Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/02/2001, n. 1917
CASS
Sentenza 10 febbraio 2001

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Nel giudizio di rinvio il giudice può prendere in considerazione fatti nuovi incidenti sulla posizione delle parti e sulle loro pretese senza con ciò violare il divieto di esaminare punti non prospettati dalle parti nelle precedenti fasi a condizione che si tratti di fatti impeditivi, modificativi o estintivi intervenuti in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle pregresse fasi processuali. Ne consegue che nel giudizio in oggetto non sono esaminabili i documenti diretti a evidenziare la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti rispetto all'atto introduttivo del giudizio ma non rispetto al giudizio di legittimità antecedente allo stesso giudizio di rinvio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/02/2001, n. 1917
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1917
    Data del deposito : 10 febbraio 2001

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