Cass. pen., sez. II, sentenza 28/09/1999, n. 4019
CASS
Sentenza 28 settembre 1999

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In tema di ordinanza cautelare, la disposizione che sancisce la nullità del provvedimento per la mancata valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato (o indagato), va interpretata nel senso che tali elementi devono intendersi circoscritti ai dati fattuali di carattere probatorio o indiziario e non anche a quelli che comunque possano incidere sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura (tra i quali le condizioni di salute del soggetto, rilevanti nei termini indicati dall'art. 275 quarto comma). (Ha peraltro precisato la Corte che non è comunque prevista alcuna sanzione processuale in caso di carenza motivazionale in ordine a tutti gli elementi non attinenti ai gravi indizi di colpevolezza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 28/09/1999, n. 4019
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4019
    Data del deposito : 28 settembre 1999

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