Sentenza 10 febbraio 2001
Massime • 1
Nel giudizio di rinvio il giudice può prendere in considerazione fatti nuovi incidenti sulla posizione delle parti e sulle loro pretese senza con ciò violare il divieto di esaminare punti non prospettati dalle parti nelle precedenti fasi a condizione che si tratti di fatti impeditivi, modificativi o estintivi intervenuti in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle pregresse fasi processuali. Ne consegue che nel giudizio in oggetto non sono esaminabili i documenti diretti a evidenziare la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti rispetto all'atto introduttivo del giudizio ma non rispetto al giudizio di legittimità antecedente allo stesso giudizio di rinvio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/02/2001, n. 1917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1917 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO A. MAIORANO - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS, Istituto Nazionale della Previdenza sociale, in persona del legale rappresentante, Presidente, prof. ing. Giovanni Billia, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n.17, presso gli avv. Clementina Pulii, Fabrizio Correra e Fabio Fonzo, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CENTRO REGIONALE DI INCREMENTO IPPICO, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, on. Ettore Pedretti, elettivamente domiciliato in Roma, via Bertoloni n. 35, presso l'avv. prof. Vittorio Biagetti, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente all'avv. prof. Alfeo Garini del Foro di Cremona;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Crema del 19 maggio-17 luglio 1998, n. 133 del 1998, RGAC 295 del 1997, cron. 1376;
Udita la relazione della casa svolta nella pubblica udienza del 21 novembre 2000 dal Relatore Cons. Dott. Camillo Filadoro;
Udito l'avv. Biagio Francesco Levato per delega avv. Biagetti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 17 dicembre 1990 al Pretore di Cremona, il Centro Regionale di Incremento Ippico di Crema proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal locale Pretore su richiesta dell'INPS, per omissioni contributive relative al periodo febbraio 1981-dicembre 1987, (oltre sanzioni aggiuntive e interessi). Il Pretore, per quanto ancora interessa, affermava che il controvalore della mensa doveva essere assoggettato a contribuzione e che dovevano considerarsi a tutti gli effetti dipendenti del Centro Ippico i soci della cooperativa G.I., in quanto gli stessi erano stati utilizzati non solo - come previsto - per la pulizia degli uffici e delle scuderie, ma anche in altre mansioni - senza alcun rapporto con la Cooperativa - e sempre sotto il controllo diretto dei responsabili del Centro, dal quale ricevevano macchinari ed attrezzature necessari per il lavoro (per cui erano applicabili le sanzioni di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 sul divieto di interposizione ed intermediazione di manodopera).
Con sentenza 22 settembre-21 ottobre 1993 il Tribunale di Cremona confermava, per la parte che ancora interessa, la decisione del primo giudice.
Avverso tale sentenza il Centro Ippico proponeva ricorso per cassazione.
Con sentenza 19 febbraio-6 agosto 1996 n. 7187, questa Corte cassava la decisione del Tribunale di Cremona, non avendo il Tribunale adeguatamente motivato in ordine all'esistenza di un obbligo di erogazione della indennità sostitutiva del servizio mensa in caso di mancata fruizione del servizio da parte del dipendente. Il valore dei pasti - secondo l'orientamento richiamato da questa Corte- non costituisce elemento integrativo della retribuzione, allorché il servizio mensa sia una agevolazione di carattere meramente assistenziale.
Analogamente per quanto riguarda i soci della Cooperativa G.I., avviati a lavori di pulizia presso il Centro Ippico, questa Corte rilevava che l'indagine non avrebbe dovuto riguardare tanto l'utilizzo di capitali, macchine ed attrezzature (secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della legge n. 1369 del 1960), ma piuttosto incentrarsi su altri parametri, come il contenuto delle mansioni affidate, l'esistenza di prestazioni di lavoro eccedenti quelle concordate tra Centro e Cooperativa, gli orari di lavoro seguiti, e - soprattutto - il tipo di ingerenza dei responsabili del Centro sulla gestione del personale inviato dalla Cooperativa. Il tipo di attività in prevalenza svolto (lavori di pulizia) non richiedeva, infatti, l'utilizzo di particolari macchine ed attrezzature.
Con sentenza 19 maggio-17 luglio 1998, il Tribunale di Crema - designato quale giudice di rinvio da questa Corte- rigettava le domande dell'INPS relative ai buoni pasto ed all'esistenza di una interposizione di manodopera vietata dalla legge n. 1369 del 1960. Preliminarmente, il Tribunale osservava che non era stato affatto provato che il Centro Ippico avesse effettivamente richiesto l'applicazione del condono di cui all'art. 4 del D.L. n. 6 del 1993. Doveva pertanto essere rigettata la richiesta dell'INPS di una pronuncia di cessazione della materia del contendere (per intervenuta applicazione del condono).
Nel merito, il Tribunale di Crema osservava che l'INPS non aveva provato l'esistenza di un obbligo di erogare l'indennità sostitutiva per il caso di mancato funzionamento del servizio mensa o di mancata fruizione dello stesso.
Ricordando che l'onere della prova era comunque a carico dell'Istituto, il Tribunale concludeva che l'omissione contributiva non poteva dirsi provata.
Quanto all'esistenza di appalto di manodopera vietato, il Tribunale ricordava che non si trattava di dipendenti, ma di soci di cooperativa utilizzati presso una azienda terza (il Centro Regionale di Incremento Ippico).
I giudici di appello, richiamando i principi di diritto enunciati da questa Corte nella sentenza n. 7187 del 1996, osservavano che non era significativo che i soci usassero eventualmente materiali di proprietà del Centro, dovendosi invece accertare se gli stessi seguissero le istruzioni impartite direttamente dai responsabili e dai dipendenti di questo (e pertanto non vi fosse alcun controllo del personale da parte della Cooperativa).
Tale indagine non era stata effettuata, non era stato approfondito l'esame della eventuale ingerenza del committente in ordine all'attività lavorativa dei soci della cooperativa e mancava comunque la prova della totale emarginazione della Cooperativa per quanto riguarda l'organizzazione di tale manodopera. Nonostante la presenza di alcuni indizi che potevano far apparire l'esistenza di un appalto di manodopera vietato, concludeva il giudice di rinvio, dovevano essere considerati prevalenti i forti elementi probatori di segno contrario.
Era risultato, ad esempio, che la Cooperativa avviava i propri soci anche presso altri committenti, quando essi non erano impegnati presso il Centro Ippico, il che di per sè dimostrava autonomia gestionale e organizzativa in capo ai dirigenti della Cooperativa. Avverso tale decisione propone ora ricorso l'INPS con un unico motivo.
Resiste il Centro Ippico con controricorso, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 codice di procedura civile, nonché dell'art.4 del decreto legge n. 6 del 1993, dell'art. 2697 del codice civile e dell'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, nonché
insufficienza e contraddittorietà di motivazione (art.360 nn.3 e 5 codice di procedura civile).
Premesso che il Centro Ippico aveva effettivamente dimostrato di aver presentato domanda di condono all'INPS, che era stata prodotta con l'atto di riassunzione davanti al Tribunale di Crema - secondo l'Istituto ricorrente - il giudice di rinvio avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere, considerando come non apposta la clausola di riserva contenuta nella domanda di condono. In linea del tutto subordinata, il ricorrente osserva che sarebbe stato onere del Centro dimostrare l'inesistenza della previsione di una indennità sostitutiva della mensa per i lavoratori che non usufruissero di tale servizio, onere, nella specie, non assolto dalla parte nel giudizio di rinvio.
Quanto alla violazione dell'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, contestando le conclusioni cui erano giunti i giudici di Crema, il ricorrente rileva che erano state ampiamente provate le ingerenze del Centro nella gestione della manodopera avviata dalla Cooperativa G.I. utilizzata - almeno in qualche caso - anche in mansioni diverse da quelle di pulizia.
Mancava sul punto qualsiasi valutazione delle emergenze processuali, essendosi i giudici di rinvio dilungati solo su riflessioni di carattere socio-statistico del tutto gratuite ed irrilevanti. Non era agevole, neppure, comprendere per quale motivo le dichiarazioni rese dai testimoni fossero state ritenute valide e piene prove per sostenere le tesi contrarie all'Istituto e non fossero state valutate sullo stesso piano quando contenenti elementi favorevoli alla tesi dell'Istituto (il giudice di rinvio aveva parlato al riguardo solo di "indizi").
osserva il Collegio. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. La domanda di condono era stata presentata dal Centro Regionale di Incremento Ippico sin dal marzo 1994, quindi dopo la decisione del Tribunale di Cremona, ma prima della proposizione del ricorso per cassazione (notificato in data 22 aprile 1994).
L'Istituto previdenziale, già prima della proposizione del ricorso per cassazione, era a conoscenza che il Centro Ippico aveva presentato domanda di condono con riserva di ripetizione. La mancata formulazione della suesposta eccezione in sede di legittimità, in cui l'INPS era, tra l'altro, regolarmente costituito, preclude allo stesso Istituto la possibilità di proporla nel giudizio di rinvio.
Come noto, il carattere particolare del giudizio di rinvio - che è un processo chiuso tendente ad una nuova statuizione (nell'ambito fissato dalla sentenza di cassazione) in sostituzione di quella cassata inibisce alle parti ogni nuova attività istruttoria od assertiva che non dipenda strettamente dalla statuizioni della Suprema Corte (Cass. S.U. 20 marzo 1992 n. 3520, v. anche Cass. n. 10409 del 1994). Nel giudizio di rinvio, il giudice può prendere in considerazione fatti nuovi incidenti sulla posizione delle parti e sulle loro pretese senza con ciò violare il divieto di esaminare punti non prospettati dalle parti nelle fasi precedenti, a condizione che si tratti di fatti impeditivi, estintivi o modificativi intervenuti in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle fasi pregresse del giudizio di merito (Cass. 15 gennaio 1990 n. 116). Tra l'altro, i documenti diretti ad evidenziare la cessazione della materia del contendere, per fatti sopravvenuti, tali da far venire meno l'interesse al ricorso, sono producibili, ai sensi dell'art. 372 codice di procedura civile, anche in sede di legittimità (Cass. 22
novembre 1994, n. 9867, v. anche Cass. n. 341 del 1986). In altre parole: l'Istituto resistente avrebbe dovuto eccepire davanti a questa Corte l'intervenuta cessazione della materia del contendere, sulla base della documentazione a proprie mani. Non avendo provveduto in tal senso, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere non è più proponibile nel successivo giudizio di rinvio, conseguente all'annullamento della sentenza impugnata, poiché in quest'ultimo giudizio non sono deducibili le questioni pregiudiziali e preliminari che avrebbero potuto dedursi in sede di legittimità e il giudice è tenuto a riesaminare la causa secondo l'impostazione fissata nella sentenza di annullamento. Va, comunque, rilevato che successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione è intervenuta una disposizione di legge che - in ogni caso - avrebbe consentito, anche nel caso di presentazione di istanza di condono con riserva, un accertamento negativo in fase contenziosa del credito azionato dall'INPS. (cfr. in questo senso Cass. 22 aprile 2000 n. 5311 e 18 settembre 1999 n. 8698). Stabilisce infatti l'art. 81, comma 9, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 (entrata in vigore successivamente alla presentazione del primo ricorso per cassazione): "Le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale, presentate ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e precedenti provvedimenti di legge sempre in materia di condono previdenziale, sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito. Per tali fattispecie sulle eventuali somme da rimborsare da parte degli Enti impositori, a seguito degli esiti del contenzioso, non sono comunque dovuti interessi". È ora possibile passare ad esaminare gli ulteriori profili dell'unico motivo di ricorso.
Quanto all'omissione contributiva relativa al controvalore della mensa, (pagg. 18-19 del ricorso), secondo il principio di diritto formulato da questa Corte "il Tribunale avrebbe dovuto decidere se l'erogazione dei buoni pasto rientrava nell'ipotesi di organizzazione di un servizio mensa aziendale liberamente utilizzabile dai lavoratori previo versamento di un contributo o se per i lavoratori che non usufruivano di detto beneficio, era prevista (o meno) una indennità sostitutiva".
Nella prima eventualità, infatti, secondo la pronuncia di annullamento con rinvio di questa Corte (n. 7187 del 1996), la natura retributiva del servizio mensa viene meno per la mancanza di corrispettività della relativa prestazione rispetto a quella lavorativa e di collegamento causale tra utilizzazione della mensa e lavoro prestato, sostituendosi ad esso un nesso meramente occasionale con il rapporto, condizionato dal comportamento facoltativo del singolo dipendente.
Non è ovviamente possibile porre in discussione i principi formulati con la sentenza di rinvio, neppure alla luce di mutamenti di giurisprudenza eventualmente intervenuti nel frattempo (v. ad esempio, Cass. 9 febbraio 1999 n. 1103, e - da ultimo - Cass. 17 febbraio 2000 n. 1767, 5 aprile 2000 n. 4234). Correttamente, pertanto, l'esame del giudice di rinvio si è incentrato sulla esistenza della previsione di una indennità sostitutiva in favore di tutti i lavoratori che non avessero possibilità o non volessero comunque usufruire del servizio mensa. Con un accertamento che sfugge a censure, perché logicamente motivato, il Tribunale di Crema ha effettuato l'indagine che era stata richiesta da questa Corte, concludendo per il difetto di qualsiasi prova in ordine all'esistenza di un indennità sostitutiva nell'ipotesi di mancata fruizione del servizio mensa. A tali conclusioni i giudici di rinvio sono giunti dopo alcune - esatte - premesse in diritto di carattere generale.
Il Tribunale ha, innanzitutto, osservato che la controversia traeva origine da un decreto ingiuntivo richiesto dall'Istituto previdenziale, opposto dal Centro Ippico, sottolineando che l'opposizione a decreto ingiuntivo, pur invertendo il rapporto processuale, non fa venir meno la posizione del creditore che deve provare, superata la fase monitoria, i fatti posti a fondamento della sua pretesa.
I giudici di Crema hanno esposto alcuni principi in ordine alla metodologia di indagine che deve essere seguita dalla pubblica amministrazione nei confronti del privato, al fine di evitare equivoci sulla ripartizione in giudizio dei relativi oneri probatori. Non può sostenersi - sottolinea, a tale proposito, la sentenza impugnata - che nei rapporti tra pubblica amministrazione e privati od altri enti, allorché vi sia un potere di controllo ed autoritativo dell'ente pubblico (che può applicare sanzioni ed ottenere ingiunzioni di pagamento sulla base di un accertamento unilaterale) ricada sul soggetto privato, o comunque sul soggetto sottoposto a controllo, l'onere di dimostrare che non vi è stata omissione contributiva (nel caso in esame dimostrando, ad esempio, che non era prevista l'erogazione di alcuna indennità sostitutiva). Il servizio mensa, infatti, non costituisce di per sè parte, della retribuzione ed occorre, quindi, stabilire il preciso nesso di corrispettività con la prestazione lavorativa sia verificando il riconoscimento di una indennità sostitutiva, sia accertando che non si tratti di un beneficio accessorio, concesso dal datore di lavoro e del tutto sganciato dalla retribuzione per le mansioni svolte. Il riconoscimento di una indennità sostitutiva costituisce, secondo le linee indicate dalla decisione di annullamento con rinvio di questa Corte, un presupposto dell'accertamento dell'INPS e deve essere provato dall'Istituto previdenziale. Pertanto, la mancata previsione dell'indennità sostitutiva non può essere configurata alla stregua di una eccezione a carico dell'impresa opponente. Dopo aver ricordato che, in mancanza dei suddetti accertamenti, l'indagine ispettiva dell'INPS doveva ritenersi incompleta ed insufficiente, il Tribunale concludeva per l'inesistenza della prova dell'omissione contributiva contestata.
Quanto alla terza dell'interposizione di manodopera vietata, questa Corte con la stessa sentenza n. 7187 del 1996, aveva rilevato un vizio di motivazione della decisione impugnata, sottolineando che il Tribunale di Cremona nella sentenza cassata:
- non spiegava sufficientemente la circostanza, che riteneva irrilevante, in base alla quale la Cooperativa G.I. fatturava al Centro regionale "il costo delle ore lavorate" che i "dipendenti" della stessa Cooperativa "le comunicavano". attribuendo al contrario a detta circostanza, aprioristicamente, il significato "che il rischio economico dell'attività svolta dai dipendenti della cooperativa non grava sulla stessa";
- non aveva dato - soprattutto - alcuna ragione in ordine all'osservanza - da parte dei "dipendenti" della Cooperativa - di un orario di lavoro ed al tipo di mansioni loro affidate, ne' aveva accertato un diretto vincolo di subordinazione rispetto al personale direttivo del Centro regionale.
Il giudice di rinvio ha motivato nuovamente in ordine a tutte queste circostanze: le censure formulate al riguardo dall'Istituto ricorrente sono infondate.
Con motivazione ampia il giudice di rinvio ha riesaminato tutto il materiale probatorio acquisito concludendo che gli elementi favorevoli alla tesi dell'INPS (orario di lavoro, direttive provenienti dai responsabili del Centro, attrezzature fornite in parte dallo stesso committente) non erano sufficienti - sul piano di - una valutazione globale del rapporto - a ritenere la sussistenza di un appalto di manodopera vietato.
Le censure formulate dall'INPS, per vizio di motivazione e violazione di norme di legge, tendono in realtà a proporre una diversa lettura di tutto il materiale probatorio acquisito: il che è inammissibile in questa sede.
Rientra, infatti, nei poteri del giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove e controllarne l~ attendibilità e la concludenza.
Tale apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se correttamente e adeguatamente motivato.
Ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, occorre che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso;
pur senza una esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non accolti, anche se allegati, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, a quelli utilizzati.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha preso in esame tutti gli elementi probatori acquisiti, valutandoli nel loro complesso, secondo le indicazioni contenute nella sentenza di annullamento di questa Corte.
Il Tribunale di Crema ha osservato che non è emersa in modo chiaro, l'esistenza di un vincolo di subordinazione diretta dei lavoratori (soci e non dipendenti della Cooperativa) nei confronti dei responsabili del Centro Ippico.
Doveva, inoltre, escludersi che la Cooperativa - per quanto riguardava l'organizzazione del lavoro dei propri soci - fosse stata totalmente emarginata e relegata al ruolo di mero intermediario. Era risultato, al contrario, che i soci erogavano la propria attività anche in favore di altri committenti: ciò - sottolinea il Tribunale di Crema - dimostra "l'autonomia organizzativa e gestionale della cooperativa di lavoro, che conservava il controllo sul rapporto favorendo l'interscambio tra i lavoratori e la collocazione delle prestazioni, contemporaneamente presso più committenti. In tale quadro, si spiega anche là modalità di pagamento, che avveniva attraverso fatturazione diretta da parte della cooperativa al centro - ippico e successiva erogazione del salario in busta paga. con applicazione dei contributi ... il rapporto - contrattuale, infatti, intercorreva tra ccoperativa e centro ippico ed il corrispettivo quindi veniva pagato in base a fattura, quale prezzo dell'appalto, mentre poi i soci conseguivano i frutti della loro cooperazione percependo parte degli utili".
Le ferie veniva comunicate dai soci direttamente alla Cooperativa, che provvedeva ad organizzare il servizio.
Quanto alle attrezzature, il Tribunale ha osservato che l'eventuale utilizzo di materiale in dotazione al Centro Ippico non era elemento rilevante, in considerazione del tipo di prestazioni offerte dai soci, di carattere prettamente manuale: in ogni caso, spesso venivano utilizzate attrezzature della cooperativa (come detersivi, stracci, scope, spazzolino e rastrelli).
Quanto alle disposizioni impartite dai responsabili del Centro, il Tribunale sottolineava la necessità di distinguere tra risultato globale del contratto di appalto (garantito dalla Cooperativa) e concrete esigenze di pulizia che, di volta in volta, potevano determinarsi all'interno del Centro. Sotto tale, limitato profilo, il giudice di rinvio considerava del tutto logica la prescrizione di compiti specifici direttamente da parte del soggetto giuridico che riceveva la prestazione.
Il Tribunale non riteneva sufficientemente provata l'adibizione dei soci a mansioni diverse da quelle indicate nel contratto (con l'unica eccezione della socia SS RA) ma osservava che tale circostanza, che tra l'altro non era stata sufficientemente approfondita, non era di per sè sufficiente a far ritenere la sussistenza di un appalto di manodopera vietato.
Quanto alla successiva assunzione diretta di alcuni dei soci da parte del Centro Ippico, infine, il Tribunale di Crema precisava che tale circostanza, lungi dall'assumere valenza di elemento indiziario a sostegno dell'assunto dell'INPS, dimostrava semplicemente come "la partecipazione a cooperative di lavoro possa più facilmente avviare ad una successiva stabile occupazione".
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2001