Cass. pen., sez. II, sentenza 16/01/2015, n. 23005
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Sentenza 16 gennaio 2015

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Il divieto di testimonianza indiretta previsto per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dall'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen. non si applica nell'ipotesi in cui il teste riferisca dati acquisiti mediante l'accesso a banche dati riservate (nella specie appartenenti a Comandi militari), reso possibile dall'intervento dei soggetti preposti, che si siano poi limitati a comunicare all'inquirente i dati richiesti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 16/01/2015, n. 23005
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23005
    Data del deposito : 16 gennaio 2015

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