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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 576/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FINOCCHIARO TI, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5365/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Europa Indirizzo_1 AN CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250008554668000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250008554668000 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 217/2026 depositato il
27/01/2026 Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente si riporta agli scritti difensivi evidenziando altresì l'irregolarità della notifica attesa la mancanza della cartolina CAN.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato, Ricorrente_1 proponeva opposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e della Regione Calabria avverso la cartella di pagamento n.
09420250008554668000 notificata a mezzo servizio postale il 27/05/2025, del complessivo importo di Euro 340,18, per tassa automobilistica anni 2020 e 2022, in relazione ai veicoli targati Targa_1
Deduceva l'istante l'illegittimità di detto atto per omessa notifica degli atti prodromici la cartella e per maturata prescrizione per l'anno 2020.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la Regione Calabria, insistendo per l'infondatezza della spiegata opposizione.
All'odierna udienza pubblica di trattazione, presente il solo ricorrente, la controversia veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso è infondato e va, perciò, respinto.
Relativamente alla tassa automobilistica anno 2020, risulta, per tabulas, l'avvenuta notifica alla parte dell'avviso di accertamento n. 4458291, del 13.12.2022, ad essa propedeutico, perfezionatasi, in data
24.6.2023, mediante ricezione da parte di Nominativo_2, coniuge convivente.
Orbene, ove la consegna del piego raccomandato sia avvenuta a mani di un familiare convivente con il destinatario, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza dello stesso, restando irrilevante (anche) ogni indagine sulla riconducibilità del luogo di detta consegna fra quelli indicati dall'art. 139 c.p.c., in quanto il problema della identificazione del luogo ove è stata eseguita la notificazione rimane assorbito dalla dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell'atto, con la conseguente irrilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire.
Va chiarito che, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., la qualità di persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto impositivo si presume “iuris tantum” dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo al destinatario, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità suindicate (Cass. n. 27587 del 2018).
Se il destinatario (non consegnatario dell'atto) intende contestare la regolarità della notifica effettuata a chi si sia dichiarato quale persona di famiglia addetta alla casa o all'impresa deve fornire la prova contraria e, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità suindicate”.
Acclarata la regolarità della procedura notificatoria, non sono maturati, nella presente vicenda, gli invocati termini decadenziali e prescrizionali del tributo, essendo stato detto avviso notificato entro il termine del terzo anno successivo alla scadenza dell'annualità di riferimento e la cartella notificata entro il triennio successivo da tale momento decorrente.
Ad analoghe conclusioni devesi giungere, poi, relativamente alla tassa automobilistica per l'anno 2022. In merito, va affrontata la questione della legittimità della notifica di una cartella di pagamento per il bollo auto senza notifica del previo avviso di accertamento ovvero se il bollo possa essere direttamente “riscosso” tramite diretta iscrizione a ruolo, quindi senza previa notifica dell'accertamento.
Ebbene, il D.Lgs. n. 472/1997 prevede espressamente che le Regioni possano procedere all'iscrizione a ruolo della tassa automobilistica senza una precedente contestazione, con indicazione degli anni in cui tale attività può avvenire, solo nell'ipotesi in cui vi sia una normativa locale che lo preveda;
diversamente, la cartella esattoriale senza preavviso è illegittima (sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo
Grado della Lombardia n. 4382/2025 del 11/11/2022).
Nella specie, occorre prendere atto che vi è una legge regionale che prevede l'accertamento automatizzato con contestuale iscrizione a ruolo, stabilendo la Legge Regione Calabria n. 56/2023, all'art. 6: “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”.
Di seguito quanto previsto nella Relazione descrittiva: “In linea con la normativa già adottata in altre Regioni
e con gli assunti giurisprudenziali della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, nell'ottica di rendere più efficace la riscossione, di ridurre i costi ed i tempi dell'attività complessiva di recupero, garantendo altresì un più rapido aggiornamento degli archivi tributari, con l'art. 6 del disegno di legge in esame si consente che le sanzioni e gli interessi dovuti per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardo nel versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, possano essere irrogati mediante diretta iscrizione a ruolo, senza previa contestazione. La proposta, in armonia con lo "spirito" del sistema tributario dello Stato, che, nel tempo, è stato interessato da una tendenziale unificazione delle fasi di accertamento e riscossione, non andrà a ledere in alcun modo i diritti del contribuente, in quanto la cartella esattoriale, in aderenza alla vigente normativa tributaria nazionale, conterrà tutti gli elementi attualmente contenuti negli avvisi Relazione alla legge di stabilità regionale anno 2024 di accertamento e, anzi, la acclarata maggiore reattività del debitore alla ricezione della cartella esattoriale permetterà la rapida definizione della posizione tributaria non solo con il pagamento (anche agevolato tramite l'accesso diretto alla rateizzazione concessa dall'Agente della riscossione, ai sensi dell'art.19 del DPR 602/73), ma anche, qualora l'importo richiesto non sia effettivamente dovuto, con la regolarizzazione della stessa in seguito al riesame, in autotutela, richiesto dal contribuente”.
Tale normativa, dunque, autorizza la Regione Calabria ad irrogare le sanzioni direttamente con l'iscrizione a ruolo, senza previa contestazione.
Ne consegue che l'ente ha il potere, in questo caso, di eliminare la previa notifica dell'accertamento fiscale per omesso versamento del bollo auto e procedere, in automatico, alla notifica della cartella esattoriale né la illegittimità dell'iscrizione a ruolo può farsi discendere dal fatto che la legge regionale in parola è stata emanata in epoca successiva all'insorgenza dell'obbligo del pagamento, posto che l'attività di riscossione del tributo è governata dalla legge vigente nel tempo in cui è posta in essere. Quanto al dedotto profilo motivazionale concernente il calcolo degli interessi, va osservato che, poiché il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato ex lege (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20), risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica, è sufficiente il riferimento all'atto impositivo da cui scaturisce il debito di imposta.
Il ricorso va, dunque, respinto, da ciò discendendo, in regime di spese di lite, la condanna della soccombente parte ricorrente alla rifusione delle stesse in favore delle controparti, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione
e della Regione Calabria delle spese di lite, liquidate cadauno in complessivi Euro 250,00, oltre accessori di legge. Reggio Calabria, il 26.1.2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FINOCCHIARO TI, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5365/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Europa Indirizzo_1 AN CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250008554668000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250008554668000 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 217/2026 depositato il
27/01/2026 Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente si riporta agli scritti difensivi evidenziando altresì l'irregolarità della notifica attesa la mancanza della cartolina CAN.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato, Ricorrente_1 proponeva opposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e della Regione Calabria avverso la cartella di pagamento n.
09420250008554668000 notificata a mezzo servizio postale il 27/05/2025, del complessivo importo di Euro 340,18, per tassa automobilistica anni 2020 e 2022, in relazione ai veicoli targati Targa_1
Deduceva l'istante l'illegittimità di detto atto per omessa notifica degli atti prodromici la cartella e per maturata prescrizione per l'anno 2020.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la Regione Calabria, insistendo per l'infondatezza della spiegata opposizione.
All'odierna udienza pubblica di trattazione, presente il solo ricorrente, la controversia veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso è infondato e va, perciò, respinto.
Relativamente alla tassa automobilistica anno 2020, risulta, per tabulas, l'avvenuta notifica alla parte dell'avviso di accertamento n. 4458291, del 13.12.2022, ad essa propedeutico, perfezionatasi, in data
24.6.2023, mediante ricezione da parte di Nominativo_2, coniuge convivente.
Orbene, ove la consegna del piego raccomandato sia avvenuta a mani di un familiare convivente con il destinatario, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza dello stesso, restando irrilevante (anche) ogni indagine sulla riconducibilità del luogo di detta consegna fra quelli indicati dall'art. 139 c.p.c., in quanto il problema della identificazione del luogo ove è stata eseguita la notificazione rimane assorbito dalla dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell'atto, con la conseguente irrilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire.
Va chiarito che, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., la qualità di persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto impositivo si presume “iuris tantum” dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo al destinatario, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità suindicate (Cass. n. 27587 del 2018).
Se il destinatario (non consegnatario dell'atto) intende contestare la regolarità della notifica effettuata a chi si sia dichiarato quale persona di famiglia addetta alla casa o all'impresa deve fornire la prova contraria e, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità suindicate”.
Acclarata la regolarità della procedura notificatoria, non sono maturati, nella presente vicenda, gli invocati termini decadenziali e prescrizionali del tributo, essendo stato detto avviso notificato entro il termine del terzo anno successivo alla scadenza dell'annualità di riferimento e la cartella notificata entro il triennio successivo da tale momento decorrente.
Ad analoghe conclusioni devesi giungere, poi, relativamente alla tassa automobilistica per l'anno 2022. In merito, va affrontata la questione della legittimità della notifica di una cartella di pagamento per il bollo auto senza notifica del previo avviso di accertamento ovvero se il bollo possa essere direttamente “riscosso” tramite diretta iscrizione a ruolo, quindi senza previa notifica dell'accertamento.
Ebbene, il D.Lgs. n. 472/1997 prevede espressamente che le Regioni possano procedere all'iscrizione a ruolo della tassa automobilistica senza una precedente contestazione, con indicazione degli anni in cui tale attività può avvenire, solo nell'ipotesi in cui vi sia una normativa locale che lo preveda;
diversamente, la cartella esattoriale senza preavviso è illegittima (sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo
Grado della Lombardia n. 4382/2025 del 11/11/2022).
Nella specie, occorre prendere atto che vi è una legge regionale che prevede l'accertamento automatizzato con contestuale iscrizione a ruolo, stabilendo la Legge Regione Calabria n. 56/2023, all'art. 6: “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”.
Di seguito quanto previsto nella Relazione descrittiva: “In linea con la normativa già adottata in altre Regioni
e con gli assunti giurisprudenziali della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, nell'ottica di rendere più efficace la riscossione, di ridurre i costi ed i tempi dell'attività complessiva di recupero, garantendo altresì un più rapido aggiornamento degli archivi tributari, con l'art. 6 del disegno di legge in esame si consente che le sanzioni e gli interessi dovuti per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardo nel versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, possano essere irrogati mediante diretta iscrizione a ruolo, senza previa contestazione. La proposta, in armonia con lo "spirito" del sistema tributario dello Stato, che, nel tempo, è stato interessato da una tendenziale unificazione delle fasi di accertamento e riscossione, non andrà a ledere in alcun modo i diritti del contribuente, in quanto la cartella esattoriale, in aderenza alla vigente normativa tributaria nazionale, conterrà tutti gli elementi attualmente contenuti negli avvisi Relazione alla legge di stabilità regionale anno 2024 di accertamento e, anzi, la acclarata maggiore reattività del debitore alla ricezione della cartella esattoriale permetterà la rapida definizione della posizione tributaria non solo con il pagamento (anche agevolato tramite l'accesso diretto alla rateizzazione concessa dall'Agente della riscossione, ai sensi dell'art.19 del DPR 602/73), ma anche, qualora l'importo richiesto non sia effettivamente dovuto, con la regolarizzazione della stessa in seguito al riesame, in autotutela, richiesto dal contribuente”.
Tale normativa, dunque, autorizza la Regione Calabria ad irrogare le sanzioni direttamente con l'iscrizione a ruolo, senza previa contestazione.
Ne consegue che l'ente ha il potere, in questo caso, di eliminare la previa notifica dell'accertamento fiscale per omesso versamento del bollo auto e procedere, in automatico, alla notifica della cartella esattoriale né la illegittimità dell'iscrizione a ruolo può farsi discendere dal fatto che la legge regionale in parola è stata emanata in epoca successiva all'insorgenza dell'obbligo del pagamento, posto che l'attività di riscossione del tributo è governata dalla legge vigente nel tempo in cui è posta in essere. Quanto al dedotto profilo motivazionale concernente il calcolo degli interessi, va osservato che, poiché il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato ex lege (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20), risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica, è sufficiente il riferimento all'atto impositivo da cui scaturisce il debito di imposta.
Il ricorso va, dunque, respinto, da ciò discendendo, in regime di spese di lite, la condanna della soccombente parte ricorrente alla rifusione delle stesse in favore delle controparti, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione
e della Regione Calabria delle spese di lite, liquidate cadauno in complessivi Euro 250,00, oltre accessori di legge. Reggio Calabria, il 26.1.2026