Sentenza 8 febbraio 2017
Massime • 1
La circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso è configurabile non solo quando l'azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell'agente. (Fattispecie in cui alla persona offesa è stata indirizzata l'espressione "negra puttana..." ).
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- 1. Reato apostrofare avversario politico quale orango (Cass. 31850/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 dicembre 2024
Sussiste il delitto di diffamazione quando sia oltrepassato il limite della continenza, trasformando il legittimo dissenso contro le iniziative e le idee politiche altrui, in una mera occasione per aggredirne la reputazione, con affermazioni che non si risolvono in critica, anche estrema, delle idee e dei comportamenti altrui, nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni e commenti tipicamente "di parte", cioè non obiettivi, ma in espressioni apertamente denigratorie della dignità e della reputazione altrui ovvero che si traducono in un attacco personale o nella pura contumelia. Certamente è lecito criticare, ma nel rispetto dei diritti inviolabili, quale è, ad esempio, quello …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Trento confermava la sentenza con cui il tribunale di Trento, in data 15 maggio 2014, aveva condannato S. Paolo alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato, in favore delle parti civili costituite, in relazione al delitto di diffamazione aggravata da finalità di discriminazione razziale, di cui agli artt. 595, commi 1 e 3, c.p., 3, d.l. n. 122 del 1993, commesso in danno di Kyenge Cécile, in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, …
Leggi di più… - 3. Art. 604-ter - Circostanza aggravante (1)https://www.filodiritto.com/
- 4. Lesioni personali: espressione negro di merda configura l'aggravante della discriminazione razzialeAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 settembre 2023
La massima La circostanza aggravante prevista dall' art. 604-ter c.p. è configurabile non solo quando l'azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell'agente. (Fattispecie relativa al reato di lesioni personali in cui la vittima veniva apostrofata con l'epiteto negro …
Leggi di più… - 5. "Negro di merda", è razzismo (Cass. 307/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 gennaio 2021
Sussiste la aggravante della finalità di discriminazione od odio razziale, non solo quando l'azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell'agente. Corte di Cassazione sez. V Penale, sentenza 18 novembre 2020 – 7 gennaio 2021, n. 307 Presidente Zaza – Relatore …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2017, n. 13530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13530 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2017 |
Testo completo
13530-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 08/02/2017 Composta da: Sent. n. sez. 363/2017 MAURIZIO FUMO Presidente - REGISTRO GENERALE ROSSELLA CATENA N.38811/2016 Rel. Consigliere - ANTONIO SETTEMBRE - GIUSEPPE DE MARZO ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO LL nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 10/11/2015 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/02/2017, la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE Udito il Procuratore Generale in persona del PERLA LORI che ha concluso per an Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.ssa Perla Lori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. MO LL e TA AN sono state condannate da entrambi i giudici - aggravate dalla finalità di di merito per ingiuria e lesioni personali discriminazione razziale - in danno di Brigite AK UT. Secondo quanto ricostruito nelle sentenze di primo e secondo grado, in data 23 settembre 2009 MO e TA (madre e figlia), irritate per un parcheggio irregolare effettuato dalla AK dinanzi alla scuola ove stazionavano, la ingiuriarono pesantemente, con riferimenti alla sua provenienza africana, e, alla reazione risentita di quest'ultima, la percossero fino a procurarle lesioni personali.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse di MO LL e TA AN, l'avv. Giovanni Adami, il quale deduce: a) l'intervenuta abrogazione dell'art. 594 cod. pen.; b) un vizio di motivazione con riguardo alla affermata responsabilità di MO per le lesioni, ritenuta sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa ed in assenza di conferme da parte delle persone presenti ai fatti;
c) la violazione dell'art. 110 cod. pen., derivante dal fatto che la responsabilità di MO per le lesioni è stata desunta dalla sola sua presenza in loco, senza l'evidenziazione di alcun contributo morale o materiale alla realizzazione - dell'illecito; d) un vizio di motivazione con riguardo alla responsabilità di TA per le lesioni, affermata sulla base delle sole, interessate dichiarazioni della persona offesa e senza conferme esterne;
e) un vizio di motivazione con riguardo al diniego della legittima difesa, nonostante fosse emerso che TA aveva morsicato la mano della AK solo per liberarsi dalla presa di costei, che le impediva di allontanarsi e la colpiva fino a procurarle graffi in sede toracica, ematoma al capo e contusione all'avambraccio; f) l'erronea applicazione dell'art. 3, comma 1, del d.l. 26 aprile 1993, n. 122, in relazione al delitto di lesioni e, comunque, vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante, dal momento che la lite tra le donne era sorta per una questione di parcheggio e non era "riconducibile ad una caratteristica fisica della persona offesa" o al modo di essere di quest'ultima. La giurisprudenza, aggiunge, ha chiarito che l'aggravante in questione ricorre 2 い し allorché la condotta sia posta in essere "al preciso scopo di fomentare l'odio razziale". CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non merita accoglimento, anche se l'intervenuta abrogazione dell'ingiuria impone di annullare la sentenza per il detto reato.
1. Quanto alle ulteriori doglianze avanzate dalle ricorrenti in punto di responsabilità (il riferimento è a quelle esposte sotto le lettere b-c-d-e della parte narrativa), si rileva che trattasi della pedissequa riproduzione di doglianze già sollevate in appello e che hanno ricevuto congrua ed esaustiva risposta dal giudice dell'impugnazione, senza che le ricorrenti si confrontino minimamente, sul punto, con le ragioni della decisione, sicché va affermata l'inammissibilità, in parte qua, del ricorso. Con consolidato orientamento, questa Corte ha avuto modo di precisare che "è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità...." (Cass., sez. 4, n. 5191 del 29/3/2000, Rv. 216473. Da ultimo, Cass., n. 28011 del 15/2/2013). In particolare, il giudice d'appello ha rilevato che AK è credibile non solo per aver reso un racconto logico, stabile e coerente, ma anche perché i passaggi fondamentali della sua deposizione sono stati confermati da testi estranei - quali ebbero modo di percepire le espressioni ingiuriose rivolte alla persona offesa (hanno confermato con sicurezza il riferimento al "cammello", che AK avrebbe dovuto spostare altrove) e videro le donne accapigliarsi e - dalla certificazione medica prodotta, che prova l'esistenza di lesioni (ecchimosi al volto e ferita lacero contusa alla mano) perfettamente compibili con la dinamica della descritta aggressione. Né hanno mancato di prendere in considerazione le allegazioni difensive, per rilevare che la partecipazione di MO all'azione aggressiva discende dalla credibilità attribuita alla persona offesa, non inficiata dalle testimonianze di soggetti che, pur presenti in loco, non erano stati in grado di riferire con compiutezza l'accaduto (oltre a mostrare una discutibile propensione alla minimizzazione dell'occorso), mentre quella della TA è resa indiscutibile dai segni del morso riscontrati sulla mano della persona offesa. E nello stesso contesto argomentativo hanno escluso che TA sia stata costretta 3 ли a difendersi, avendo, al contrario, dato origine alla lite, non solo insultando la AK, ma anche afferrandola per i capelli, dopo che quest'ultima aveva mostrato segni di risentimento. A nulla giova, pertanto, alle imputate insistere - in maniera peraltro inammissibile su una diversa ricostruzione dell'accaduto, - posto che non sono ravvisabili, in quella effettuata dal Tribunale e dalla Corte d'appello, segni di manifesta illogicità, mentre quella da loro proposta non potrebbe essere apprezzata da questa Corte se non mediante un diretto accesso agli atti, di certo inammissibile in sede di legittimità.
2. Manifestamente infondato è anche l'ulteriore motivo di ricorso. La circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso - di cui all'art. 3 D.L. n. 122 del 1993, conv. in legge n. 205 del 1993 è configurabile non solo quando l'azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell'agente, dal momento che la ratio della disposizione normativa in questione intende sanzionare con maggiore severità i reati (puniti con pena diversa da quella dell'ergastolo) commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, esprimendo un giudizio di disvalore e di esecrazione per condotte che alla precipua antigiuridicità assommino un ulteriore valenza lesiva, siccome obiettivamente rivelatrici di uno dei sentimenti espressamente considerati (Cass., n. 38591 del 23/9/2008, Sez. 5, 17 marzo 2006, n. 9381; Sez. 5, 11 luglio 2006, n. 1083). Alla stregua di tali principi, non vi è dubbio che, nel caso di specie, avuto riguardo alle peculiari modalità dell'azione ed al contesto ambientale in cui la stessa è stata posta in essere (caratterizzato dalla presenza di più persone, dal riferimento al "cammello" e dall'uso del dispregiativo epiteto di "negra puttana" rivolto a AK UT, nonché dalla progressione criminosa culminata nell'aggressione fisica di quest'ultima), deve ritenersi configurabile l'aggravante in esame, avendo le imputate chiaramente manifestato - in termini concreti ed ictu oculi percepibili il sentimento di avversione e di odio razziale che - caratterizza la previsione normativa dell'art. 3 della menzionata normativa. Né è possibile distinguere in ordine agli elementi circostanziali - tra ingiuria e lesioni - personali, posto l'unicità del contesto in cui sono maturati gli illeciti caratterizza in termine di oggettiva lesività entrambe le condotte ascritte alle imputate. 111 3. In conclusione, la sentenza va annullata, limitatamente all'ingiuria, per intervenuta abolitio criminis e va eliminata la relativa pena di giorni dieci di reclusione, inflitta ad entrambe le imputate;
va altresì ridotto il risarcimento riconosciuto alla persona offesa, che resta definitivamente fissato in euro 500 (cinquecento). Va dichiarata l'inammissibilità, nel resto, del ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla imputazione di cui all'art. 594 cod. pen. perché il fatto non è previsto come reato ed elimina la relativa pena di giorni 10 di reclusione per ciascuna imputata;
dichiara inammissibili nel resto i ricorsi e ridetermina il risarcimento del danno in euro 500. Così deciso 1'8/2/2017 Il Consigliere Estensore Il Presidente (Antonio Settembre) (Maurizio Fumo) مشهر اشنوesu jj DPOINTATA IN CANCELLERIA addi 20 MAR 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise ми 5