Sentenza 24 luglio 2001
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 384, primo comma cod. proc. civ., l'enunciazione del principio di diritto vincola sia il giudice di rinvio sia la stessa Corte di cassazione, nel senso che, qualora sia nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di rinvio, deve giudicare muovendo dal medesimo principio di diritto precedentemente enunciato e applicato da detto giudice, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della Corte; tale regola, peraltro, presuppone l'omogeneità delle situazioni devolute reiteratamente al giudizio di legittimità e non opera quando è sottoposto alla Corte un "thema decidendum" non affrontato in occasione del primo giudizio rescindente o quando sopravvenga un fatto estintivo o modificativo del diritto fatto valere afferente a un profilo non affrontato in precedenza dai giudici di merito ed esulante dal "decisum" del giudizio rescindente (nella specie, nell'ambito di una controversia avente ad oggetto la costituzione di una rendita INAIL, la prima sentenza di rinvio aveva demandato al giudice di merito l'accertamento del "dies a quo" di decorrenza della prescrizione mentre impregiudicato era rimasto il tema del concreto verificarsi della prescrizione e della valenza di vari atti interruttivi; avendo il giudice di rinvio ritenuto preclusa l'indagine sull'assoggettamento della prescrizione alle ordinarie cause interruttive, la S.C. ha nuovamente cassato con rinvio per un riesame dell'intero tema della prescrizione, esclusa la sua decorrenza, alla luce dei più recenti principi affermati in materia).
Commentari • 6
- 1. Verso la riforma del processo tributario: il “rinvio pregiudiziale” ed il ricorso del P.G. nell’interesse della legge di Luigi SalvatoLuigi Salvato · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
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di Luigi Salvato Sommario: 1. Premessa - 2. L'efficienza del processo tra riforme organizzative e procedurali - 3. Il rinvio pregiudiziale come strumento deflattivo: la riforma in ambito civile e tributario e l'esperienza francese - 3.1. L'efficacia del principio di diritto enunciato in sede di rinvio pregiudiziale - 4. Il ricorso del P.G. nell'interesse della legge in materia tributaria. 1. Premessa Non appena è stata acquisita la consapevolezza della dirompenza degli effetti negativi della pandemia da Covid-19, si è levato l'auspicio che la «grande crisi economica» (e non solo) da questa innescata preludesse, come in cicli storici precedenti, ad un grande sviluppo per quei Paesi in …
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di Luigi Salvato Sommario: 1. Premessa - 2. L'efficienza del processo tra riforme organizzative e procedurali - 3. Il rinvio pregiudiziale come strumento deflattivo: la riforma in ambito civile e tributario e l'esperienza francese - 3.1. L'efficacia del principio di diritto enunciato in sede di rinvio pregiudiziale - 4. Il ricorso del P.G. nell'interesse della legge in materia tributaria. 1. Premessa Non appena è stata acquisita la consapevolezza della dirompenza degli effetti negativi della pandemia da Covid-19, si è levato l'auspicio che la «grande crisi economica» (e non solo) da questa innescata preludesse, come in cicli storici precedenti, ad un grande sviluppo per quei Paesi in …
Leggi di più… - 4. Sentenza Cassazione Civile n. 5943 del 23https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 23/02/2022, (ud. 09/02/2022, dep. 23/02/2022), n.5943 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MOCCI Mauro – Presidente – Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere – Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere – Dott. MONDINI Antonio – Consigliere – Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 20870-2020 proposto da: FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FABRIZIO DRAGO; – ricorrente – contro …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2001, n. 10037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10037 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - rel. Consigliere -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IA IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCORA 18-20, presso l'Ufficio Legale del Patronato A.C.L.I., rappresentato e difeso dall'avvocato STRAZZIARI LUCIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRÀ, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 19/99 del Tribunale di MODENA, depositata il 19/03/99 R.G.N. 170/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito l'Avvocato RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto di entrambi motivi del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 7.12.1988 CI NO adiva il Pretore di Bologna per l'accertamento della causa o della occasione di lavoro relative ad infortunio subito in data 30 gennaio 1985 alle dipendenze della Ditta I.V.E.C.O., e per la condanna dell'I.N.A.I.L. alla costituzione della rendita in suo favore.
Resistente il convenuto, che eccepiva la prescrizione della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 112 T.U. n. 1124/65, il giudice adito respingeva la domanda con sentenza del 9 aprile 1990, confermata, all'esito dell'appello del soccombente, dal Tribunale del luogo con decisione dell'1 febbraio 1991. La Suprema Corte, investita del ricorso del CI ed in accoglimento dello stesso, cassava la pronuncia impugnata, rinviando in sede rescissoria al Tribunale di Modena per l'accertamento del dies a quo della, prescrizione, in relazione non alla semplice configurazione clinica della lesione subita dal dipendente, ma in rapporto alla oggettiva apprezzabilità del superamento della soglia minima indennizzabile.
Il giudice di rinvio, espletata C.T.U., rigettava l'appello avverso la decisione pretorile con sentenza del 19 marzo 1999, ritenendo che il dies a quo di decorrenza della prescrizione fosse da individuare al momento dell'infortunio, sicché la stessa si era già verificata all'atto della domanda giudiziale (30 gennaio 1985 - 7 dicembre 1988) e che, attesi i limiti del rinvio, nessuna indagine andava effettuata circa l'eventuale assoggettamento della prescrizione alle ordinarie cause interruttive.
Avverso tale sentenza il CI ha proposto ricorso per cassazione, ancorandolo a due motivi;
resiste l'Istituto con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 T.U. 30.6.1965, n. 1124, con riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5, Cod. Proc. Civile e conseguente erronea e contraddittoria motivazione.
Deduce che il Tribunale ha errato nel pervenire alle conclusioni per cui è doglianza, in quanto, sentendosi vincolato al principio di diritto enunciato da questa Suprema Corte in sede rescindente circa l'accertamento della decorrenza del dies a quo della prescrizione, ha ritenuto di non dover affrontare il tema della interruzione della stessa, atteso che il presupposto logico del rinvio al fine di valutare il decorso della prescrizione, come disciplinata dall'art. 112 T.U. citato, non coinvolgeva l'argomento correlato ad atti interruttivi della stessa, diversi dalla domanda giudiziale, non contemplati dalla predetta normativa;
laddove la pronuncia di legittimità non aveva posto alcun limite di indagine al riguardo e l'orientamento recente, ormai consolidatosi sul punto, aveva riconosciuto la valenza interruttiva di tutti gli atti come tali ritenuti in generale dalla comune disciplina codicistica. Il motivo è fondato.
Dalla sentenza n. 11573/93, cui fa riferimento quanto all'oggetto del rescissorio demandatogli il Tribunale di Modena, si evince inequivocamente che la Suprema Corte non ha affrontato il thema decidendum attuale, atteso che lo stesso non era stato portato al suo vaglio di legittimità, ma ha circoscritto doverosamente l'indagine all'ambito della individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione, fissandolo non al momento della semplice configurazione clinica della lesione ritenuta a base della domanda di rendita, bensì all'epoca del verificarsi dei postumi consolidati indennizzabili;
da intendere come effetti anatomici o funzionali della lesione, solo questi ultimi avendo valenze di accertamento tecnico obiettivo soprattutto ai fini della indagine sul grado di indennizzabilità, che deve obbedire a regole e criteri medico - legali, non sempre coincidenti con la diagnosi clinica, ospedaliera o diversa, alle necessità della quale quelle regole e quei criteri sono estranei.
Di guisa che, ribadito che il principio di diritto enunciato da questa Corte n sede rescindente non concerne l'intero corso della prescrizione, ne' per implicito le varie situazioni che ne possano ostacolare la decorrenza in termini di normale scorrimento del termine, ne derivano alcune peculiari conseguenze incidenti sul thema decidendum attuale.
Anzitutto, e contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, non è applicabile nella specie la regola iuris secondo la quale, a norma dell'art. 384, primo comma, Cod. Proc. la enunciazione del principio di diritto viriccia il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi anche se nel frattempo sono intervenuti mutamenti in seno alla giurisprudenza di legittimità, e del pari la Corte di Cassazione nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunciata dal giudice del merito, deve giudicare muovendo dal medesimo principio di diritto precedentemente enunciato ed applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte (Cass. n. 12701 - 1999). Giacché tale regola iuris presuppone la omogeneità delle situazioni devolute reiteratamente al giudizio di legittimità nell'ambito dello stesso procedimento, e non ricosi alla Corte concernenti un diverso thema decidendum non affrontato in precedenza in occasione del primo giudizio rescindente, come invece verificatosi nella specie, ne' espletando, d'altronde, efficacia il medesimo principio di diritto in ipotesi di sopravvenienza, nel corso del giudizio, di un fatto estintivo o modificativo del diritto dedotto in causa, qualora siffatta nuova situazione afferisca ad un thema decidendum non affrontato in precedenza dai giudici di merito, non portato per l'effetto al vaglio della Suprema Corte, e pertanto del tutto esulante del decisum del rescindente, ne' ad esso necessariamente correlato. In secondo luogo, e quale obbligata conseguenza dei rilievi esposti, appare di tutta evidenza che, in tal modo delimitati l'ambito ed i profili contenutistici della sentenza di rincio, il Tribunale, affrontato e risolto l'unico quesito demandatogli, non poteva dare per risolta tutta la tematica della prescrizione, come prospettata dall'appellante sin dall'inizio e ribadita nel giudizio di rinvio, ritenendo la stessa ormai verificatasi sull'erroneo assunto del decisum di legittimità al riguardo presupposto, in applicazione del principio, superato, della unicità dell'atto interruttivo con riferimento alla domanda ex art. 112 T.U. citato, quando invece, sulla base delle considerazioni che precedono, in sede rescissoria occorreva affrontare in rivisitazione l'intero problema della prescrizione, alla luce dei recenti principi al riguardo enunciati da questa Suprema Corte, dopo aver dato risposta all'unico quesito circa la decorrenza della stessa. Si doveva palesemente innestare dunque, a questo punto, la intera problematica relativa al concreto verificarsi della prescrizione, in ordine alla quale i giudici di merito avrebbero dovuto effettuare una rigorosa indagine volta ad accertare, partendo dal dies a quo come sopra fissato, la valenza interruttiva di taluni atti di parte interessata, quali la domanda amministrativa, il ricorso correlato alla reiezione della stessa, la visita collegiale disposta in conseguenza, in applicazione del recente orientamento di questa Suprema Corte, ben noto al Tribunale (v. pag. 4 della sentenza), secondo il quale l'art. 112 T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), nello stabilire che l'azione per conseguire le prestazioni assicurative "si prescrive nel termine di tre anni", fa riferimento al concetto di prescrizione in senso proprio, quale accolto dalla disciplina generale del Codice Civile, le cui regole, comprese quelle sulla interruzione, sono perciò applicabili, in mancanza di una espressa ed univoca volontà contraria del legislatore, anche alla prescrizione, non può essere assoggettata ad una disciplina diversa, tale fa trasformarla in decadenza (cfr., ex plurimis: Cass. b. 516/98; Sez. Un. 783/1999). Siffatto accertamento, per quanto detto, non è stato effettuato, ed a tali principi il Tribunale non si è adeguato, sicché il motivo di impugnazione in esame va accolto, assorbita la seconda censura afferente alla conoscibilità da parte del CI della misura indennizzabile dei postumi, e per l'effetto la sentenza va cassata, con rinvio, per il nuovo esame ed anche per la statuizione sulle spese relative al presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Bologna, la quale, nel portare la indagine demandatale, applicherà i richiamati principi di diritto.
P.Q.M.
La Corte;
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, per il nuovo esame ed anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2001