Art. 8. (Prova attitudinale)
La Commissione esaminatrice valuta la attitudine dei candidati con le modalita' stabilite nel bando di concorso, avvalendosi della consulenza di non piu' di due tecnici nominati con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.
La Commissione esaminatrice valuta la attitudine dei candidati con le modalita' stabilite nel bando di concorso, avvalendosi della consulenza di non piu' di due tecnici nominati con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.