Sentenza 21 marzo 2002
Massime • 1
Secondo la disciplina di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, applicabile per il periodo antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 (che, all'art. 13, ha inserito il danno biologico nella copertura assicurativa pubblica), l'indennizzo previsto in caso di infortunio sul lavoro si riferisce esclusivamente alla riduzione della capacità lavorativa e, anche in base all'interpretazione della Corte costituzionale (sentenze n. 319 del 1981, n. 87 e 356 del 1991), non comprende una quota volta a risarcire il danno biologico, atteso che la configurabilità concettuale della duplice conseguenza (patrimoniale e non patrimoniale) del danno alla persona non significa che il diritto positivo prevedesse un "danno biologico previdenziale patrimoniale" (nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza di merito che, in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico proposta da lavoratore infortunato nei confronti del datore di lavoro, aveva ritenuto che una parte del danno fosse coperta dalla rendita corrisposta dall'INAIL per la riduzione della capacità di lavoro generica).
Commentario • 1
- 1. Danno biologicoMauro · https://www.wikilabour.it/ · 22 gennaio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2002, n. 4080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4080 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SO NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA 300, presso lo studio dell'avvocato GALIENA ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall'avvocato MONDIN CLAUDIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MONTI OFFICINE FONDERIE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO F. MARZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELO MAIOLINO giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
F.LLI CAMPAGNOLO SPA, UNIPOL ASSICURAZIONI SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2/98 del Tribunale di BASSANO DEL GRAPPA, depositata il 07/07/98 - R.G.N. 3/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato MAIOLINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza 10.3.1998 n. 58 il Pretore di Bassano del Grappa, in parziale accoglimento della domanda proposta da ON GI, lavoratore infortunato, ha condannato la s.p.a. Monti Officine Fonderie, produttrice della macchina alla quale il ON si era infortunato, e la s.p.a. F.LL CA, datore di lavoro, a pagargli in solido il risarcimento del danno biologico permanente e temporaneo. Quanto alla liquidazione, il Pretore riteneva che metà di tale danno fosse già coperto dalla rendita Inail per la riduzione della capacità di lavoro generica. Ha poi sancito l'obbligo di manleva della s.p.a. Unipol, assicuratore della s.p.a. F.LL CA.
Tale principio di parziale sovrapposizione tra danno biologico e danno da riduzione della capacità di lavoro generica, è stato confermato, in sede di appello, dal Tribunale della stessa città, con sentenza 19 giugno/7 luglio 1998 n. 2, il quale peraltro incrementava la quantificazione del danno biologico temporaneo, così liquidando in totale al ON L. 83.700.000, al netto della riduzione, oltre accessori.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il ON, con unico motivo.
Si è costituita con controricorso la sola s.p.a. Monti Officine Fonderie, resistendo.
Motivi della decisione
Con unico motivo di ricorso il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 cod. civ. e dell'art. 10 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (art. 360, n. 3 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per l'abbattimento operato nella liquidazione del danno biologico.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale ha correttamente dato atto della profonda revisione derivante, per il sistema risarcitorio civilistico, dalla introduzione della categoria del danno biologico, ma non ne ha fatto corretta applicazione al sistema dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Esso ha ritenuto che la capacità di lavoro generica sia suscettibile di due componenti: una, intesa in senso potenziale, come legame tra menomazione risentita e riflessi sull'attività di lavoro dell'infortunato, con implicazioni di carattere reddituale (come lucro cessante, attuale ed eventualmente futuro); l'altra riferibile solo alla virtuale attitudine al lavoro, senza collegamenti con l'attuale produttività, la quale finisce con rilevare, essenzialmente, come qualità della persona, e può pertanto essere ricondotta nell'ambito del danno biologico, come tale già coperta dalla rendita Inail per riduzione della capacità di lavoro generica. Tale distinzione sembra rievocare quella operata in alcune sentenze di questa Corte, tra capacità di lavoro generica, la cui menomazione è causa di perdita patrimoniale da mancato guadagno, indennizzata dall'Inail, e capacità di lavoro generica intesa come menomazione potenziale, inerente alla lesione della persona e quindi al suo danno biologico, e la cui tutela spetta in via esclusiva al danneggiato (Cass. 27-8-1999 n. 8998). Ma la sentenza impugnata ha male interpretato tali spunti giurisprudenziali, giungendo a conclusioni che non corrispondono all'evoluzione del sistema infortunistico come si desume da una corretta analisi della giurisprudenza costituzionale e di legittimità sul tema.
A tale scopo, è necessario riassumere per brevi linee l'assetto storico ed evolutivo del sistema di tutela infortunistica in relazione all'indennizzo in rendita del danno patrimoniale e del danno biologico.
Fin dalla legge istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro l'oggetto della tutela è stato individuato nelle lesioni personali o nella morte provenienti da infortunio, che avvenga per causa violenta in occasione di lavoro, in quanto incidenti sull'attitudine al lavoro (art. 7 L. 17 marzo 1898 n. 80). Tale formulazione è tuttora valida ed è sostanzialmente ripetuta dall'art. 2 sia del r.d. 1765/1935, sia del t.u. 1124/1965, per il quale l'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.
La assicurazione obbligatoria garantisce quindi il lavoratore (e le altre persone indicate all'art. 4 t.u. 1124/1965) dal rischio di un danno patrimoniale alla persona, provocato dalle condizioni lavorative, tale da incidere sulla possibilità di proseguire una attività utile per produrre i mezzi di sostentamento per sè e per la propria famiglia.
Nel valutare la incidenza della menomazione sulla capacità di produrre reddito, la giurisprudenza era assolutamente consolidata nel ritenere che la inabilità lavorativa permanente andasse valutata con riferimento alla capacità lavorativa generica, cioè all'attitudine dell'infortunato a svolgere un qualsiasi lavoro e non solo quello specifico abitualmente svolto (ex plurimis, tra le più recenti:
Cass. 16-6-2001 n. 8182; Cass. 8-11-1999 n. 12426, che nella specie ha ritenuto irrilevanti le mansioni operaie nella valutazione del danno funzionale per perdita di falangi con impossibilità di chiusura a pugno, di presa o stretta;
Cass. 24-3-1998 n- 3124, con specifico riferimento alle malattie professionali). Ciò sulla base dell'argomento testuale dell'art. 74 t.u., secondo cui deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro, e inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale diminuisca in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita, la stessa attitudine;
nonché di altri argomenti sistematici, quali le tabelle di valutazione allegate al testo unico, che prescindono dal considerare il lavoro specifico. Così, ad esempio, la sordità completa di un orecchio comportava, secondo la tabella all. 1 al t.u. 1124, un'inabilità del 15% sia per un collaudatore di strumenti musicali, sia per un manovale.
E questa Corte ha altresì dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 74, primo comma, e 78, primo comma, del D.P.R. n. 1124 del 1965, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui, ai fini della valutazione dell'inabilità permanente derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale, riferiscono il concetto di attitudine al lavoro alla sola capacità di lavoro generica, poiché, come evidenziato dalla Corte costituzionale - con la sentenza n. 350 del 1997 - l'assicurazione obbligatoria in questione è stata istituita con intenti non propriamente risarcitori ed è ispirata ad una sorta di logica transattiva nell'ambito della quale il lavoratore, partecipando agli oneri contributivi in misura ridotta, fruisce delle prestazioni in modo quasi automatico, grazie anche al riferimento alla capacità lavorativa generica, che consente la predeterminazione sia degli oneri dell'Inail (e quindi di queLL contributivi), sia delle rendite, corrisposte in pari misura per tutti i lavoratori, sulla base del tipo di infermità (Cass. 14-02-2000 n. 1669). La giurisprudenza di legittimità aveva escluso quindi la rilevanza della capacità lavorativa attitudinale, che tiene conto delle attività lavorative confacenti alle attitudini dell'assicurato medesimo (Cass. 24-3-1998 n. 3124). Tale criterio di valutazione, pur dichiarato costituzionalmente corretto dalla Corte Costituzionale (sent. 21-11-1997 n. 359), presentava indubbiamente uno scarto tra l'effettivo pregiudizio sofferto dal lavoratore, costituito dalla possibilità di procurarsi un guadagno con l'impiego delle proprie attitudini al lavoro, ed il parametro (capacità di lavoro generica) assunto a base dell'indennità.
Ne risultava comunque un sistema coerente in tutti i suoi elementi, perfettamente combacianti: il datore di lavoro paga i contributi all'Istituto assicuratore pubblico, questi garantisce il pagamento della rendita o delle indennità al lavoratore infortunato, e solleva il datore di lavoro dalla responsabilità civile per il danno alla persona cagionato.
È la regola dell'esonero, coessenziale al sistema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, risalente alla sua legge fondante (art. 22 Legge 17 marzo 1898, n. 80); sicché i vari aspetti - lesione della capacità di lavoro generica, suo indennizzo, responsabilità civile del datore di lavoro ed azione di regresso dell'Inail - sono strettamente intrecciati ed esaminati congiuntamente dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità. In tale sistema il danno da inabilità, pur essendo più circoscritto del danno alla persona civilistico, essendo commisurato ad una frazione del guadagno perduto, determinata in via presuntiva sulla base della lesione anatomo-funzionale, era tuttavia concettualmente omogeneo alla dimensione puramente patrimoniale di questo. Infatti nella concezione tradizionale la valutazione del danno alla persona si esauriva nella dimensione economica, quale perdita capitalizzata del guadagno conseguente alla riduzione della capacità lavorativa provocata dalla lesione;
perdita del guadagno effettivo individuale o, in casi particolari, virtuale (minori) o figurativo (ad es. casalinghe) o forfettariamente determinato (art. 4, comma 3, l. 26 febbraio 1977, n. 39, sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti).
La resistenza a considerare il guadagno come unico metro della persona umana, e la consapevolezza di frequenti effetti ulteriori extra patrimoniali, portò ad arricchire di contenuti nuovi la nozione di danno alla persona.
Dapprima trovò ingresso il danno morale, attraverso la via giurisprudenziale, quale ripercussione patrimoniale indiretta del dolore.
La risarcibilità diretta del danno morale fu introdotta dall'art. 185, 2^ co. cod. pen., per il quale ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga il colpevole al risarcimento.
Nel danno alla vita di relazione furono inserite le manifestazioni extralavorative di vario genere, quali l'attività sportiva, le divagazioni artistiche e culturali extra professionali, la vita ricreativa nei circoli, nei caffè, la frequenza dei cinematografi, dei teatri, ecc., l'esplicazione dei rapporti sentimentali culminanti nel matrimonio etc.
Ma è stata la tumultuosa irruzione, negli anni 70 e 80, dei nuovi criteri civilistici di valutazione del danno alla persona a scuotere profondamente anche il sistema di tutela infortunistico. L'art. 32 Cost. ha fornito la base giuridica a quella dottrina e giurisprudenza di merito che propugnavano il superamento di questa concezione puramente economicistica del danno civile, in favore viceversa della valutazione della lesione dell'integrità psicofisica in sè e per sè considerata, in quanto incidente sul valore umano nella sua concreta dimensione, quale aspetto prioritario del danno alla persona, prospettiva subito accolta da questa Corte (Cass. 6 giugno 1981, n. 3675; Cass. 6 aprile 1983, 2396; Cass. 14 aprile 1984; Cass. 20 agosto 1984; Cass. 26 novembre 1984, n. 6134 e n. 6135; 16 gennaio 1985, n. 102; Cass. 11 febbraio 1985, n. 1130). Tale nuova dimensione del danno alla persona, comprensiva di un danno alla salute quantificabile, mediante tabelle statistico attuariali, è ad oggi definitivamente acquisita all'ordinamento, tramite le convergenti giurisprudenze costituzionale (sent. 29-7-1979 n. 88) e di legittimità.
Con la citata sent. 88 del 1979 la Corte aveva affermato il principio che "il bene della salute è tutelato dall'art. 32 Costit. non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell'individuo, sicché si configura come diritto primario ed assoluto"; con tale sentenza, interpretativa di rigetto, la Corte ha interpretato l'art. 2059 cod. civ. nel senso che l'espressione "danno non patrimoniale", ivi contenuta, è ampia e generale e tale da riferirsi a qualsiasi pregiudizio che si contrapponga, in via negativa, a quello patrimoniale, caratterizzato dalla economicità dell'interesse leso. Il che porta a ritenere che l'ambito di applicazione degli artt. 2059 del codice civile e 185 del codice penale si estende fino a ricomprendere ogni danno non suscettibile direttamente di valutazione economica, compreso quello alla salute.
Con la successiva sent. 14-7-1986 n. 184, la Corte ha risolto il problema, di come potesse darsi risarcimento di un danno di natura non patrimoniale, non derivato da reato, nel quadro di un sistema di responsabilità civile costruito sulla norma generale dell'art. 2043 cod. civ, ordinata al risarcimento di danni patrimoniali, ed in contrapposizione con quella dell'art. 2059 cod. civ., invece ordinata al risarcimento del danno non patrimoniale, ma derivante da reato, e ciò ha operato sulla base di una lettura "costituzionale" dell'art. 2043 cod. civ., quale norma in bianco, in quanto indica l'obbligazione risarcitoria, che consegue al fatto doloso o colposo, ma non individua i beni giuridici la cui lesione è vietata:
l'iLLceità oggettiva del fatto, che condiziona il sorgere dell'obbligazione risarcitoria, viene indicata unicamente attraverso l'ingiustizia del danno prodotto dall'illecito. Richiamando antica dottrina, la Corte rileva che l'articolo in esame contiene una norma giuridica secondaria, la cui applicazione suppone l'esistenza d'una norma giuridica primaria, perché non fa che statuire le conseguenze dell'ingiuria, dell'atto contra ius, cioè della violazione della norma di diritto obiettivo. La Corte conclude che il riconoscimento del diritto alla salute, come fondamentale diritto della persona umana, comporta il riconoscimento che l'art. 32 Cost. integra l'art. 2043 c.c., completandone il precetto primario. È il collegamento tra gli artt. 32 Cost. e 2043 c.c. che permette alla Corte d'affermare che, dovendosi il diritto alla salute certamente ricomprendere tra le posizioni subiettive tutelate dalla Costituzione, non sembra dubbia la sussistenza dell'illecito, con conseguente obbligo della riparazione, in caso di violazione del diritto stesso. L'aspetto di danno fin qui illustrato, consistente nella menomazione della integrità psicofisica della persona in sè considerato, c.d. danno biologico, era, fino al D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, estraneo alla tutela infortunistica, la quale, in forza dell'art. 38 Cost., è mirata esclusivamente ad una funzione di sostegno sociale
(Corte Cost. 28-1-1970 n. 10), e cioè ad assicurare i mezzi adeguati di vita, in qualche misura sostitutivi di queLL persi a causa dell'inabilità lavorativa.
Si era così consumata una profonda divaricazione nella qualità e nella misura del danno previdenziale rispetto a quello civile, in senso nettamente sfavorevole al primo.
Di fronte a questa constatazione due erano gli atteggiamenti possibili: o ritenere, come le prime pronunce costituzionali sul sistema tabellare (sent. 27-6-1974 n. 206, ordd. 16-4-1975 n. 88, 11- 6-1975 n. 141, 10-7-1975 n. 205, 19-2-1976 n. 41, 16-3-1976 n. 53), la limitazione della misura del danno previdenziale assorbita nel carattere transattivo e indennitario del sistema di tutela infortunistica, i cui vantaggi in termini di presunzione assoluta di eziologia professionale e di sicurezza del risarcimento bilanciavano gli svantaggi nella forfettizzazione di quest'ultimo, oppure, data la rilevanza costituzionale del bene salute, estendere in vari modi le acquisizioni sul danno biologico al danno subito dal lavoratore nell'infortunio o nella malattia professionale.
È questa seconda via quella imboccata in maniera sempre più decisa dalla Corte Costituzionale.
Nelle pronunce citate, in cui il bene della salute, tutelato dall'art. 32, comma 1, Cost. è inteso non solo come interesse della collettività ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell'individuo, quale diritto primario e assoluto, pienamente operante anche nei rapporti tra privati, vi sono le premesse per la estensione dei principi sopra enunciati in una duplice direzione:
agli eventi comportanti danno alla salute menzionati nell'art. 38 Cost. ed alla responsabilità civile del datore di lavoro. Ne risulta uno sconvolgimento dell'impianto fondamentale del sistema dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui è cardine l'art. 10 t.u. che esonera il datore dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro (salvo il caso di responsabilità penale per l'infortunio), esonero che nel pensiero della Corte viene ora riferito solo alla componente patrimoniale del danno alla persona coperta dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Un'anticipazione in tal senso è costituita dalla sentenza 6 giugno 1989, n. 319 che aveva dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 38 Cost., l'art. 28, 2^, 3^ e 4^ comma, L. 24 dicembre 1969, n. 990, nella parte in cui non esclude che gli enti gestori delle assicurazioni sociali possano esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti. Infatti secondo l'orientamento allora dominante in sede di legittimità (Cass. 25 maggio 1987, n. 4689, successivamente corretto a seguito della giurisprudenza costituzionale in tema di danno biologico;
Cass. 20 giugno 1992, n. 7577; Cass. 14 dicembre 1992, n. 13173) l'unico limite che l'assicuratore, anche sociale, avrebbe incontrato nell'azione di recupero, in via surrogatoria, delle indennità versate al lavoratore avrebbe dovuto essere individuato esclusivamente nell'ammontare complessivo del risarcimento danni dovuto dal terzo, senza possibilità di distinguere in relazione ai diversi titoli di danno alla persona.
Con successiva sentenza 356/1991 la Corte ha esteso il principio precedentemente enunciato nella sent. 319/1989 all'art. 1916 cod. civ., dichiarandone la illegittimità costituzionale nella parte in cui consentiva all'assicuratore (anche) sociale di avvalersi, nell'esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, pure delle somme da questo dovute all'assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico.
Infine con la sent. 15-2-1991 n. 87 la Corte, pur dichiarando inammissibile l'eccezione proposta dal Pretore di Torino, di declaratoria di illegittimità costituzionale "del vigente sistema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nella parte in cui non prevede il riconoscimento del danno biologico subito dal lavoratore infortunato, perché risolventesi in una richiesta di intervento additivo, sostanzialmente legislativo", ha colto l'occasione per disegnare per grandi linee il quadro della tutela del danno alla salute patito dal lavoratore in conseguenza di eventi connessi alla propria attività lavorativa: in primo luogo, il danno biologico, in sè considerato, diventa risarcibile da parte del datore di lavoro secondo le regole che governano la responsabilità civile di quest'ultimo; ma, e in secondo luogo, "le stesse ragioni che hanno indotto a giudicare non soddisfacente la tutela ordinaria e ad introdurre un sistema di assicurazione sociale obbligatoria contro il rischio per il lavoratore di infortuni e malattie professionali capaci di incidere sulla sua attitudine al lavoro, inducono a ritenere che anche il rischio della menomazione dell'integrità psicofisica del lavoratore medesimo, prodottasi nello svolgimento e a causa delle sue mansioni, debba per se stessa, e indipendentemente dalle sue conseguenze ulteriori, godere di una garanzia differenziata e più intensa, che consenta, mediante apposite modalità sostanziali e procedurali, quella effettiva, tempestiva ed automatica riparazione del danno che la disciplina comune non è in grado di apprestare".
Un simile ampliamento della tutela è ritenuto dalla Corte in linea, per un verso, con la tendenza all'espansione della copertura assicurativa dei rischi del lavoratore, rivelata, per esempio, dall'abbandono del c.d. sistema tabellare delle malattie professionali (sentenza n. 179 del 1988); per altro verso, con il crescente impegno di meccanismi solidaristici per la reintegrazione di danni alla persona, autonomamente considerati (v. sentenze nn. 560 e 561 del 1987). La Corte, rilevato che il rafforzamento della tutela del lavoratore considerato comporterebbe una innovazione legislativa, e quindi la specificazione di modalità procedurali e tecniche, la cui effettuazione spetta al legislatore, ha però ammonito il legislatore, secondo l'ormai consueta tecnica della sentenza- annuncio, contro l'inerzia, ricordandogli come l'esigenza di adeguata tutela delle malattie professionali abbia indotto la Corte di fronte alla prolungata inerzia del legislatore, ed in presenza di determinate condizioni - a pervenire alla declaratoria di illegittimità costituzionale del c.d. sistema tabellare, la cui revisione abbisognava anch'essa di specificazioni. Una volta tracciata la via, la Corte ha coerentemente dichiarato illegittimo - per contrasto con gli artt. 2, 3, 32 e 38 Cost. - l'art. 10 commi 6 e 7, del t.u. n. 1124, nella parte in cui prevede che il lavoratore infortunato o i suoi aventi causa hanno diritto, nei confronti delle persone civilmente responsabili per il reato da cui l'infortunio è derivato, al risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica solo se e solo nella misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, superi l'ammontare delle indennità corrisposte dall'INAIL.
Con la stessa sentenza la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 2, 3, 32 e 38 Cost. - l'art. 11, commi 1 e 2, del t.u. 1124, nella parte in cui consente all'INAIL di avvalersi, nell'esercizio del diritto di regresso contro le persone civilmente responsabili, anche delle somme dovute al lavoratore infortunato a titolo di risarcimento del danno biologico, non essendo questo collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica.
La regola dell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni subiti dal lavoratore infortunato, di cui all'art. 10 comma 1 del t.u. viene così reinterpretata come riferentesi al solo danno patrimoniale oggetto dell'assicurazione obbligatoria (il solo peraltro a venire in considerazione prima dei citati interventi giurisprudenziali), con esclusione del risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute.
Nel disegno della Corte vi sono perciò due momenti: quello vigente al tempo delle pronunce, nel quale il danno biologico ha totale autonomia, ex art. 32 Cost.: non è coperto dall'assicurazione infortuni, e quindi non rientra nell'esonero del datore di lavoro, è risarcibile da costui secondo i principi civilistici, il suo equivalente monetario non è utilizzabile in alcun modo dagli enti di previdenza sociale. Quello in prospettiva, nel quale anche il danno biologico deve essere ricondotto alla tutela dell'art. 38 Cost. e quindi all'intervento pubblico.
Questo secondo momento è stato realizzato dall'art. 13 D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38. Tale norma ha innanzitutto definito il danno biologico, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ed in via sperimentale, come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Lo ha quindi inserito nella copertura assicurativa pubblica, ed ha conseguentemente rimodulato l'indennizzo in rendita, dividendolo in due quote, di cui una corrispondente al danno biologico, l'altra al danno, patrimoniale per la lesione della capacità di lavoro attitudinale;
lo ha conseguentemente assorbito nella regola dell'esonero.
Ma da tale sviluppo non è lecito dedurre, come pretende la sentenza impugnata, che per il periodo precedente l'indennizzo per la riduzione della capacità di lavoro generica contenesse una quota volta a risarcire il danno non patrimoniale (alla salute o biologico).
La configurabilità concettuale della duplice conseguenza, patrimoniale e non patrimoniale, del danno alla persona, non significa che il diritto positivo prevedesse un c.d. "danno biologico previdenziale patrimoniale", costantemente escluso dalla giurisprudenza di questa Corte (sent. 8998/1999 cit.; 8182/2001 cit.;
3124/1998 cit.; Cass. 22-1-1998 n. 605; Cass. 15-9-1995 n. 9761;
Cass. 11-6-1994 n. 5683), la quale in precedenza aveva altresì escluso che il danno morale fosse ricompreso nel rischio assicurativo e quindi rientrasse nella copertura indennitaria Inail (Cass. 16-11- 1981 n. 6074). La correttezza di tale conclusione si desume da un'altra considerazione di diritto positivo: con le sentt. 319/1989 e 356/1991 citate la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime le norme che consentivano all'Inail di aggredire le somme dovute da privati al lavoratore a titolo di danno biologico, nella loro interezza, e non limitatamente alla quota di danno biologico in ipotesi non coperto dall'indennizzo per la perdita della capacità di lavoro generica. Il ricorso è quindi fondato e va accolto.
Sussistono i presupposti di legge previsti dall'art. 384 c.p.c., come modificato dall'art. 66 Legge 26 novembre 1990, n. 353 (accoglimento del ricorso per violazione di legge e non necessità di ulteriori accertamenti di fatto) perché questa Corte decida la controversia nel merito.
Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in 12 Euro oltre Euro 3.000 (tremila) per onorari di avvocato, a carico solidale degli intimati.
P.Q.M.
La Corte;
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente al profilo accolto e, decidendo nel merito, esclude la decurtazione del 50% operata dalla sentenza impugnata. Condanna gli intimati in solido alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 12 oltre Euro 3.000 (tremila) per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 20 dicembre 2001. Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2002