposizione normativa in questione intende sanzionare con maggiore severità i reati (puniti con pena diversa da quella dell'ergastolo) commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, esprimendo un giudizio di disvalore e di esecrazione per condotte che alla precipua antigiuridicità assommino un ulteriore valenza lesiva, siccome obiettivamente rivelatrici di uno dei sentimenti espressamente considerati (Sez. 5, 17 marzo 2006, n. 9381, in C.E.D. Cass., n. 233891; Sez. 5, 11 luglio 2006, Ragozzini,n. 1083). Alla stregua di tali principi, non vi è dubbio che, nel caso di specie, avuto riguardo alle peculiari modalità dell'azione ed al contesto ambientale in cui la stessa è stata posta in essere (caratterizzato dalla presenza di più persone, dal ripetuto uso del dispregiativo epiteto di "negro" rivolto al FA SH AM in ragione della diversità di razza, e dalla progressione criminosa culminata nell'aggressione fisica di quest'ultimo), deve ritenersi configurabile l'aggravante in esame, avendo l'imputato chiaramente manifestato - in termini concreti ed ictu oculi percepibili - il sentimento di avversione e di odio razziale che caratterizza la previsione normativa dell'art. 3 della menzionata normativa. La configurabilità dell'aggravante in questione avrebbe dovuto comportare l'individuazione nel tribunale del giudice competente a conoscere dei reati, ai sensi della L. n. 205 del 1993, art. 6, comma 3, e del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4, comma 3, donde l'incompetenza per materia del giudice di pace. Ne consegue che, per effetto del riconoscimento della predetta aggravante, i reati in esame non sono suscettibili di estinzione per remissione di querela, posto che la L. n. 205 del 1993, art. 6, comma 1, ne prevede la procedibilità di ufficio.
L'impugnata sentenza deve pertanto essere annullata, con le consequenziali statuizioni di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata ed ordina trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica di Pesaro per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2008