Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2002, n. 4080
CASS
Sentenza 21 marzo 2002

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Secondo la disciplina di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, applicabile per il periodo antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 (che, all'art. 13, ha inserito il danno biologico nella copertura assicurativa pubblica), l'indennizzo previsto in caso di infortunio sul lavoro si riferisce esclusivamente alla riduzione della capacità lavorativa e, anche in base all'interpretazione della Corte costituzionale (sentenze n. 319 del 1981, n. 87 e 356 del 1991), non comprende una quota volta a risarcire il danno biologico, atteso che la configurabilità concettuale della duplice conseguenza (patrimoniale e non patrimoniale) del danno alla persona non significa che il diritto positivo prevedesse un "danno biologico previdenziale patrimoniale" (nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza di merito che, in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico proposta da lavoratore infortunato nei confronti del datore di lavoro, aveva ritenuto che una parte del danno fosse coperta dalla rendita corrisposta dall'INAIL per la riduzione della capacità di lavoro generica).

Commentario1

  • 1Danno biologico
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 22 gennaio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2002, n. 4080
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4080
Data del deposito : 21 marzo 2002

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