Sentenza 28 gennaio 2010
Massime • 1
Integra gli estremi dell'aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso (art. 3 D.L. n. 122 del 1993, conv. in legge n. 205 del 1993), l'espressione 'sporco negrò, in quanto idonea a coinvolgere un giudizio di disvalore sulla razza della persona offesa.
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- 1. Lesioni personali: espressione negro di merda configura l'aggravante della discriminazione razzialeAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 settembre 2023
La massima La circostanza aggravante prevista dall' art. 604-ter c.p. è configurabile non solo quando l'azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell'agente. (Fattispecie relativa al reato di lesioni personali in cui la vittima veniva apostrofata con l'epiteto negro …
Leggi di più… - 2. "Negro di merda", è razzismo (Cass. 307/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 gennaio 2021
Sussiste la aggravante della finalità di discriminazione od odio razziale, non solo quando l'azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell'agente. Corte di Cassazione sez. V Penale, sentenza 18 novembre 2020 – 7 gennaio 2021, n. 307 Presidente Zaza – Relatore …
Leggi di più… - 3. Basta stranieri: non è reato (Cass. 36906/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 luglio 2018
"Basta stranieri" scritto su un volantino elettorale non pare propagandare l'odio razziale, avuto riguardo alle modalità grafiche del documento in questione: gli stranieri non sono infatti stati additati come persone da discriminare in quanto meramente appartenenti ad un'altra razza, ma solo nella misura in cui essi ponevano in essere una serie di delitti. Il razzismo è una forma particolare di discriminazione perchè indica la razza come fattore determinante per lo sviluppo della società e, di conseguenza, presuppone l'esistenza di razze superiori ed inferiori: le prime destinate al comando, le seconde alla sottomissione. il bene giuridico protetto dalle nrome incriminatrici della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/01/2010, n. 22570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22570 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 28/01/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 217
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 25133/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste;
avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Pordenone;
nel proc. a carico di:
ZZ IE, nato il [...];
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. Gian Giacomo Sandrelli;
Sentite le requisitorie scritte del Procuratore Generale (nella persona del Cons. Dott. Giuseppe Febbraro) che ha chiesto annullarsi la Sentenza ed atti al Procuratore della Repubblica titolare. IN FATTO
Il Giudice di Pace di Pordenone ha condannato, in data 12.12.2008, IE ZZ quale colpevole di ingiurie nei confronti di AM YE IO per avergli rivolto la frase "sporco negro". Ricorre avverso la decisione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste segnalando l'incompetenza per materia del giudice, poiché il reato doveva esser ritenuto aggravato ai sensi della L. 25 giugno 1993, n. 205, art. 3, che elevando la sanzione edittale e prevedendo la speciale competenza, indicava nel tribunale di Pordenone in composizione collegiale il giudice naturale. IN DIRITTO
Il ricorso è fondato: l'espressione incriminata è idonea a coinvolgere un giudizio di disvalore sulla razza della persona offesa, sicché è innegabile la possibile ricorrenza della più grave fattispecie prevista dalla L. 25 giugno 1993, n. 205, art. 3, con la correlativa eccezione alla competenza (disposta in via generale dall'art. 6 del codice di rito) stabilita dall'art. 6, comma 3, L. cit.. Il giudice competente a conoscere del procedimento è il Tribunale di Pordenone.
La sentenza deve, quindi, essere annullata con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Pordenone per quanto di sua competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Pordenone per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010