Sentenza 7 febbraio 2013
Massime • 1
In materia di patteggiamento, l'istanza di applicazione di pena rispettosa dei limiti consentiti prima della modifica dell'art. 444 cod. proc. pen. è proponibile nei termini prolungati previsti dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 5 legge n. 134 del 2003.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/02/2013, n. 16285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16285 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 07/02/2013
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 404
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 21862/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
US IO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 27/09/2011 della Corte d'Appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Zaza Carlo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Mura Antonio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio delle sentenze di primo e secondo grado con trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria;
udito per la parte civile l'avv. Calabrese Francesco in sostituzione dell'avv. Iaria Giacomo, che si è riportato alle conclusioni depositate.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 13/01/2004, con la quale US IO veniva ritenuto responsabile del reato di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216, commesso quale amministratore della Beton Bonifiche
s.coop.r.l., dichiarata fallita in Reggio Calabria il 21/12/1999, sottraendo la documentazione contabile relativa agli anni dal 1997 al 1999, e condannato alla pena di anni due di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile. L'imputato ricorrente deduce, sul rigetto della richiesta concordata di applicazione della pena di anni uno e mesi quattro di reclusione formulata alla prima udienza dibattimentale in primo grado, violazione di legge nella ritenuta intempestività dell'istanza per l'impossibilità di applicare al caso di specie la disciplina transitoria di cui alla L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 5, che in relazione all'innalzamento del limite massimo della pena applicabile previsto dalla stessa legge consentiva la presentazione della richiesta nei dibattimenti in corso, per essere detta disciplina riferibile alle sole richieste non proponibili secondo la normativa previgente in quanto aventi ad oggetto l'applicazione di una pena superiore al precedente limite di anni due. Il ricorrente osserva che la norma transitoria non faceva riferimento ad alcun limite di pena per la possibilità di presentare l'istanza alla prima udienza dibattimentale successiva all'entrata in vigore della legge, e che tanto trova giustificazione anche per le richieste di applicazione di pena compresa nei due anni, già precedentemente proponibili, in considerazione dell'estensione dell'ambito di applicabilità delle pene sostitutive, prevista dall'art. 4 della stessa legge. Il ricorrente deduce altresì mancanza di motivazione sull'affermazione di responsabilità in ordine alla comunque effettuata ricostruzione del volume d'affari della fallita ed alla sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice. Lamenta infine violazione di legge nella ritenuta previsione della durata delle pene accessorie nella misura fissa di anni dieci e non in misura pari alla pena principale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Fondato ed assorbente è il motivo di ricorso relativo al rigetto della richiesta concordata di applicazione della pena. La L. n. 134 del 2003, art. 5, nello stabilire una disciplina transitoria rispetto alla modifica apportata dalla stessa legge all'art. 444 cod. pen. con la rideterminazione, ad esclusione dei procedimenti per determinati reati, del limite massimo della pena detentiva applicabile su accordo delle parti in anni cinque anziché due di reclusione, prevede che le parti possano proporre la richiesta di applicazione della pena anche nei procedimenti in corso in fase dibattimentale alla data di entrata in vigore della legge citata, per i quali è pertanto superato il limite ordinario fissato dall'art.446 c.p.p., comma 1, pur laddove l'applicazione della pena sia stata già precedentemente richiesta con il dissenso del pubblico ministero ovvero, in quanto concorde, rigettata dal giudice.
Come osservato dal ricorrente, e come del resto evidente dalla lettura della norma, quest'ultima non condiziona la praticabilità del rito alternativo oltre il termine ordinario all'essere richiesta l'applicazione di una pena superiore al limite massimo previsto dalla legge previgente, e quindi precedentemente non consentita. Questa Corte ha già avuto modo di osservare che, se una ratio riferita alla consueta funzione delle normative transitorie potrebbe far ritenere implicita una siffatta limitazione, quest'ultima incontra nella norma un dato letterale assolutamente contrastante, ossia la previsione della riproponibilità di una richiesta di applicazione di pena precedentemente non assentita o comunque rigettata;
richiesta che, per l'epoca in cui la norma stessa assume essere stata per la prima volta avanzata, non poteva che avere ad oggetto l'applicazione di una pena ricompresa nei limiti in precedenza imposti. Il significato inequivoco di questo argomento letterale porta dunque alla conclusione della proponibilità, nei termini prolungati previsti dalla disciplina transitoria, anche di una richiesta di applicazione di una pena rispettosa dei limiti consentiti prima della modifica dell'art. 444 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 21737 del 16/03/2005, Cincolà, Rv. 231984). Il ricorrente individua peraltro un elemento che rende quanto meno non irragionevole la previsione di tale facoltà rispetto alla possibilità di chiedere, all'interno dei termini quantitativi indicati dalla normativa precedente, l'applicazione di pene sostitutive nei più ampi limiti previsti dall'art. 4 della stessa legge citata.
Il rigetto della richiesta di applicazione di pena in esame, sul presupposto della sua tardività, era pertanto ingiustificato. L'accoglimento del ricorso sul punto comporta l'annullamento della sentenza d'appello impugnata, ma non anche di quella di primo grado. L'art. 448 c.p.p., comma 1, quarto periodo consente infatti anche al giudice dell'impugnazione di pronunciare sentenza di applicazione di pena laddove ritenga ingiustificato il rigetto della relativa richiesta proposta nelle fasi precedenti, attribuendogli in materia poteri analoghi a quelli del giudice di primo grado (Sez. 4, n. 11319 dell'11/11/1997, Iebba, Rv. 210099; Sez. 5, n. 26799 del 14/12/2004 (20/07/2005), Mascani, Rv. 232283). La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra Sezione della stessa Corte d'Appello di Reggio Calabria per un nuovo esame comprendente anche la valutazione della richiesta di applicazione di pena, rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'Appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2013