Sentenza 8 giugno 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/06/2001, n. 7782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7782 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2001 |
Testo completo
E N IO Z A R e. T IS G E R g A D E T N E REPUBBLICA ITALIANA. S E IN N ELET POI7782 LA CORTE SUPREM 1 DICASSAZION Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE CONDOMINID Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SPESE - Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G.N. 3741/99 Cron.17887 Consigliere Dott. Antonio VELLA Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Rep. - Rel. Consigliere- Dott. Ettore BUCCIANTE Ud. 08/02/01 - Consigliere Dott. Sergio DEL CORE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ! UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: 3000 per diritti L. SS GI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 8. GIU 2001 IL CANCELLIERE MAZZINI 13, presso lo studio dell'avvocato FIORETTI dall'avvocato PARISI ANTONINO, CARMAGNOLA, difesa giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CONDOMINIO PAL. N VIA S MARTA 316 MESSINA in persona dell'Amm.re; - intimato avverso la sentenza n. 102/98 del Giudice conciliatore 2001 di MESSINA, depositata il 05/11/98; 243 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- M udienza del 08/02/01 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. -2- M SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza indicata in epigrafe il Con- ciliatore di Messina ha respinto l'opposizione che US SS aveva proposto avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti il 27 dicembre 1994, su ricorso dell'amministratore del condominio dell'edificio N di via Santa Marta n. 316 in quella città, avente per oggetto il pagamento della somma di lire 763.520, come contributo alle spese comuni per gli anni dal 1992 al 1994. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione US SS, in base a sei motivi. Il condominio non ha svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Le sentenze del conciliatore, dovendo essere pronunciate secondo equità, salva l'osservanza di principi regolatori della materia, sono impugna- bili con ricorso per cassazione soltanto per nullità derivante dal mancato rispetto di dispo- sizioni di carattere processuale, per contravven- zione ai fondamenti basilari cui è ispirata la disciplina di un istituto, per totale inesistenza o intrisceca incoerenza logica della motivazione, 3741/1999 3 che sia tale da precludere l'individuazione della ratio decidendi (Cass. 9 aprile 1999 n. 3465; 3 maggio 1999 n. 4384). Ma vizi del genere non sono stati denunciati dalla ricorrente, la quale lamenta che il giudice a quo è incorso in violazione di norme di rango "ordinario", che non assurgono al livello di "principi regolatori della materia" del condomi- nio, nonché in errori, carenze e omissioni, sia nella soluzione che ha dato alle questioni poste con l'atto introduttivo del giudizio e riproposte ancora in questa sede (circa l'assenza di stati di ripartizione, la non riferibilità di alcune spese all'unità immobiliare di US SS, la mancata contabilizzazione di acconti, la compen- sazione con gli oneri sostenuti per lo spurgo di un certo pozzetto, cui avrebbe dovuto provvedere il condominio, la liquidazione delle spese del procedimento monitorio), sia nell'esposizione delle relative ragioni: ragioni che invece sono state enunciate esaurientemente nella sentenza impugnata e non sono inficiate da contraddizioni, essendosi rilevato che le quote condominiali richieste con il decreto ingiuntivo sono state ripartite secondo i regolarmente approvate e 3741/1999 4 Mmi 3 millesimi»>, che il credito è «certo, liquido ed esigibile» (a differenza, evidentemente, di che lequello fatto valere in compensazione), somme versate dall'opponente sono state pagate in parte e prima che maturassero le spese condo- miniali per cui si procede>>, che si tratta, comunque, di opere realizzate a seguito di deli- bere condominiali mai opposte, come non risultano essere mai stati impugnati i bilanci posti a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo»>, che il provvedimento va quindi confermato>> (anche relativamente alla quantificazione delle spese di giudizio, evidentemente ritenuta con- grua). Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Nulla va disposto in ordine alle spese di E giudizio, dato che l'altra parte non ha svolto N IO Z A R attività difensiva in questa sede. T IS G E DISPOSITIVO R A D E La Corte rigetta il ricorso. T N E S E Roma, 8 febbraio 2001 4. App. Pres. Яйон Вонтой еур し IL CANCELLITRE C1 62 Talaric Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 3741/1999 5 Roma 8GIU. 2001 IL CANCELLIERE C1