Sentenza 8 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/01/2004, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EC MO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SISTINA 121, presso l'avvocato VINCENZO PANUCCIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CIS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIO VENETO 7, presso l'avvocato PAOLO TARTAGLIA, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELE TOMMASINI, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro
CH NA MA, CH MA ER, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA ARMENIA 10, presso l'avvocato VINCENZO LA CORTE, rappresentata e difese dall'avvocato MA LAPIS, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro
AT EN CH ALFIO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 369/00 dalla Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 18/07/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/2003 dal Consigliere Dott. Gianfranco GILARDI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Panuccio che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Tommasini che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con contratto preliminare di vendita del 3.10.78 FI AN IA e FI IA SA promettevano di vendere a MU IM un complesso immobiliare costituito da vecchi fabbricati e da un terreno per il prezzo di L. 70.000.000 da corrispondersi entro 120 giorni dall'inizio dei lavori di edificazione a concessione edilizia ottenuta, le cui spese il promissario si accollava. Con un successivo contratto del 30.10.80 il MU stipulava con AL FI un preliminare di vendita avente ad oggetto i medesimi immobili. Con un terzo contratto in data 19.9.81 le promittenti venditrici, che non si erano presentate all'invito del promissario per stipulare il contratto definitivo, vendevano lo stesso complesso immobiliare alla C.I.S. s.p.a..
In relazione a ciò, mediante citazione del 2 aprile 1982 il MU conveniva in giudizio le promittenti e la C.I.S. s.p.a. davanti al Tribunale di Catania chiedendo che fosse dichiarato l'inadempimento delle promettenti al primo contratto con condanna delle predette al risarcimento del danno, nonché chiedendo che fosse revocata o dichiarata inefficace nei confronti di esso attore, ai sensi dell'art. 2901 c.c., la compravendita stipulata dalle signore FI con la C.I.S. s.p.a. in data 19.9.81.
Con atto di citazione del 2.7.81 il MU aveva convenuto le medesime parti davanti al Tribunale di Catania chiedendo che fosse dichiarata la simulazione assoluta della vendita FI /C.I.S.. A sua volta il MU veniva citato in data 12.5.82 da AL FI il quale chiedeva che in conseguenza dell'inadempimento al secondo preliminare gli fosse restituito l'anticipo di L. 40.000.000 già versato e gli venisse corrisposto il risarcimento del danno. Seguiva un'ulteriore citazione nei confronti delle sorelle FI e della C.I.S. con la quale il MU chiedeva di essere garantito in caso di accoglimento delle domande proposte da AL FI nei confronti di esso attore.
La Corte d'Appello di Catania, decidendo in parziale riforma della sentenza del Tribunale, dichiarava le sorelle FI inadempienti al contratto preliminare stipulato col MU e le condannava al risarcimento dei danni nella misura di L. 80.000.000. Ritenuto altresì l'inadempimento del MU nei confronti di AL FI, cui era succeduta la curatela del fallimento, condannava l'inadempiente a restituire la somma di L. 40.000.000 per sorte capitale oltre agli interessi legali dall'11.12.90 ed all'ulteriore somma di L. 45.000.000 a titolo di maggior danno da svalutazione monetaria. Per il resto confermava la decisione del Tribunale di rigetto delle altre domande.
Con sentenza dal 30 maggio - 19 dicembre 1996 la Corte di SS accoglieva par quanto di ragione il secondo ed il terzo motivo del ricorso proposto dal MU e, cassando in relazione a ciò la sentenza impugnata, disponeva il rinvio alla Corte d'appello di Messina.
Con atto di riassunzione notificato il 2.12.97 IM MU citava davanti alla Corte d'appello di Messina IA SA ed AN IA FI , la C.I.S. S.p.A. e la curatela del fallimento di AL FI e chiedeva che la Corte adita, decidendo in fase di rinvio della Suprema Corte ed in applicazione del principio da essa affermato,accogliesse l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Catania e rigettasse perché infondate le domande proposte dalle sorelle FI in via riconvenzionale;
che rigettasse altresì le domande del fallimento di AL FI e che in accoglimento delle domande proposte da esso appellante nei giudizi riuniti in primo grado, previa dichiarazione di nullità e/o inefficacia dell'atto di vendita 19.9.81, condannasse le FI e la C.I.S. in solido al risarcimento dei danni in suo favore nella misura di L. 600.000.000 nella maggiore o minor somma che fosse risultata dovuta oltre interessi, rivalutazione e spese. Si costituiva la C.I.S. e contestava le domande attoree, rilevandone l'inammissibilità, l'improponibilità e, comunque, l'infondatezza. Si costituivano anche le sorelle FI deducendo che erano venuti meno i presupposti per qualsiasi azione revocatoria nei confronti della C.I.S. posto che esse avevano già provveduto a depositare su libretto di risparmio la somma dovuta a titolo di risarcimento a favore del MU e che la consegna sarebbe stata fatta alla parte che fosse risultata avere diritto all'incasso ad esito della procedura esecutiva instaurata dalla curatela del fallimento di AL FI contro il MU e con pignoramento presso i terzi sig.re FI.
Con sentenza del 18 maggio - 18 luglio 2000 la Corte d'appello di Messina rigettava l'appello proposto dal MU nei confronti della decisione del Tribunale di Catania del 15 febbraio/10 aprile 1991 relativamente alla domanda di inefficacia, ex art. 2901 c.c., del contratto del 19 agosto 1981.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso MU IM formulando quattro motivi.
Hanno resistito, depositando apposito controricorso, AN IA e IA SA FI nonché la C.I.S. s.p.a..
Il ricorrente e la C.I.S. s.p.a. hanno presentato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dagli artt. 384 e 392 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c. (giudicato interno), in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.;
motivazione illogica e contraddittoria, in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c. in quanto la Corte d'appello di Messina, violando i limiti del giudizio segnati dal principio di diritto enunciato dalla Corte di SS, che richiamava il giudice di rinvio alla valutazione dell'elemento soggettivo inteso come mera "consapevolezza" della C.I.S. s.p.a. di ledere i diritti del MU all'atto della conclusione del contratto di vendita del 19.9.81 con le sig.re FI, si è addentrata anche nell'esame dei presupposti dell'azione revocatoria e dell'elemento oggettivo, oltre tutto incorrendo in una contraddizione interna alla motivazione per aver compiuto tale esame proprio dopo aver premesso nella motivazione che l'indagine doveva essere limitata alle questioni inerenti alla "consapevolezza".
L'"eventus damni" mai in precedenza era stato posto in discussione, non essendovi stato sul punto ne' appello incidentale condizionato, nè ricorso incidentale condizionato in SS, con la conseguenza che la Corte messinese avrebbe violato anche il giudicato interno formatosi al riguardo, ignorando il principio che quando il rinvio sia stato effettuato dalla Corte di SS per violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, il giudice di rinvio deve uniformarsi alla regola enunciata dalla Corte senza alcuna possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti, già acquisiti al processo.
Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 394, ultimo comma c.p.c.; art. 324 c.p.c. e 2909 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.; motivazione insufficiente ed illogica, in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c.. Ammesso e non concesso, infatti, che il giudice di rinvio potesse valutare anche la sussistenza dell'"eventus damni", sarebbe stato comunque inevitabile concludere che la prova sulla sufficienza del patrimonio del debitore a soddisfare le ragioni del creditore non era stata data, ne' per legge poteva esserlo. La sentenza impugnata si fonda infatti su documenti che non era possibile esaminare, in quanto prodotti solo in fase di rinvio, nonostante l'opposizione dell'attuale ricorrente che ne aveva tempestivamente dedotto la inammissibilità e pur non ricorrendo gli estremi dell'art. 395 c.p.c.. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli art. 2901 e 2740 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.. Poiché, infatti, l'"eventus damni" era da considerare fuori discussione ed al riguardo era comunque preclusa ogni nuova indagine, la Corte d'appello di Messina avrebbe dovuto riconoscere il danno richiesto dal concludente, essendo sufficiente in tema di revocatoria la menomazione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., o il pericolo o l'incertezza per la realizzazione del diritto dei creditori - ciò che nella specie sarebbe appunto avvenuto a seguito della dichiarazione di fallimento di AL FI - o ancora essendo sufficiente che l'atto di disposizione patrimoniale sia idoneo a rendere più difficile l'esecuzione coattiva del credito.
Con il quarto motivo, infine, egli ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. ed illogicità della motivazione, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. È ben vero, infatti, che secondo il costante insegnamento di questa Corte il principio di diritto enunciato in caso di annullamento con rinvio, a norma dell'art. 384 c.p.c., vincola il giudice di rinvio non solo alla regola con esso affermato, ma con riguardo a tutte le questioni costituenti il presupposto necessario ed inderogabile della pronuncia di annullamento, sia prospettate dalle parti, sia rilevabili d'ufficio, il riesame delle quali finirebbe per porre nel nulla o per limitare gli effetti della pronuncia della SS che, disponendo il rinvio, fissa il principio di diritto non in via meramente astratta, ma agli effetti della concreta decisione della lite (così, tra le altre, Cass. 3 agosto 2002, n. 11650; Cass. 21 aprile 2002, n. 5217; Cass. 16 agosto 2001, n. 11144; Cass. 24 luglio 2001, n. 10037;
Cass. 10 giugno 2000, n. 7279); ma nel caso in esame la Corte d'appello di Messina non si è discostata da tale insegnamento. Invero il MU, con il secondo motivo del precedente ricorso per SS, aveva dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 232 c.p.c. in relazione all'art. 116 c.p.c., nonché omessa motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., e con il terzo motivo aveva dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2700 c.c., nonché omesso esame di fatti decisivi in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Più specificamente (secondo motivo) egli aveva lamentato che, non essendosi il legale rappresentante della C.I.S. s.p.a. e la FI presentate all'udienza per rendere l'interrogatorio formale loro deferito, la Corte di merito non avesse opportunamente apprezzato la condotta processuale delle convenute al fine della prova della situazione dedotta;
e richiamandosi al disposto dell'art. 2901 c.c. aveva fatto poi rilevare (terzo motivo) che il presupposto soggettivo dell'azione proposta non fosse da individuare - come aveva ritenuto la Corte di merito - nella "partecipatio fraudis", bastando la semplice consapevolezza da parte della C.I.S. s.p.a. di ledere il diritto di esso MU, e ciò sul presupposto che il credito risarcitorio derivante dalla mancata esecuzione del contratto di vendita potesse costituire oggetto di tutela ex art. 2901 c.c.. La Corte di SS, mentre ha ritenuto che la mancata presentazione delle convenute a rendere l'interrogatorio non era rilevante ai fini della prova della simulazione, dal momento che la relativa domanda era stata respinta dalla Corte d'appello di Catania per altre assorbenti ragioni, ha ritenuto, invece, fondata la doglianza formulata dal MU ai fini della valutazione dei presupposti dell'azione revocatoria ordinaria;
e, in relazione a ciò, ha accolto "per quanto di ragione" il secondo ed il terzo motivo.
Il principio di diritto cui il giudice di rinvio era vincolato dall'accoglimento - nei limiti indicati - del secondo e del terzo motivo di ricorso, comportava, dunque, che non fosse più possibile rimettere in discussione l'esistenza del credito del MU nella misura accertata, ne' che l'elemento soggettivo rilevante ai fini dell'azione revocatoria da lui proposta fosse da valutare con riguardo alla mera consapevolezza della C.I.S. s.p.a. (terzo acquirente) del pregiudizio arrecato con l'atto dispositivo alle ragioni del creditore alienante, ne' infine che la mancata presentazione delle convenute a rendere l'interrogatorio formale potesse essere apprezzato, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., ai fini della prova di tale consapevolezza. Ma in nessun modo può ritenersi che il giudice del rinvio fosse vincolato - per effetto dell'accoglimento del ricorso a ritenere sussistente anche l'elemento oggettivo dell'"eventus damni", dal momento che l'esistenza di tale elemento non costituiva un presupposto di fatto necessario ne' una premessa logico - giuridica inderogabile della regola enunciata dalla Corte con la sentenza di annullamento. La Corte di SS si occupò, infatti, di uno soltanto degli elementi costitutivi della fattispecie delineata dall'art. 2901 c.c.; ne' avrebbe potuto fare diversamente, dal momento che la questione relativa all'"eventus damni" in nessun modo era stata devoluta al suo esame. L'affermazione del principio che ai fini dell'elemento soggettivo fosse sufficiente la mera consapevolezza di menomare la garanzia patrimoniale del creditore, non implica - d'altra parte - che la sussistenza dell'"eventus damni" dovesse considerasi come pacifica o come già definitivamente accertata in sede di merito, con la conseguenza che deve escludersi la sussistenza del giudicato implicito dedotto dal ricorrente, il giudicato implicito potendosi ritenere formato solo quando tra la questione risolta espressamente e quella che si vuole risolta implicitamente sussista non soltanto un rapporto di causa ad effetto, ma un nesso di dipendenza così indissolubile da non potersi decidere l'una senza aver prima deciso l'altra (Cass. 15 luglio 2002, n. 10252). Deve escludersi, del pari, l'esistenza del giudicato interno che il ricorrente assume essersi formato in conseguenza della mancata proposizione di appello incidentale condizionato, prima, e di ricorso incidentale condizionato, dopo. La questione relativa all'"eventus damni", invero, ha costituito oggetto di esame per la prima volta solo in sede di giudizio di rinvio, posto che il Tribunale di Catania aveva rigettato tutte le domande proposte dal MU (ivi compresa la domanda revocatoria) avendo escluso "a monte" il verificarsi della condizione cui era subordinato l'obbligo delle FI di pervenire alla stipulazione del contratto definitivo, mentre la Corte d'appello di Catania, riformando parzialmente la sentenza di primo grado ed accogliendo la domanda di risarcimento del danno, aveva respinto quella revocatoria per ritenuta insussistenza del "consilium fraudis", profilo al quale aveva limitato il proprio esame senza scendere a quello dell'"eventus damni". Trattandosi, pertanto, di questione non esaminata (e non riconducibile, per quanto osservato, al novero di quelle costituenti il presupposto logico- giuridico necessario delle questioni decise), l'eventuale accoglimento dell'appello, prima, e del ricorso per SS, poi, proposti dal SU non poteva impedirne la possibilità di esame nel giudizio di rinvio.
3. Merita, invece, accoglimento il secondo motivo di ricorso. È principio consolidato, infatti, che la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura non già come atto di impugnazione, ma come attività di impulso processuale volta a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata e, come tale, instaura un processo chiuso nel quale è alle parti preclusa ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni e prove (fatto salvo il giuramento decisorio), nonché di formulare conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessaria dalle statuizioni della sentenza di SS (cfr., tra le altre, Cass. 6 luglio 2002, n. 9843; Cass. 6 aprile 2001, n. 5149; Cass. 16 settembre 2000, n. 12276, con esplicito riferimento alla produzione di nuovi documenti). Nel giudizio di rinvio il giudice può prendere in considerazione fatti nuovi incidenti sulla posizione delle parti e sulle loro pretese, senza con ciò violare il divieto di esaminare punti non prospettati nelle precedenti fasi, solo se essi consistano in fatti impeditivi, modificativi o estintivi intervenuti in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle pregresse fasi processuali (Cass. 10 febbraio 2001, n. 1917). Nella specie, la Corte d'appello di Messina, occupandosi del profilo relativo all'"eventus damni", ha tenuto conto di documenti (relazioni del notaio Dott. Saggio relative alla consistenza del patrimonio immobiliare delle sorelle FI) prodotti per la prima volta solo nel giudizio di rinvio, senza che essi potessero considerarsi resi necessari dalle statuizioni della sentenza della SS ne' inerenti a fatti impeditivi, modificativi o estintivi intervenuti in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle pregresse fasi processuali. Costituisce, invece, fatto nuovo, nel senso più sopra indicato, il documento relativo al deposito fiduciario effettuato dalle sorelle FI, successivamente alla sentenza 30 maggio - 19 dicembre 1996 di questa Corte, presso il notaio Fabrizio Grassi;
ma trattandosi di deposito avvenuto con l'incarico di riconsegnare il relativo libretto solo all'esito definitivo della procedura esecutiva n. 2237/94 pendente avanti al giudice dell'esecuzione di Catania a seguito del giudizio di pignoramento presso terzi instaurato dalla curatela del Fallimento di AL FI contro il MU e le sorelle FI in esecuzione della sentenza della corte d'appello di Catania del 22 ottobre/4 dicembre 1993, la novità del documento non ne comporta, di per sè, anche la rilevanza come fatto estintivo dell'obbligazione delle FI nei confronti del MU.
4. L'accoglimento del secondo motivo, comporta l'assorbimento del terzo e del quarto.
5. In relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio - anche ai fini delle spese - alla Corte d'appello di Reggio Calabria, la quale nel decidere si atterrà ai principi enunciati al punto 3 della presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo;
accoglie il secondo motivo;
dichiara assorbito il terzo ed il quarto motivo;
in relazione al motivo accolto cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Reggio Calabria anche ai fini delle spese. Così deciso in Roma, il 16 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2004