Sentenza 28 settembre 1999
Massime • 1
In tema di ordinanza cautelare, la disposizione che sancisce la nullità del provvedimento per la mancata valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato (o indagato), va interpretata nel senso che tali elementi devono intendersi circoscritti ai dati fattuali di carattere probatorio o indiziario e non anche a quelli che comunque possano incidere sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura (tra i quali le condizioni di salute del soggetto, rilevanti nei termini indicati dall'art. 275 quarto comma). (Ha peraltro precisato la Corte che non è comunque prevista alcuna sanzione processuale in caso di carenza motivazionale in ordine a tutti gli elementi non attinenti ai gravi indizi di colpevolezza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/09/1999, n. 4019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4019 |
| Data del deposito : | 28 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi sigg.: Camera di consiglio
Dott. Pasquale La Cava Presidente del 28.9.1999
Dott. Francesco Morelli Consigliere SENTENZA
Dott. Ernesto Perna La Torre " N. 4019
Dott. Massimo Oddo " REGISTRO GENERALE
Dott. Michele Besson " N. 22351/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da OG AE a mezzo del difensore avverso l'ordinanza in data 5.5.1999 del Tribunale di Catania;
visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal consigliere Dr. Francesco Morelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dr. Giovanni Palombarini che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avverso l'ordinanza in data 5 maggio 1999, con la quale il Tribunale di Catania confermava quella del GIP della locale Pretura che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di GA AN, indagato per ricettazione continuata di autovetture, proponeva ricorso per cassazione il GA a mezzo del difensore, deducendo:
1) Inosservanza dell'art. 292 2^ comma lett. c bis c.p.p., per avere il Tribunale ritenuto di escludere la nullità del provvedimento restrittivo, in quanto non sarebbe richiesta motivazione sulle dedotte condizioni di salute dell'indagato, detta norma riferendosi solo ad elementi di merito, come si desume dal suo collegamento con la disposizione del comma 2 ter. Ad avviso del ricorrente invece la norma in esame riguarda tutti gli elementi apportati dalla difesa che comunque possono influire sulla decisione del giudice, quindi anche le condizioni di salute dell'indagato che assumono rilievo nel giudizio de libertate, donde la necessità di tenerne conto e di motivare al riguardo.
2) violazione degli artt. 275 4^ co. e 299 4^ co c.p.p., avendo il Tribunale rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della custodia carceraria, affermando che la documentazione esibita non era indicativa dell'incompatibilità con lo stato di detenzione in carcere, senza tener conto che il ricorrente era affetto da epatite virale di tipo HBV e HCV, e omettendo di procedere a perizia medico legale secondo quanto prescrive l'art. 299 4^ comma c.p.p.. 3) Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, fondate dai giudici di merito esclusivamente sulla gravità del fatto e non anche sulla personalità del GA, che si dice gravato di precedenti penali nonostante l'assenza in atti di un certificato del casellario giudiziale.-
Il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento.- La disposizione della prima parte della lettera cbis) dell'art. 292 c.p.p., secondo la quale l'ordinanza cautelare deve contenere l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, va interpretata alla luce dell'altra di cui al comma 2 ter dello stesso articolo, che sancisce la nullità del provvedimento per la mancata valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato (o indagato), questi dovendosi intendere circoscritti ai dati fattuali di carattere probatorio o indiziario e non anche a quelli che comunque possano incidere sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura (tra i quali le condizioni di salute del soggetto, rilevanti nei termini indicati dall'art. 275 comma 4^), come si desume dal richiamo contenuto in detta norma agli artt. 358 c.p.p. e 38 disp. att.. Ne consegue che, quand'anche volesse ritenersi che ai sensi del comma cbis) gli elementi forniti dalla difesa di cui il giudice deve tener conto in sede di adozione della misura, ai sensi dell'art. 292 comma cbis), siano quelli che rilevano ai fini del vaglio di tutte le condizioni richieste dalla legge per l'emissione della misura, resta la considerazione decisiva dell'assenza di una sanzione processuale in caso di carenza motivazionale in ordine a tutti quelli non attinenti ai gravi indizi di colpevolezza. Pertanto l'impugnata ordinanza sul punto non merita censura.-
La terza doglianza è poi inammissibile, poiché deduce una discrasia tra il testo del provvedimento e gli atti in tema di precedenti penali del ricorrente, non deducibile in sede di legittimità.- Fondato è invece il secondo motivo.-
A parte la carenza di motivazione in ordine alla compatibilità delle condizioni di salute del GA con il regime carcerario, ritenuta con la sola affermazione che non emergeva "che la patologia dallo stesso sofferta non possa essere adeguatamente curata presso le strutture penitenziarie", il Tribunale è incorso in una violazione dell'art. 299 comma 4 ter seconda parte c.p.p., il quale stabilisce che qualora la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere sia basata sulle condizioni di salute di cui all'art. 275 comma 4, il giudice qualora non ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza gli accertamenti medici del caso, nominando perito ai sensi dell'art. 220 e sgg.. E sul punto le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente sottolineato (10.3.1999, Femia, rv 212755) l'obbligo e non la facoltà del giudice di procedere a perizia nella fattispecie contemplata.-
L'ordinanza impugnata va quindi annullata sul punto con rinvio allo stesso Tribunale di Catania, che dovrà disporre accertamento peritale e decidere sulla base di esso.-
P.Q.M.
la Corte, visto l'art. 623 c.p.p., annulla l'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame.-
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 28 settembre 1999. Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 1999