Cass. pen., sez. III, sentenza 11/05/2010, n. 23761
CASS
Sentenza 11 maggio 2010

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Nel procedimento di esecuzione è "interessato" chiunque vanti una posizione giuridicamente tutelata sulla quale incide l'esecuzione della sentenza.(Nella specie la Corte ha ritenuto la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale organo deputato per legge a curare l'esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, legittimata a richiedere al giudice dell'esecuzione la revoca della confisca di un bene già considerata dai giudici europei in contrasto con l'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

Le sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo che dichiarano l'intervenuta violazione della Convenzione, pur non avendo effetti precettivi immediati, sono produttive di diritti ed obblighi nei confronti delle parti del giudizio, perché, da un lato, lo Stato è tenuto a conformarsi eliminando la violazione e, dall'altro, il cittadino coinvolto dalla violazione stessa ha diritto alla riparazione nella forma pecuniaria e/o specifica della "restitutio in integrum". (Nella specie il giudice dell'esecuzione, investito di richiesta di revoca di confisca disposta con sentenza irrevocabile sul presupposto dell'accertato contrasto con l'art. 7 della Convenzione, ne aveva pronunciato il rigetto motivando, tra l'altro, nel senso che la sentenza della Corte Europea imponeva allo Stato unicamente il risarcimento dei danni).

Commentario1

  • 1I controversi rapporti tra confisca per equivalente e fallimento:
    Enrico Basile · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo dell'ordinanza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. La pretesa dello Stato di confiscare beni nell'ambito di procedimenti penali è spesso destinata a confrontarsi con i contrapposti interessi di creditori che, sulle medesime res, vantano diritti o mere aspettative. Una peculiare situazione si configura in caso di fallimento, allorché l'imprenditore (individuale o collettivo) perde la disponibilità del compendio patrimoniale dell'impresa e nella gestione subentra il curatore, con il precipuo scopo di accertare lo stato passivo e liquidare l'attivo, per poi ripartirlo in ragione della par condicio creditorum. La pluralità di misure ablatorie penali …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 11/05/2010, n. 23761
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23761
Data del deposito : 11 maggio 2010

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