Sentenza 2 novembre 1999
Massime • 1
Se la questione della decorrenza dei termini di cui al quinto comma dell'art. 309 c.p.p. non sia stata dedotta o sollevata d'ufficio nel procedimento di riesame, la stessa non può essere dedotta davanti al giudice del procedimento principale, essendosi su di essa formato il giudicato cautelare. Infatti, il principio introdotto dalla giurisprudenza secondo cui il giudicato cautelare copre il dedotto ma non il deducibile, si riferisce alle questioni di merito e non già alle questioni di carattere processuale relative al procedimento incidentale "de libertate", che devono ritenersi definitivamente precluse - e quindi non deducibili ne' rilevabili d'ufficio - a seguito dell'avvenuta conclusione del procedimento che ha accertato definitivamente la legittimità della custodia cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/11/1999, n. 3492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3492 |
| Data del deposito : | 2 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 2/11/1999
Dott. Giovanni Caso Consigliere SENTENZA
Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere N.3492
Dott. Adalberto Albamonte Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Giorgio Colla Consigliere N.17976/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LA IG avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 19 ottobre 1998;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto, Dott. Gianfranco Iadecola, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato previa declaratoria della sua inefficacia.
Fatto e diritto
IG LA, per mezzo del difensore Avvocato Alfonso Stabile, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale di Napoli, in sede di appello ex art. 310 c.p.p., confermava l'ordinanza del G.i.p. presso il medesimo Tribunale del 14 luglio 1998, che aveva respinto l'istanza di scarcerazione per decorrenza Ai termini per violazione dell'art. 309, commi quinto e decimo, c.p.p.
Deduce l'erroneità dell'impugnata ordinanza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che si fosse formato il giudicato cautelare sul punto del decorso dei termini di cui alla norma citata, non essendo stata trattata la questione in sede di procedimento di riesame del provvedimento impositivo, conclusosi con ordinanza dello stesso Tribunale del 17 novembre 1997, e non essendo stata impugnata nei termini di legge la decisione allora pronunciata. Osserva il ricorrente che i principi fissati dalla sentenza della Corte costituzionale del 22 giugno 1998, n. 232, devono trovare applicazione anche nel caso di specie, in quanto il giudicato cautelare, secondo la giurisprudenza di questa Corte, copre il dedotto ma non il deducibile.
Il ricorso è infondato.
Sull'argomento sono di recente intervenute due pronunce delle Sezioni unite (Cass., sez. un. c.c. 15 gennaio 1999, Caridi e Cass., sez. un., c.c. 15 gennaio 1999, Liddi), le quali hanno statuito che la questione della inefficacia della misura cautelare per decorrenza dei termini di cui all'art. 309, commi quinto e decimo, può essere fatta valere nel procedimento incidentale di riesame anche per la prima volta davanti alla Corte di cassazione, la quale può peraltro rilevare, anche d'ufficio, la questione del decorso dei termini, e quindi l'inefficacia dell'ordinanza; hanno anche stabilito che, tuttavia, la questione medesima possa essere anche dedotta davanti al giudice del procedimento principale (come avvenuto nella specie). La seconda delle sentenze sopra indicate, in particolare, ha avuto cura di rilevare testualmente nella motivazione che: "Si deve tuttavia ribadire che la questioni di cui si discute è proponibile nel procedimento principale soltanto se non è stata decisa nel procedimento incidentale di impugnazione (riesame o ricorso per cassazione). Le Sezioni unite hanno, infatti, stabilito che si determina una preclusione endoprocessuale a seguito delle pronunce emesse dal tribunale in sede di riesame, se non impugnate mediante ricorso per cassazione, ovvero dalla Corte di cassazione se impugnate".
Ora, questo Collegio, pur consapevole che alcune decisioni successive alle anzidette pronunce delle Sezioni unite si sono orientate diversamente, è dell'avviso che, poiché la questione della decorrenza dei termini non è stata dedotta dalle parti ne' rilevata d'ufficio nel procedimento di riesame, non possa, la questione stessa, più trovare ingresso in questa sede, essendosi formato su di essa il giudicato cautelare: il quale può essere superato con la deduzione di questioni di merito attinenti alla legittimità della misura (in tal senso deve intendersi la formula secondo cui nella materia cautelare il giudicato "copre il dedotto ma non il deducibile"), ma non con la deduzione o il rilievo d'ufficio della inosservanza dei termini del procedimento di riesame, essendo ormai detta deduzione o rilievo preclusi dall'avvenuta definizione del procedimento che ha accertato definitivamente la legittimità della custodia cautelare (nello stesso senso, v. già Cass., sez. VI, c.c. 7 maggio 1999, De Bari, rv. 214184).
Il ricorso va, dunque, rigettato e al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 2 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2000