Sentenza 21 gennaio 2000
Massime • 1
Qualora, in sede di procedimento "de libertate" non sia stata dedotta dall'interessato la questione relativa all'inosservanza del termine di cui all'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., sul punto non si forma il giudicato cautelare, di guisa che la stessa è deducibile dinanzi al giudice del procedimento principale. (Nella specie, in precedente ricorso per cassazione, proposto avverso la decisione del tribunale del riesame, era stata dedotta la violazione dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. sotto il profilo dell'incompleta trasmissione degli atti al tribunale del riesame da parte del pubblico ministero; e la S.C. ha ritenuto che tale deduzione non possa ritenersi equivalente a quella dell'inosservanza del termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti allo stesso tribunale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2000, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI TORQUATO Presidente del 21/01/2000
1. Dott. BARDOVAGNI PAOLO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SILVESTRI GIOVANNI " N.454
3. Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N.35840/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TI AM n. il 07.07.1965
avverso ordinanza del 27.07.1999 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI sentita la relazione fatta dal consigliere Dr. CAMPO STEFANO Sentite le conclusioni del P.G. Dr. Antonio MURA, il quale chiede il rigetto del ricorso;
OSSERVA:
1. Con ordinanza in data 27 luglio 1999 il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile l'appello proposto da TI MI avverso quella in data 2 luglio 1999 della Corte di assise di S.Maria Capua Vetere, con la quale era stata respinta la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere applicata dal g.i.p. del Tribunale di Napoli in data 10 gennaio 1996, ai sensi dell'art. 309 co. 5^ e 10^ c.p.p., per trasmissione degli atti al tribunale del riesame oltre il termine di legge di cui all'art. 309 co. 5^ c.P.P.. Il tribunale affermava che l'appellante aveva proposto i medesimi argomenti già esaminati e respinti dal primo giudice, rilevando che nella specie la procedura incidentale de libertate si era esaurita (l'imputato nel ricorso per cassazione proposto avverso la decisione del Tiribunale del riesame aveva eccepito la violazione dell'art. 309 co. 5^, sia pure sotto il profilo della incompleta trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero a detto giudice peraltro parificata, quanto alla sanzione di inefficacia della misura cautelare, alla intempestiva trasmissione degli atti ), di guisa che la denunciata violazione non era più rilevabile o eccepibile a causa della formazione del c.d. giudicato cautelare.
2. Ricorre per cassazione il TI, il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce violazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. e) c.p.p.), assumendo che. a seguito della sentenza interpretativa di rigetto n. 232/1998 della Corte costituzionale, le Sezioni Unite della Corte di cassazione sentenze in date 16.12.1998 e 15.1.1999) avevano affermato che il mancato rispetto dei termini di cui all'art.309 co. 5^ c.p.p. era eccepibile anche in sede dibattimentale con il solo limite ostativo del giudicato inerente al giudizio di cognizione e non a quello incidentale de libertate.
3. Il ricorso è meritevole d'accoglimento. Invero, questa Corte ha non solo statuito (cfr., SS.UU., 17.4.1996, ric. Vernengo) che, nel casi di perdita di efficacia della misura coercitiva ex art. 309 co. 10^ c.p.p., l'imputato può adire, oltre che il giudice del procedimento incidentale de libertate, anche quello del procedimento principale, ma anche (cfr. SS.UU., 15.1.1999, ric. Liddi e altri) che, nei casi di perdita di efficacia della custodia cautelare per inosservanza dei termini di trasmissione degli atti di cui all'art.309 co. 5^ c.p.p., la relativa declaratoria può essere chiesta al giudice del procedimento principale sempre che la specifica richiesta non sia stata respinta nel procedimento de libertate. Pertanto, qualora in sede di procedimento de libertate non sia stata dedotta dall'interessato la questione relativa all'inosservanza del termine di trasmissione degli atti da parte del p.m. al tribunale del riesame, sul punto non si è formato il c.d. giudicato cautelare, di guisa che la stessa è deducibile davanti al giudice del procedimento principale.
Ciò posto, la Corte rileva che per la fattispecie in esame non è stato sufficientemente chiarito, ne' nell'ordinanza impugnata, ne' in quella del giudice di primo grado, se l'odierno ricorrente, allorquando propose ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame, ebbe a dedurre, oltre alla questione relativa all'incompleta trasmissione degli atti posti a sostegno della richiesta di emissione della misura coercitiva, anche quella concernente l'inosservanza del termine di trasmissione dei medesimi, di cui al quinto comma dell'art. 309 c.p.p. In proposito è opportuno chiarire che la previsione legislativa di sottoporre ad una stessa sanzione processuale - nella specie l'inefficacia dell'ordinanza custodiale - differenziate situazioni procedimentali - come quelle, diverse, della mancata trasmissione in tutto o in parte degli atti posti a sostegno della richiesta di misura cautelare e dell'inosservanza del termine per la loro trasmissione - non equivale a parificarle, ai fini della loro deducibilità, come sembra essere stato adombrato nell'ordinanza della corte di assise, di guisa che la deduzione di una sola di esse non può fare ritenere che l'interessato abbia anche voluto dedurre le altre.
Detto chiarimento, il cui accertamento comporta un giudizio sul fatto demandato al giudice del mento, risulta indispensabile al fine di valutare se sul punto si sia formato il c.d. giudicato cautelare e, quindi, se la questione era sottoponibile o meno al giudice del procedimento principale.
Pertanto, incidendo detta incertezza fattuale sulla completezza della motivazione dell'ordinanza impugnata, la evidenziata carenza ne impone l'annullamento con conseguente rinvio degli atti allo stesso giudice, il quale, in diversa composizione soggettiva, motiverà consapevolmente, previo accertamento della reale situazione di fatto, sul punto attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati. La Cancelleria provvederà alle incombenze di cui all'art. 94 co. 1^ ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 co. 1^ - ter norme att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2000