Sentenza 16 gennaio 2015
Massime • 1
Il divieto di testimonianza indiretta previsto per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dall'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen. non si applica nell'ipotesi in cui il teste riferisca dati acquisiti mediante l'accesso a banche dati riservate (nella specie appartenenti a Comandi militari), reso possibile dall'intervento dei soggetti preposti, che si siano poi limitati a comunicare all'inquirente i dati richiesti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/01/2015, n. 23005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23005 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. JANNELLI Enzo - Presidente - del 16/01/2015
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 119
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 43365/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CE AN, nato a [...] il [...];
CE IZ, nato a [...] il [...];
Di ON FR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza n. 282/2014, pronunciata, in data 12 giugno 2014, dalla Corte d'appello di Campobasso;
Sentita la relazione svolta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
Sentita la richiesta del P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale Enrico Delehaye, che ha concluso per l'annullamento con rinvio, relativamente al ricorso di CE AN e CE IZ, e per il rigetto, relativamente al ricorso di Di ON FR;
Sentito, per la parte civile VE RO, l'Avv. Massarella Ferdinando, del foro di Campobasso, in sostituzione dell'Avv. Arturo Messere, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto dei ricorsi, chiedendo la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute in questo grado di giudizio.
RITENUTO IN FATTO
1. Di ON FR, da un lato, e CE IZ e CE AN, dall'altro, propongono due distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso, n. 282/14, pronunciata in data 12 giugno 2014 e depositata il 19 giugno 2014. La decisione impugnata, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, confermava la condanna dei ricorrenti per i delitti di cui agli artt. 640 e 485 c.p. e, per quanto concerne il solo CE IZ, per il reato di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 305 diminuendo tuttavia le pene originariamente comminate,
a seguito del riconoscimento delle attenuanti generiche.
2. Il ricorso proposto da Di ON FR si articola in tre distinti motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo, si afferma l'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 195 c.p.p., commi 4 e 7, delle dichiarazioni rese, in dibattimento, dall'ufficiale di polizia giudiziaria ON e concernenti l'inesistenza dei firmatari delle proposte di polizze assicurative presentate dagli imputati.
Più precisamente, si contesta la motivazione, addotta dal giudice di seconde cure, in base alla quale le suddette disposizioni non avrebbero potuto trovare applicazione nel caso di specie, avendo l'ufficiale riferito di attività d'indagine da lui compiute in prima persona, attraverso verifiche svolte presso i Comandi degli enti militari;
l'aver acquisito le relative risposte dai Comandi equivarrebbe, secondo la prospettazione del ricorrente, all'aver assunto sommarie informazioni da persone informate sui fatti, rendendo quindi pienamente applicabili le previsioni normative che disciplinano la testimonianza de relato.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce la contraddittorietà della motivazione ed il travisamento della prova, con riferimento alla riconducibilità al Di ON della falsa formazione di circa 150 modelli di proposte di polizze assicurative.
In particolare, il ricorrente sostiene che molte delle proposte in discorso, contrariamente a quanto affermato dal giudice di seconde cure, recherebbero un codice agente appartenente ad altre persone e che da molte di esse non emergerebbe l'appartenenza del sottoscrittore all'esercito italiano;
a titolo esemplificativo, vengono prodotte le fotocopie di alcune delle proposte in esame. Sulla scorta di questi elementi, si sostiene che i giudici di merito avrebbero errato nel ritenere che tutte le proposte falsificate fossero riconducibili agli imputati e, in particolar modo, al Di ON.
2.3. Con il terzo motivo, si rileva la sopravvenuta prescrizione di molti dei fatti di truffa e di falso in scrittura privata oggetto della contestazione, prescrizione asseritamente maturata prima della pronuncia della sentenza d'appello.
Nello specifico, viene evidenziato che, essendo i diversi fatti di reato avvinti dal vincolo della continuazione, ex art. 81 c.p., comma 2, il termine prescrizionale andrebbe conteggiato con specifico riferimento a ciascuno dei singoli fatti prima accennati. Di conseguenza, alla data del 12 giugno 2014, giorno nel quale è stata pronunciata la sentenza d'appello, sarebbero risultati già prescritti tutti i falsi e le truffe commessi sino al 12 dicembre 2006.
Si rileva poi che molte delle proposte di polizze prese in considerazione (circa ottanta-novanta) sarebbero prive di data;
rispetto ad esse, gli illeciti contestati avrebbero dovuto considerarsi già prescritti alla data anzidetta, in forza del principio del "favor rei".
Si argomenta, infine, che il motivo in discorso dovrebbe essere accolto anche laddove si ritenessero inammissibili gli altri due, precedentemente formulati.
3. Il ricorso di CE AN e CE IZ si articola in cinque motivi.
3.1. Con il primo motivo, viene eccepita l'intervenuta prescrizione dei reati contestati agli impugnanti.
3.2. Con il secondo motivo, si deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), l'erronea dichiarazione, in primo grado,
della contumacia di CE IZ, dal momento che l'avviso di conclusione delle indagini non sarebbe stato correttamente notificato a quest'ultimo. Secondariamente, viene rilevato che nel corso del giudizio d'appello e, per l'esattezza, all'udienza del 14 aprile 2014, uno dei CE sarebbe stato erroneamente dichiarato irreperibile, con dichiarazione priva dei requisiti prescritti dal codice di rito penale, anche alla luce della nuova previsione contenuta nell'art. 420-quater c.p.p.. 3.3. Il terzo motivo ha un contenuto sostanzialmente identico a quello del primo motivo del ricorso precedentemente esaminato.
3.4. Con il quarto motivo, si contesta, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), l'avvenuto passaggio in giudicato della decisione di primo grado, limitatamente al capo c) di imputazione e nei confronti di CE IZ. In particolare, viene evidenziato che nell'appello del CE l'impugnazione era stata proposta nei confronti di tutti i reati ascrittigli.
3.5. Con il quinto motivo, si lamenta, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la contraddittorietà e manifesta illogicità
della motivazione, stante l'inadeguatezza della valutazione delle prove acquisite al giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso proposto da Di ON FR va dichiarato inammissibile.
1.1. Per quanto concerne il primo motivo, esso appare manifestamente infondato. Come emerge chiaramente dalla lettura di pag. 4 della sentenza sottoposta a scrutinio, il capitano ON ha riferito in dibattimento circa l'attività d'indagine da lui stesso svolta e consistita nel rilevare, attraverso l'accesso al sistema informatico, i nomi dei sottoscrittori delle proposte di polizze assicurative sospettate di falsità e nel mettersi in contatto con i Comandi degli enti militari, al fine di verificare se i nomi anzidetti corrispondessero a soggetti facenti parte degli organigrammi degli enti medesimi. Una simile deposizione si pone ben al di là dei limiti di operatività del divieto di cui all'art. 195 c.p.p., comma 4, limiti definiti dall'espresso riferimento della disposizione in parola alle "... dichiarazioni acquisite dai testimoni..." (cfr. Cass. pen., Sez. 2, 21 settembre 2010, dep. 11 ottobre 2010, Miele, n. 36286, rv. 248536). In altri termini, il summenzionato ufficiale di polizia giudiziaria, nel riportare le informazioni ottenute a seguito della richiesta presentata ai suddetti Comandi militari, non ha esposto il contenuto di "testimonianze" nel senso proprio e tecnico del termine, ma ha semplicemente portato a conoscenza dell'autorità giudiziaria procedente dati reperiti mediante l'accesso a banche dati, accesso in parte diretto ed in parte mediato dall'intervento dei Comandi militari;
pertanto, questi ultimi non hanno esposto proprie precedenti percezioni sensoriali, ma si sono limitati a trasmettere dati oggettivi cui l'ufficiale di polizia giudiziaria non poteva accedere direttamente, essendo gli stessi nella disponibilità dei primi.
Del resto, questa Suprema Corte ha già avuto modo di escludere l'applicabilità del su richiamato art. 195 c.p.p., comma 4, alle informazioni trasmesse da altri agenti o ufficiali di P.G., attivi nello stesso contesto investigativo (v. la sent. n. 36286 del 2010, citata supra), ovvero da organi di polizia stranieri (v. Cas. pen., Sez. fer., 18 agosto 2009, dep. 4 settembre 2009, Er, n. 34180, rv. 245375). Il caso oggetto del presente giudizio può essere assimilato a quelli decisi da questi precedenti, con conseguente utilizzabilità del principio di diritto ivi enunciato;
principio di diritto che può essere affermato, sempre nella fattispecie che qui interessa, con ancora più forza, dal momento che, come si è già osservato, i Comandi militari non sono andati oltre la mera comunicazione di dati oggettivi in loro possesso. In generale, ritiene la Corte che possa essere affermato che la deposizione del capitano ON non rientra nella categoria concettuale della testimonianza de relato e, perciò, rispetto ad essa, non potevano trovare applicazione ne' il comma 4 ne' il comma 7 dell'art. 195 c.p.p., che presuppongono tale concetto.
1.2. Per quanto riguarda il secondo motivo, con esso la parte ricorrente ravvisa un vizio della motivazione con cui la decisione impugnata ha ricondotto le proposte di polizze assicurative false agli imputati, suo specie di "travisamento" della prova documentale costituita dalle medesime proposte, acquisite agli atti. A questo riguardo, occorre immediatamente precisare che il suddetto "travisamento" può rappresentare un motivo di impugnazione in sede di legittimità solo nella misura in cui l'eventuale errore commesso dal giudice di merito nella valutazione del materiale probatorio sia tale da disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudice stesso in punto di prova, privando la decisione di un congruo e coerente supporto logico-argomentativo (sì veda Cass. pen., Sez. 6, 16 gennaio 2014, dep. 3 febbraio 2014, Del Gaudio e altri, n. 5146, rv. 258774, nonché Cass. pen., Sez. 2, 3 ottobre 2013, dep. 26 novembre 2013, Giugliano, n. 47035, rv. 257499).
Ciò premesso, va rilevato che il presunto travisamento fatto valere dall'odierno impugnante, anche a voler ammettere che esso realmente sussista, manca della necessaria decisività e, di conseguenza, non può fondare, ex se, l'annullamento della decisione emessa dalla Corte territoriale. Difatti, leggendo pag. 5 del provvedimento in questione, si evince chiaramente che la prova decisiva della riconducibilità agli imputati delle false proposte di polizze è rappresentata dalla testimonianza del titolare dell'Agenzia assicuratrice vittima dell'estorsione, il quale ha riferito in dibattimento che tutte le proposte presentate dagli imputati venivano immediatamente trasmesse all'ufficio amministrativo, che procedeva alle relative annotazioni. La capacità dimostrativa della prova in questione non viene minimamente intaccata dalle doglianze formulate dalla difesa del Di ON, riferite unicamente al travisamento del contenuto delle proposte anzidette. A quanto sin qui argomentato deve poi aggiungersi che, per ciò che concerne l'accertamento della responsabilità degli imputati, ci si trova dinanzi ad una "doppia conforme", dal momento che la pronuncia d'appello ha riformato la decisione di primo grado soltanto relativamente alla dosimetria della pena. Ora, secondo costante giurisprudenza di legittimità, la presenza di una "doppia conforme" preclude la proposizione di un ricorso per cassazione teso a far valere il travisamento della prova, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), salvo che il giudice di seconde cure abbia risposto ai motivi di gravame richiamando elementi di prova non esaminati dal primo giudice (cfr., ex plurimis, Cass. pen., Sez. 4, 12 dicembre 2013, dep. 29 gennaio 2014, Capuzzi e altro, n. 4060, rv. 258438 e Cass. pen., Sez. 4, 13 novemre 2013, dep. 4 febbraio 2014, Nicoli, n. 5615, rv. 258432); quest'ultima circostanza non è stata però dedotta dal ricorrente.
1.3. Quanto al terzo ed ultimo motivo, esso non può essere esaminato nel merito, dal momento che risulta privo del necessario requisito della specificità, imposto, per tutte le impugnazioni avverso provvedimenti giurisdizionali, dal combinato disposto dell'art. 581 c.p.p., lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c).
1.3.1. Il ricorrente sostiene che tutti i reati di falso in scrittura privata e di truffa commessi fino al 12 dicembre 2006 si sarebbero prescritti prima della pronuncia della sentenza d'appello, intervenuta in data 12 giugno 2014. Tuttavia, il ricorrente non indica con precisione i fatti di reato in questione, impedendo così al Collegio di verificare se la collocazione temporale dei fatti stessi, prospettata nella doglianza qui esaminata, corrisponda o meno a realtà e contravvenendo altresì al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
1.3.2. Quanto all'ulteriore doglianza secondo cui dovrebbero ritenersi prescritti, di nuovo anteriormente alla pronuncia di seconde cure, i fatti di falso aventi ad oggetto le proposte di polizze assicurative non datate, se ne deve rilevare in parte al genericità ed in parte la manifesta infondatezza.
L'eventuale data apposta ai documenti falsificati non ha alcun rilievo ai fini dell'esatta individuazione del tempus commissi delicti del reato di falso di cui all'art. 485 c.p., coincidendo quest'ultimo, per espressa previsione legislativa, con il momento in cui si faccia uso o si consenta a terzi di fare uso della scrittura privata falsificata (si veda, a proposito dell'analoga fattispecie del falso in titoli di credito, Cass. pen., Sez. 5, 28 ottobre 2010, dep. 18 novembre 2010, Russo, n. 40913, rv. 248511); il ricorrente non ha indicato l'esatto momento temporale in cui le proposte falsificate sarebbero state utilizzate, mediante la loro presentazione alla vittima della correlata truffa, con ciò venendo meno, di nuovo, al proprio onere di specificità.
1.3.3. Da ultimo, va esplicitato che l'inammissibilità del motivo di ricorso qui esaminato, così come degli altri motivi precedentemente passati in rassegna, preclude a questa Suprema Corte di rilevare d'ufficio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 1, la prescrizione eventualmente maturata nelle more del giudizio di legittimità (si veda, ex permultis, Cass. pen., Sez. 2, 8 maggio 2013, dep. 8 luglio 2013, Ciaffoni, n. 28848, rv. 256463) e, persino, quella potenzialmente maturata prima della sentenza d'appello (cfr., sul punto, Cass. pen., Sez. un., 22 marzo 2005, dep. 22 giugno 2005, Bracale, n. 23428, rv. 231164).
2. Anche il ricorso proposto da CE IZ e CE AN deve dichiararsi inammissibile.
2.1. Per quanto riguarda il terzo motivo, esso è sostanzialmente identico al primo dei motivi del ricorso del Di ON;
pertanto, è qui sufficiente rinviare a quanto già esposto supra, con riferimento al motivo da ultimo indicato.
2.2. Per il resto, gli ulteriori motivi di impugnazione non possono essere esaminati nel merito, in quanto privi del requisito della specificità, cui si è già fatto riferimento in precedenza. In particolare, il ricorrente ha mancato dì illustrare la correlazione esistente tra le doglianze da lui formulate e le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata (cfr. Cass. pen., Sez. 5, 15 febbraio 2013, dep. 26 giugno 2013, Sammarco, n. 28011, rv. 255568, nonché, recentior, Cass. pen., Sez. 2, 29 gennaio 2014, dep. 13 marzo 2014, Lavorato, n. 11951, rv. 259425).
2.3. Il discorso vale, anzitutto, per il primo motivo, che risulta in parte aspecifico ed in parte manifestamente infondato. Innanzitutto, i ricorrenti hanno errato nel sostenere che i reati contestati risalirebbero al periodo compreso tra il 2005 ed il 2006;
il capo d'imputazione, infatti, afferma espressamente che i delitti loro ascritti sono stati commessi fino ad una data anteriore e prossima al gennaio 2008. Addirittura la sentenza impugnata, all'interno della ricostruzione in fatto della vicenda sottoposta a scrutinio (pag. 1), afferma, con una statuizione non oggetto di specifica censura in questa sede, che proprio tra il 2005 ed il 2006 gli imputati avrebbero tenuto una condotta regolare, onde conquistarsi la fiducia del VE, e che i delitti contestati sarebbero stati commessi soltanto in un momento successivo (solo tenendo presente il tempo necessario a far maturare la prescrizione, sette anni e sei mesi, il calcolo dal 14 giugno 2014 infatti deve essere retrodatato al 14 dicembre 2006).
A fronte di questa situazione, il ricorrente ha omesso di indicare con precisione il tempus commissi delicti dei reati asseritamente prescrittisi, impedendo così a questo Collegio di verificare la bontà o meno della doglianza formulata, rendendo compatibile con la decisione una collocazione dell'attività in epoca successiva a quella in cui i giudici di merito hanno accertato lo svolgimento della regolarità delle condotte.
Quanto alla rilevabilità d'ufficio della prescrizione eventualmente maturata anteriormente o successivamente alla pronuncia d'appello, valga quanto si è già detto supra, al punto 1.3.3., in considerazione del fatto che pure gli ulteriori motivi formulati nel ricorso de quo risultano inammissibili.
2.4. Del tutto generiche sono poi le doglianze contenute nel secondo motivo di impugnazione. Per ciò che concerne la dedotta illegittimità della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini a CE IZ, la contestazione appare meramente assertiva e non formula una critica specifica delle ragioni sulla base delle quali la Corte distrettuale ha rigettato l'analoga contestazione proposta con l'atto di appello, esposte a pag. 3 del provvedimento.
Analoghe considerazioni valgono altresì per la contestazione relativa alla dichiarazione di irreperibilità dell'altro CE, ad opera del giudice di seconde cure;
di nuovo non vengono indicate, in maniera specifica e chiaramente intellegibile, le ragioni che renderebbero illegittima siffatta dichiarazione, fatta eccezione per un inconferente richiamo al nuovo art. 420-quater c.p.p., non applicabile ratione temporis al caso di specie.
2.5. Relativamente al quarto motivo, va osservato che il ricorso in esame si limita ad asserire che la condanna per l'illecito di cui al capo C non avrebbe dovuto considerarsi ormai coperta dal giudicato, così come statuito dalla Corte territoriale, essendo stato proposto appello rispetto a tutti i reati contestati agli imputati. Non vengono tuttavia riportati, neppure in forma riassuntiva, i precisi motivi di gravame che sarebbero stati sollevati avverso il capo in discorso;
a ciò deve aggiungersi che, in forza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sarebbe stato onere della parte impugnante allegare al ricorso le censure non tenute presenti dalla decisione di secondo grado.
2.6. Infine, riguardo al quinto ed ultimo motivo, va evidenziato che i ricorrenti non sono stati in grado di indicare specificamente l'illogicità o incoerenza o incongruenza dalla quale sarebbe affetta la motivazione della decisione censurata, ma hanno espresso valutazioni del tutto astratte ed avulse da un attento esame dell'iter logico argomentativo seguito dal giudice di seconde cure.
3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da determinarsi in misura pari ad Euro 1.000 per ciascuno dei ricorrenti, stanti gli evidenti profili di colpa emergenti dall'esame dei ricorsi stessi. Inoltre, ricade sui ricorrenti l'obbligo solidale di rifondere le spese sostenute, in questo grado di giudizio, dalla parte civile, spese che vengono quantificate nella somma di Euro 5.000, oltre Iva e CPA.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità dei ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000 alla Cassa delle ammende. Condanna altresì i ricorrenti, in via solidale, alla rifusione delle spese processuali di questo grado di giudizio, che liquida complessivamente in Euro 5.000 oltre Iva e CPA.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2015