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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/12/2025, n. 39830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39830 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
1 In nome del Popolo Italiano QUARTA SEZIONE PENALE Composta da UGO BELLINI - Presidente - Sent. n. sez. 926/2025 ES LU ND UP - 15/10/2025 AN IS LA CI R.G.N. 13617/2025 RI RE DA LA - Relatore - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: IN AN, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 28 novembre 2024 della Corte d'appello di Roma;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ID UR;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell'Avv. Arturo Buongiovanni, del foro di Cassino, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39830 Anno 2025 Presidente: BELLINI UGO Relatore: LA DA Data Udienza: 15/10/2025 2 1. Con sentenza del 28 novembre 2024 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza, emessa in data 8 febbraio 2024, dal Tribunale di Cassino con la quale AN IN è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 434 e 449 cod. pen., per aver cagionato un’esplosione che determinava il crollo di una parte di una costruzione sita in Minturno, nonché il danneggiamento delle abitazioni confinanti. L'imputato è stato condannato alla pena finale di cinque mesi e dieci giorni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
nei suoi confronti, inoltre, è stata applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno, con prescrizioni accessorie. 1.1. Secondo l'imputazione AN IN, a seguito del fallimento di una relazione amorosa, al fine di togliersi la vita, saturava di gas l’ambiente di casa, determinando così una esplosione. Per effetto della deflagrazione venivano proiettati all’esterno frammenti degli infissi, delle porte e delle finestre nonché di altro materiale edilizio, che cadendo sulla pubblica via attigua all’abitazione, generavano un pericolo per la pubblica incolumità. Riconosciuta la diminuente di cui all'art. 89 cod. pen., nella condotta del IN sono stati comunque rinvenuti profili di colpa generica. 2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione AN IN, a mezzo del proprio difensore, deducendo in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo lamenta vizio della motivazione, poiché carente, contraddittoria e manifestamente illogica. Osserva il ricorrente che i giudici di merito non hanno considerato che i testi dello stesso Pubblico Ministero (i vigili del fuoco VA e PA), particolarmente qualificati, hanno escluso il carattere disastroso dell’evento; dichiarazioni, queste, tali da incidere sulla stessa configurabilità del reato, sotto il profilo oggettivo. Più in particolare, il teste VA ha affermato che l’urto provocato dall’esplosione ha causato solo l’espulsione delle componenti più deboli della struttura dell’edificio, non un crollo, neppure parziale. Inoltre, il teste PA ha affermato di non aver ravvisato particolari pericoli derivanti dall’esplosione, né dal punto di vista strutturale del fabbricato, né con riguardo alle zone limitrofe. 3 Conseguentemente, poiché l’esplosione non ha interessato le strutture portanti del fabbricato, e siccome non vi sono stati danni alle persone, i giudici di merito avrebbero dovuto escludere la materialità del reato. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta compatibilità tra il vizio parziale di mente e l’imputazione a titolo di colpa. Al momento del fatto l’imputato era affetto da vizio parziale di mente, a causa del quale alcun "giudizio di rimproverabilità soggettiva" potrebbe essergli mosso, non essendo esigibile il rispetto della regola cautelare violata (p. 11). In subordine si sollecita la Corte a sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 89 cod. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 27, commi 1 e 3, Cost., censurandosi l'irragionevolezza della disciplina codicistica e la frizione con il principio di colpevolezza e con la finalità rieducativa della pena. 2.3. Con il terzo motivo lamenta il vizio di omessa motivazione con riguardo alla mancata applicazione dell'art. 131- cod. pen. I giudici di merito, si afferma, non hanno valutato il vizio parziale di mente (e la sua incidenza sul grado della colpa), né le modalità della condotta, in ragione della modestia dei danni arrecati alla struttura. 2.4. Con il quarto motivo deduce vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 228 cod. pen., anche in relazione agli artt. 13 e 25 Cost. e all’art. 199 cod. pen., avendo la Corte di appello confermato l’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata con obbligo per il IN di sottoporsi a ricovero. Osserva il ricorrente che la previsione dell’obbligo di ricovero trasformerebbe la libertà vigilata in una misura di tipo detentivo, per di più ancorata alle scelte dei sanitari, in violazione della riserva di legge e di giurisdizione. 2.5. Con il quinto ed ultimo motivo lamenta il vizio di omessa motivazione, in relazione al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. La Corte d'appello, avuto riguardo al lieve grado di colpa ed alla buona biografia penale, avrebbe dovuto riconoscere il beneficio, trattandosi di indicatori valutabili ai fini della necessaria prognosi circa il pericolo di ricaduta. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. 1. Il ricorso è infondato. 4 2. Osserva preliminarmente il Collegio che, in presenza di una doppia conforme, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione (variamente dedotto dal ricorrente), la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze (Sez. 4, n. 26493 del 13/06/2025, Esposito, non mass.; Sez. 4, n. 26800 del 26/06/2024, Pottino, non mass.; Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01). Ciò si verifica quando, come nel caso in esame, i giudici del gravame hanno esaminato le censure proposte dagli appellanti con criteri omogenei a quelli del primo giudice e operato frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione. 2.1. Il primo motivo è complessivamente infondato. Richiamando alcuni passaggi delle dichiarazioni dei testi VA e PA, il ricorrente deduce cumulativamente i 3 vizi della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in quanto i giudici di merito non hanno considerato che non si è trattato di un "crollo vero e proprio", non avendo interessato le parti strutturali dell'edificio, ovvero il solaio e pareti perimetrali (di cui si è registrato solo un "rigonfiamento"), né avendo assunto la fisionomia del disastro (pp. 4 - 9 ricorso). Ciò posto, i giudici di merito hanno innanzitutto evidenziato che non spetta certo ai testi, quantunque qualificati, stabilire se si è o meno in presenza di un crollo o di un disastro rilevante artt. 434 e 449 cod. pen. I testi, infatti, hanno escluso che si sia verificato un crollo nella sua accezione comune di caduta dell'edificio ("non c'è stato un crollo vero e proprio"), ma ciò non impedisce che il fatto, così come accertato, sia riconducibile al delitto come contestato e ritenuto in sentenza. Dalle conformi decisioni di merito (p. 4 - 5 sentenza del Tribunale;
pp. 3 - 4 sentenza ricorsa) emerge infatti che il solaio riportò delle lesioni ed un rigonfiamento, al punto che dovette essere puntellato. Anche le pareti riportarono delle lesioni con dei rigonfiamenti, mentre alcune parti dell'edificio si erano distaccate dalla struttura portante, ed erano in pericolo. Altre parti, come le porte e le finestre, furono proiettate verso l'esterno, sulla pubblica via - oggetto di passaggio pedonale - e contro gli immobili vicini, abitati. 5 Da tali elementi, incontroversi nella loro storicità, i giudici di merito, con giudizio in fatto, correttamente formulato con criterio , hanno ricavato l'attitudine dell'accadimento a creare concreto pericolo per la pubblica incolumità. In tal modo, è stato fatto buon governo di consolidati principi giurisprudenziali: la valutazione circa l'attitudine del fatto a creare concreto pericolo per la pubblica incolumità si risolve infatti nel formulare un giudizio di probabilità, in cui termini di relazione vanno appunto individuati nel fatto e nel bene giuridico protetto. Valutazione che correttamente è stata condotta , restando irrilevante il mancato verificarsi del danno, contrariamente a quanto si assume in ricorso (Sez. 4, Lingria, cit.; Sez. 4, n. 19342 del 20/02/2007, Rubiero, Rv. 236410 - 01; Sez. 1, n. 47475 del 29/10/2003, Bottoli, Rv. 226459 - 01; Sez. 4, n. 5820 del 03/03/2000, Alessio, Rv. 216602 - 01). Inoltre, diversamente da quanto si evidenzia in ricorso (pp. 4- 8) il distacco di parti strutturali non è elemento imprescindibile per configurare il crollo o il disastro rilevante artt. 434 e 449 cod. pen. Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, per configurare il delitto di crollo colposo è necessario che il crollo assuma la fisionomia del disastro, cioè di un avvenimento di tale gravità da porre in concreto pericolo la vita delle persone, indeterminatamente considerate, in conseguenza della diffusività degli effetti dannosi nello spazio circostante (Sez. 4, n. 32216 del 20/06/2018, Capobianco, Rv. 273569 - 01; Sez. 4, n. 18432 del 1/04/2014, dep. 2015, NI, Rv. 263886 - 01). Nella selezione delle condotte punibili, poiché lesive del bene giuridico protetto, occorre evidenziare che non ogni dissesto o disfacimento di una costruzione può assumere rilevanza penale. In questa prospettiva si è affermato, diversamente da quanto si sostiene in ricorso, che per crollo di costruzione, totale o parziale, deve intendersi la caduta violenta ed improvvisa della stessa accompagnata dal pericolo della produzione di un danno notevole alle persone, senza che sia necessaria la disintegrazione delle strutture essenziali dell'edificio (Sez. 4, n. 51734 del 08/11/2017, Piacentini, Rv. 271535 - 01, in un caso in cui, a causa di uno scavo, si era verificata la caduta di un muro portante a confine tra due edifici contigui, con conseguente crollo dei solai sovrastanti un garage e l'androne di un palazzo;
Sez. 4, n. 2390 del 13/12/2011, dep. 2012, Nonni, Rv. 251749 - 01, in un caso in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato in presenza del distacco completo, su una linea lunga circa 150 metri, del rivestimento di mattoni che rivestiva la parete esterna di un edificio scolastico). 6 In tal modo si è superato il contrario orientamento espresso in passato, secondo il quale per la sussistenza del reato di cui all'art. 449 cod. pen. è necessaria la disintegrazione delle strutture essenziali dell'edificio (Sez. 4, n. 10162 del 29/04/1994, Trevisani, Rv. 200156 - 01), in modo che la forza di coesione tra i singoli elementi costruttivi venga superata e vinta dalla forza di gravità: dalla espressa previsione della possibilità che il crollo interessi una parte della costruzione è stato tratto, infatti, un argomento per affermare che la norma possa essere riferita a tutti i casi di caduta violenta ed improvvisa, che interessi o meno le strutture essenziali della costruzione. Nella stessa prospettiva, si ritiene possa configurarsi il crollo anche quando il disfacimento abbia riguardato la parte interna di un edificio (Sez. 4 n. 40729 del 09/09/2015, Allegro, non mass.; Sez. 4 n. 730 del 26/02/1970, Centi, Rv. 115661 - 01), a condizione che, seppur avvenuto entro le mura perimetrali, possa diffondersi in direzione dello spazio circostante investendo persone diverse da quelle che, in numero determinato, abitano l'edificio. Proprio tale elaborazione giurisprudenziale ha consentito di tracciare i confini che delimitano il delitto di crollo colposo rispetto alla contravvenzione di cui all'art. 676 cod. pen. Costituisce infatti il principio secondo cui nel delitto di crollo colposo si richiede che il crollo assuma la fisionomia del disastro, cioè di un avvenimento di tale gravità da porre in concreto pericolo la vita delle persone, indeterminatamente considerate, in conseguenza della diffusività degli effetti dannosi nello spazio circostante;
invece, per la contravvenzione di rovina di edifici non richiede una tale diffusività, così come non si richiede che dal crollo derivi un pericolo per un numero indeterminato di persone (così, Sez. 4, n. 9749 del 11/12/2020, dep. 11/03/2021, Lingria, Rv. 280697 - 01; Sez. 4, Piacentini, cit.; Sez. 4, NI, cit., in cui la Corte ha qualificato l'originaria imputazione artt. 434 e 449 cod. pen., nella contravvenzione di cui all'art. 676, comma 2, cod. pen, in un caso in cui si era verificato, durante lavori di straordinaria manutenzione, il crollo del solaio, senza interessamento delle strutture portanti e senza danni alle persone). Il ricorso richiama sul punto proprio la già citata sentenza NI (p. 6), per affermare che il mancato interessamento delle strutture portanti esclude la configurabilità del delitto di cui agli artt. 434 e 449 cod. pen.: in realtà, il caso riguardava il crollo di un solaio con pregiudizio alle sole strutture interne al fabbricato (ipotesi diversa da quella per cui si procede), rispetto al quale si è escluso, con valutazione , che "potessero prospettarsi pericoli per l'incolumità per un numero indeterminato di persone quali passanti, operai impiegati nei lavori, altri occupanti degli appartamenti sottostanti". 7 2.2. Il secondo motivo, con cui si ipotizza l'incompatibilità tra vizio parziale di mente ed addebito colposo è complessivamente infondato. Proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con deduzione cumulativa dei tre vizi per i quali è ammesso ricorso per cassazione (p. 10 ricorso), il motivo è in realtà sviluppato in relazione alla possibilità di muovere, sempre e comunque, un rimprovero per colpa al soggetto affetto da vizio parziale di mente. Il ricorso propone, in altre parole, una interpretazione che di fatto determinerebbe l'abrogazione dell'art. 89 cod. pen., in relazione ai delitti colposi. Interpretazione che, peraltro, prende le mosse da un presupposto erroneo, ovvero che il ricorrente non avesse la "capacità di intendere la realtà" (p. 12), e dunque di comprendere le proprie azioni, men che meno di governarle secondo prudenza. Tale affermazione, oltre che porsi in evidente (ed immotivato) contrasto con le conclusioni del perito - del cui esame si riportano isolati passaggi - manca di ogni confronto con la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, in cui si richiamano una serie di indicatori fattuali - la predisposizione dei mezzi, l'aver minacciato il suicidio prima del fatto (p. 6) - per sostenere che, pur in presenza del vizio di mente, il IN avesse ben chiaro il disvalore del fatto e la pericolosità della sua condotta. In altre parole, la Corte ha evidenziato che, in ragione della residua capacità di intendere e di volere, e delle ulteriori evidenze disponibili, il IN poteva riconoscere il pericolo ed attivarsi per evitarlo;
pertanto, l'evento, quantunque non voluto, è a lui rimproverabile. In questa prospettiva, la Corte territoriale ha sottolineato il (necessario) coefficiente psicologico di partecipazione dell'autore al fatto, che il legislatore ha normativamente graduato innanzitutto attraverso l'art. 43 cod. pen., la cui violazione è stata invece immotivatamente dedotta in ricorso. Queste considerazioni conducono inoltre a ritenere non rilevante la questione di legittimità costituzionale, posta in relazione all'art. 27 Cost., poiché fondata sul presupposto che il comportamento doveroso fosse inesigibile nel caso concreto (p. 13), fermo restando che il ricorrente neppure spiega per quale ragione la pena non possa svolgere le sue funzioni nei riguardi di un soggetto al quale è riconosciuta una pur (limitata) capacità, e quindi di comprendere il senso della sanzione comminata. Quanto, invece, al preteso contrasto con l'art. 3 Cost, il ricorrente non indica in cosa consisterebbe l'irragionevole disparità di trattamento derivante dall'applicazione dell'art. 89 cod. pen. tanto ai reati colposi quanto a quelli dolosi. 8 I giudici di merito, inoltre, hanno correttamente richiamato il rapporto tra imputabilità e colpevolezza, che secondo un consolidato insegnamento di legittimità operano su piani diversi (ad es., Sez. 1, n. 17496 del 29/11/2022, dep. 2023, Losengo, Rv. 284502 - 01; Sez. 6, n. 47379 del 13/10/2011, Dall'Oglio, Rv. 251183 - 01); ciò in quanto l'imputabilità, quale capacità di intendere e di volere, e la colpevolezza, quale coscienza e volontà del fatto illecito, costituiscono nozioni autonome. E' stato infatti affermato che anche nei confronti di soggetto non imputabile, o parzialmente imputabile, dovrà comunque essere stabilito, alla stregua delle regole di comune esperienza, se l'evento prodotto sia stato "secondo l'intenzione", "contro l'intenzione" o "oltre l'intenzione" (giusta le varie ipotesi previste dall'art. 43 cod. pen.), per poi passare a verificare se e come il soggetto debba penalmente rispondere di tale evento, in ragione del suo stato di mente (Sez. 2, n. 17496 del 15/10/2025, M., non mass.; Sez. 6, n. 14795 del 08/04/2020, Rv. 278876 - 01; Sez. 1, n. 507 del 07/12/1993, dep. 1994, Mitrugno, Rv. 196112 - 01). 2.3. Il terzo motivo è inammissibile. La Corte d’appello, in ragione delle modalità della condotta e dell'entità del pericolo cagionato, ha escluso la tenuità dell’offesa e dunque l’applicazione dell’art. 131- cod. pen. (p. 7 sentenza impugnata). Il diniego è quindi fondato, per questo aspetto, sulla impossibilità di riconoscere al fatto, così come accertato, quel minimo disvalore cui la legge ricollega il giudizio di particolare tenuità. Tale motivazione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede: poiché la valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen. (da ultimo, Sez. 4, n. 4152 del 08/10/2024, Palumbo, non mass.). La sentenza impugnata, del resto, si colloca motivatamente nell'alveo del delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01); non è necessaria, tuttavia, la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti dal predetto art. 133, essendo sufficiente, come accaduto nella specie, l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (così Sez. 7, n. 10481 del 9 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 – 01). 2.4. Il quarto motivo è infondato. In linea di principio il Collegio conviene con il ricorrente, nella misura in cui richiama un consolidato insegnamento di legittimità, secondo il quale nel caso di applicazione provvisoria della misura di sicurezza della libertà vigilata il giudice non può imporre, stante il principio di legalità, prescrizioni che ne snaturino il carattere non detentivo, anche in riferimento al ricovero presso una comunità terapeutica (Sez. 1, n. 35224 del 09/10/2020, Coghe, Rv. 280197 - 01; Sez. 2, n. 49497 del 11/11/2014, Pratis Pagani, Rv. 260999 - 01; Sez. 1, n. 26702 del 11/06/2013, La Torre, Rv. 256052 - 01). Fermo tale principio, nel caso in esame il ricorrente argomenta il carattere sostanzialmente detentivo della misura dalla "prescrizione dell'obbligo di ricovero" (p. 16 ricorso). Tuttavia, questa Corte ha evidenziato che la prescrizione di un ricovero, nell'ambito di un programma terapeutico (che nella specie il IN stava già seguendo) non può essere considerata tale da tramutare la libertà vigilata in una misura di tipo detentivo (Sez. 1, n. 50383 del 12/11/2019, Gherardi, Rv. 277338 - 01, circa la prescrizione, al libero vigilato, di ricovero in una struttura sanitaria con divieto di allontanamento in determinate fasce orarie e, comunque, per finalità incompatibili con il programma terapeutico;
Sez. 1, n. 33904 del 22/05/2015, Pepe, Rv. 264604 - 01, che in motivazione precisa come la prescrizione di un programma terapeutico residenziale non è assimilabile "ex se" ad un ricovero obbligatorio). Del resto, i giudici di merito hanno orientato la prescrizione in una direzione funzionale all'esecuzione del programma terapeutico già in corso (pp. 8 - 9 sentenza impugnata;
p. 7 sentenza del Tribunale), che non comporta alcun ulteriore sacrificio per la libertà di movimento rispetto a quello che inerisce il percorso di cura (in termini analoghi, in motivazione, Sez. 1, n. 10777 del 03/12/2024, dep. 2025, D., non mass.). Una prescrizione del genere, osserva inoltre il Collegio, si inscrive nella lettera e nella dell'art. 228, comma 2, cod. pen., poiché ritenuta dai giudici di merito necessaria per evitare occasione di nuovi reati al libero vigilato. Da ciò si desume anche l'infondatezza delle doglianze con le quali si prospetta la violazione del principio di legalità, della riserva di legge e di giurisdizione, essendo la limitazione fondata pur sempre su un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, e non certo sulle decisioni assunte dai sanitari, ai quali è naturalmente rimessa l'individuazione del percorso di cura. 10 2.5. Il quinto ed ultimo motivo, con cui si deduce il vizio di omessa motivazione all'invocata sospensione condizionale della pena (p. 17 ricorso) è manifestamente infondato. La sentenza impugnata (p. 9), infatti, ha posto a base del rigetto argomentazioni non manifestamente illogiche, direttamente correlate agli indici di cui all'art. 133 cod. pen. (nella specie, le modalità della condotta e la pericolosità sociale, affermata dal perito). Sicché, la prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo una valutazione tipicamente di merito, è stata correttamente fondata sulle modalità del fatto e sul giudizio correlato alla pericolosità; pertanto, è certamente idonea ad evidenziare gli aspetti della personalità dell'imputato che hanno determinato la decisione. È principio consolidato quello per cui il giudice di merito, nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, non ha l’obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen., come invece parrebbe affermare il ricorrente, ma può limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206 - 02; Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, Brancaccio, Rv. 272087 - 01; Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Avveduto, Rv. 260136 - 01; Sez. 3 n. 6641 del 17/11/2009, dep. 2010, Miranda, Rv. 246184 - 01). 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 15 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ID UR GO NI
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ID UR;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell'Avv. Arturo Buongiovanni, del foro di Cassino, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39830 Anno 2025 Presidente: BELLINI UGO Relatore: LA DA Data Udienza: 15/10/2025 2 1. Con sentenza del 28 novembre 2024 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza, emessa in data 8 febbraio 2024, dal Tribunale di Cassino con la quale AN IN è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 434 e 449 cod. pen., per aver cagionato un’esplosione che determinava il crollo di una parte di una costruzione sita in Minturno, nonché il danneggiamento delle abitazioni confinanti. L'imputato è stato condannato alla pena finale di cinque mesi e dieci giorni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
nei suoi confronti, inoltre, è stata applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno, con prescrizioni accessorie. 1.1. Secondo l'imputazione AN IN, a seguito del fallimento di una relazione amorosa, al fine di togliersi la vita, saturava di gas l’ambiente di casa, determinando così una esplosione. Per effetto della deflagrazione venivano proiettati all’esterno frammenti degli infissi, delle porte e delle finestre nonché di altro materiale edilizio, che cadendo sulla pubblica via attigua all’abitazione, generavano un pericolo per la pubblica incolumità. Riconosciuta la diminuente di cui all'art. 89 cod. pen., nella condotta del IN sono stati comunque rinvenuti profili di colpa generica. 2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione AN IN, a mezzo del proprio difensore, deducendo in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo lamenta vizio della motivazione, poiché carente, contraddittoria e manifestamente illogica. Osserva il ricorrente che i giudici di merito non hanno considerato che i testi dello stesso Pubblico Ministero (i vigili del fuoco VA e PA), particolarmente qualificati, hanno escluso il carattere disastroso dell’evento; dichiarazioni, queste, tali da incidere sulla stessa configurabilità del reato, sotto il profilo oggettivo. Più in particolare, il teste VA ha affermato che l’urto provocato dall’esplosione ha causato solo l’espulsione delle componenti più deboli della struttura dell’edificio, non un crollo, neppure parziale. Inoltre, il teste PA ha affermato di non aver ravvisato particolari pericoli derivanti dall’esplosione, né dal punto di vista strutturale del fabbricato, né con riguardo alle zone limitrofe. 3 Conseguentemente, poiché l’esplosione non ha interessato le strutture portanti del fabbricato, e siccome non vi sono stati danni alle persone, i giudici di merito avrebbero dovuto escludere la materialità del reato. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta compatibilità tra il vizio parziale di mente e l’imputazione a titolo di colpa. Al momento del fatto l’imputato era affetto da vizio parziale di mente, a causa del quale alcun "giudizio di rimproverabilità soggettiva" potrebbe essergli mosso, non essendo esigibile il rispetto della regola cautelare violata (p. 11). In subordine si sollecita la Corte a sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 89 cod. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 27, commi 1 e 3, Cost., censurandosi l'irragionevolezza della disciplina codicistica e la frizione con il principio di colpevolezza e con la finalità rieducativa della pena. 2.3. Con il terzo motivo lamenta il vizio di omessa motivazione con riguardo alla mancata applicazione dell'art. 131- cod. pen. I giudici di merito, si afferma, non hanno valutato il vizio parziale di mente (e la sua incidenza sul grado della colpa), né le modalità della condotta, in ragione della modestia dei danni arrecati alla struttura. 2.4. Con il quarto motivo deduce vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 228 cod. pen., anche in relazione agli artt. 13 e 25 Cost. e all’art. 199 cod. pen., avendo la Corte di appello confermato l’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata con obbligo per il IN di sottoporsi a ricovero. Osserva il ricorrente che la previsione dell’obbligo di ricovero trasformerebbe la libertà vigilata in una misura di tipo detentivo, per di più ancorata alle scelte dei sanitari, in violazione della riserva di legge e di giurisdizione. 2.5. Con il quinto ed ultimo motivo lamenta il vizio di omessa motivazione, in relazione al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. La Corte d'appello, avuto riguardo al lieve grado di colpa ed alla buona biografia penale, avrebbe dovuto riconoscere il beneficio, trattandosi di indicatori valutabili ai fini della necessaria prognosi circa il pericolo di ricaduta. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. 1. Il ricorso è infondato. 4 2. Osserva preliminarmente il Collegio che, in presenza di una doppia conforme, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione (variamente dedotto dal ricorrente), la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze (Sez. 4, n. 26493 del 13/06/2025, Esposito, non mass.; Sez. 4, n. 26800 del 26/06/2024, Pottino, non mass.; Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01). Ciò si verifica quando, come nel caso in esame, i giudici del gravame hanno esaminato le censure proposte dagli appellanti con criteri omogenei a quelli del primo giudice e operato frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione. 2.1. Il primo motivo è complessivamente infondato. Richiamando alcuni passaggi delle dichiarazioni dei testi VA e PA, il ricorrente deduce cumulativamente i 3 vizi della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in quanto i giudici di merito non hanno considerato che non si è trattato di un "crollo vero e proprio", non avendo interessato le parti strutturali dell'edificio, ovvero il solaio e pareti perimetrali (di cui si è registrato solo un "rigonfiamento"), né avendo assunto la fisionomia del disastro (pp. 4 - 9 ricorso). Ciò posto, i giudici di merito hanno innanzitutto evidenziato che non spetta certo ai testi, quantunque qualificati, stabilire se si è o meno in presenza di un crollo o di un disastro rilevante artt. 434 e 449 cod. pen. I testi, infatti, hanno escluso che si sia verificato un crollo nella sua accezione comune di caduta dell'edificio ("non c'è stato un crollo vero e proprio"), ma ciò non impedisce che il fatto, così come accertato, sia riconducibile al delitto come contestato e ritenuto in sentenza. Dalle conformi decisioni di merito (p. 4 - 5 sentenza del Tribunale;
pp. 3 - 4 sentenza ricorsa) emerge infatti che il solaio riportò delle lesioni ed un rigonfiamento, al punto che dovette essere puntellato. Anche le pareti riportarono delle lesioni con dei rigonfiamenti, mentre alcune parti dell'edificio si erano distaccate dalla struttura portante, ed erano in pericolo. Altre parti, come le porte e le finestre, furono proiettate verso l'esterno, sulla pubblica via - oggetto di passaggio pedonale - e contro gli immobili vicini, abitati. 5 Da tali elementi, incontroversi nella loro storicità, i giudici di merito, con giudizio in fatto, correttamente formulato con criterio , hanno ricavato l'attitudine dell'accadimento a creare concreto pericolo per la pubblica incolumità. In tal modo, è stato fatto buon governo di consolidati principi giurisprudenziali: la valutazione circa l'attitudine del fatto a creare concreto pericolo per la pubblica incolumità si risolve infatti nel formulare un giudizio di probabilità, in cui termini di relazione vanno appunto individuati nel fatto e nel bene giuridico protetto. Valutazione che correttamente è stata condotta , restando irrilevante il mancato verificarsi del danno, contrariamente a quanto si assume in ricorso (Sez. 4, Lingria, cit.; Sez. 4, n. 19342 del 20/02/2007, Rubiero, Rv. 236410 - 01; Sez. 1, n. 47475 del 29/10/2003, Bottoli, Rv. 226459 - 01; Sez. 4, n. 5820 del 03/03/2000, Alessio, Rv. 216602 - 01). Inoltre, diversamente da quanto si evidenzia in ricorso (pp. 4- 8) il distacco di parti strutturali non è elemento imprescindibile per configurare il crollo o il disastro rilevante artt. 434 e 449 cod. pen. Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, per configurare il delitto di crollo colposo è necessario che il crollo assuma la fisionomia del disastro, cioè di un avvenimento di tale gravità da porre in concreto pericolo la vita delle persone, indeterminatamente considerate, in conseguenza della diffusività degli effetti dannosi nello spazio circostante (Sez. 4, n. 32216 del 20/06/2018, Capobianco, Rv. 273569 - 01; Sez. 4, n. 18432 del 1/04/2014, dep. 2015, NI, Rv. 263886 - 01). Nella selezione delle condotte punibili, poiché lesive del bene giuridico protetto, occorre evidenziare che non ogni dissesto o disfacimento di una costruzione può assumere rilevanza penale. In questa prospettiva si è affermato, diversamente da quanto si sostiene in ricorso, che per crollo di costruzione, totale o parziale, deve intendersi la caduta violenta ed improvvisa della stessa accompagnata dal pericolo della produzione di un danno notevole alle persone, senza che sia necessaria la disintegrazione delle strutture essenziali dell'edificio (Sez. 4, n. 51734 del 08/11/2017, Piacentini, Rv. 271535 - 01, in un caso in cui, a causa di uno scavo, si era verificata la caduta di un muro portante a confine tra due edifici contigui, con conseguente crollo dei solai sovrastanti un garage e l'androne di un palazzo;
Sez. 4, n. 2390 del 13/12/2011, dep. 2012, Nonni, Rv. 251749 - 01, in un caso in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato in presenza del distacco completo, su una linea lunga circa 150 metri, del rivestimento di mattoni che rivestiva la parete esterna di un edificio scolastico). 6 In tal modo si è superato il contrario orientamento espresso in passato, secondo il quale per la sussistenza del reato di cui all'art. 449 cod. pen. è necessaria la disintegrazione delle strutture essenziali dell'edificio (Sez. 4, n. 10162 del 29/04/1994, Trevisani, Rv. 200156 - 01), in modo che la forza di coesione tra i singoli elementi costruttivi venga superata e vinta dalla forza di gravità: dalla espressa previsione della possibilità che il crollo interessi una parte della costruzione è stato tratto, infatti, un argomento per affermare che la norma possa essere riferita a tutti i casi di caduta violenta ed improvvisa, che interessi o meno le strutture essenziali della costruzione. Nella stessa prospettiva, si ritiene possa configurarsi il crollo anche quando il disfacimento abbia riguardato la parte interna di un edificio (Sez. 4 n. 40729 del 09/09/2015, Allegro, non mass.; Sez. 4 n. 730 del 26/02/1970, Centi, Rv. 115661 - 01), a condizione che, seppur avvenuto entro le mura perimetrali, possa diffondersi in direzione dello spazio circostante investendo persone diverse da quelle che, in numero determinato, abitano l'edificio. Proprio tale elaborazione giurisprudenziale ha consentito di tracciare i confini che delimitano il delitto di crollo colposo rispetto alla contravvenzione di cui all'art. 676 cod. pen. Costituisce infatti il principio secondo cui nel delitto di crollo colposo si richiede che il crollo assuma la fisionomia del disastro, cioè di un avvenimento di tale gravità da porre in concreto pericolo la vita delle persone, indeterminatamente considerate, in conseguenza della diffusività degli effetti dannosi nello spazio circostante;
invece, per la contravvenzione di rovina di edifici non richiede una tale diffusività, così come non si richiede che dal crollo derivi un pericolo per un numero indeterminato di persone (così, Sez. 4, n. 9749 del 11/12/2020, dep. 11/03/2021, Lingria, Rv. 280697 - 01; Sez. 4, Piacentini, cit.; Sez. 4, NI, cit., in cui la Corte ha qualificato l'originaria imputazione artt. 434 e 449 cod. pen., nella contravvenzione di cui all'art. 676, comma 2, cod. pen, in un caso in cui si era verificato, durante lavori di straordinaria manutenzione, il crollo del solaio, senza interessamento delle strutture portanti e senza danni alle persone). Il ricorso richiama sul punto proprio la già citata sentenza NI (p. 6), per affermare che il mancato interessamento delle strutture portanti esclude la configurabilità del delitto di cui agli artt. 434 e 449 cod. pen.: in realtà, il caso riguardava il crollo di un solaio con pregiudizio alle sole strutture interne al fabbricato (ipotesi diversa da quella per cui si procede), rispetto al quale si è escluso, con valutazione , che "potessero prospettarsi pericoli per l'incolumità per un numero indeterminato di persone quali passanti, operai impiegati nei lavori, altri occupanti degli appartamenti sottostanti". 7 2.2. Il secondo motivo, con cui si ipotizza l'incompatibilità tra vizio parziale di mente ed addebito colposo è complessivamente infondato. Proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con deduzione cumulativa dei tre vizi per i quali è ammesso ricorso per cassazione (p. 10 ricorso), il motivo è in realtà sviluppato in relazione alla possibilità di muovere, sempre e comunque, un rimprovero per colpa al soggetto affetto da vizio parziale di mente. Il ricorso propone, in altre parole, una interpretazione che di fatto determinerebbe l'abrogazione dell'art. 89 cod. pen., in relazione ai delitti colposi. Interpretazione che, peraltro, prende le mosse da un presupposto erroneo, ovvero che il ricorrente non avesse la "capacità di intendere la realtà" (p. 12), e dunque di comprendere le proprie azioni, men che meno di governarle secondo prudenza. Tale affermazione, oltre che porsi in evidente (ed immotivato) contrasto con le conclusioni del perito - del cui esame si riportano isolati passaggi - manca di ogni confronto con la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, in cui si richiamano una serie di indicatori fattuali - la predisposizione dei mezzi, l'aver minacciato il suicidio prima del fatto (p. 6) - per sostenere che, pur in presenza del vizio di mente, il IN avesse ben chiaro il disvalore del fatto e la pericolosità della sua condotta. In altre parole, la Corte ha evidenziato che, in ragione della residua capacità di intendere e di volere, e delle ulteriori evidenze disponibili, il IN poteva riconoscere il pericolo ed attivarsi per evitarlo;
pertanto, l'evento, quantunque non voluto, è a lui rimproverabile. In questa prospettiva, la Corte territoriale ha sottolineato il (necessario) coefficiente psicologico di partecipazione dell'autore al fatto, che il legislatore ha normativamente graduato innanzitutto attraverso l'art. 43 cod. pen., la cui violazione è stata invece immotivatamente dedotta in ricorso. Queste considerazioni conducono inoltre a ritenere non rilevante la questione di legittimità costituzionale, posta in relazione all'art. 27 Cost., poiché fondata sul presupposto che il comportamento doveroso fosse inesigibile nel caso concreto (p. 13), fermo restando che il ricorrente neppure spiega per quale ragione la pena non possa svolgere le sue funzioni nei riguardi di un soggetto al quale è riconosciuta una pur (limitata) capacità, e quindi di comprendere il senso della sanzione comminata. Quanto, invece, al preteso contrasto con l'art. 3 Cost, il ricorrente non indica in cosa consisterebbe l'irragionevole disparità di trattamento derivante dall'applicazione dell'art. 89 cod. pen. tanto ai reati colposi quanto a quelli dolosi. 8 I giudici di merito, inoltre, hanno correttamente richiamato il rapporto tra imputabilità e colpevolezza, che secondo un consolidato insegnamento di legittimità operano su piani diversi (ad es., Sez. 1, n. 17496 del 29/11/2022, dep. 2023, Losengo, Rv. 284502 - 01; Sez. 6, n. 47379 del 13/10/2011, Dall'Oglio, Rv. 251183 - 01); ciò in quanto l'imputabilità, quale capacità di intendere e di volere, e la colpevolezza, quale coscienza e volontà del fatto illecito, costituiscono nozioni autonome. E' stato infatti affermato che anche nei confronti di soggetto non imputabile, o parzialmente imputabile, dovrà comunque essere stabilito, alla stregua delle regole di comune esperienza, se l'evento prodotto sia stato "secondo l'intenzione", "contro l'intenzione" o "oltre l'intenzione" (giusta le varie ipotesi previste dall'art. 43 cod. pen.), per poi passare a verificare se e come il soggetto debba penalmente rispondere di tale evento, in ragione del suo stato di mente (Sez. 2, n. 17496 del 15/10/2025, M., non mass.; Sez. 6, n. 14795 del 08/04/2020, Rv. 278876 - 01; Sez. 1, n. 507 del 07/12/1993, dep. 1994, Mitrugno, Rv. 196112 - 01). 2.3. Il terzo motivo è inammissibile. La Corte d’appello, in ragione delle modalità della condotta e dell'entità del pericolo cagionato, ha escluso la tenuità dell’offesa e dunque l’applicazione dell’art. 131- cod. pen. (p. 7 sentenza impugnata). Il diniego è quindi fondato, per questo aspetto, sulla impossibilità di riconoscere al fatto, così come accertato, quel minimo disvalore cui la legge ricollega il giudizio di particolare tenuità. Tale motivazione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede: poiché la valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen. (da ultimo, Sez. 4, n. 4152 del 08/10/2024, Palumbo, non mass.). La sentenza impugnata, del resto, si colloca motivatamente nell'alveo del delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01); non è necessaria, tuttavia, la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti dal predetto art. 133, essendo sufficiente, come accaduto nella specie, l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (così Sez. 7, n. 10481 del 9 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 – 01). 2.4. Il quarto motivo è infondato. In linea di principio il Collegio conviene con il ricorrente, nella misura in cui richiama un consolidato insegnamento di legittimità, secondo il quale nel caso di applicazione provvisoria della misura di sicurezza della libertà vigilata il giudice non può imporre, stante il principio di legalità, prescrizioni che ne snaturino il carattere non detentivo, anche in riferimento al ricovero presso una comunità terapeutica (Sez. 1, n. 35224 del 09/10/2020, Coghe, Rv. 280197 - 01; Sez. 2, n. 49497 del 11/11/2014, Pratis Pagani, Rv. 260999 - 01; Sez. 1, n. 26702 del 11/06/2013, La Torre, Rv. 256052 - 01). Fermo tale principio, nel caso in esame il ricorrente argomenta il carattere sostanzialmente detentivo della misura dalla "prescrizione dell'obbligo di ricovero" (p. 16 ricorso). Tuttavia, questa Corte ha evidenziato che la prescrizione di un ricovero, nell'ambito di un programma terapeutico (che nella specie il IN stava già seguendo) non può essere considerata tale da tramutare la libertà vigilata in una misura di tipo detentivo (Sez. 1, n. 50383 del 12/11/2019, Gherardi, Rv. 277338 - 01, circa la prescrizione, al libero vigilato, di ricovero in una struttura sanitaria con divieto di allontanamento in determinate fasce orarie e, comunque, per finalità incompatibili con il programma terapeutico;
Sez. 1, n. 33904 del 22/05/2015, Pepe, Rv. 264604 - 01, che in motivazione precisa come la prescrizione di un programma terapeutico residenziale non è assimilabile "ex se" ad un ricovero obbligatorio). Del resto, i giudici di merito hanno orientato la prescrizione in una direzione funzionale all'esecuzione del programma terapeutico già in corso (pp. 8 - 9 sentenza impugnata;
p. 7 sentenza del Tribunale), che non comporta alcun ulteriore sacrificio per la libertà di movimento rispetto a quello che inerisce il percorso di cura (in termini analoghi, in motivazione, Sez. 1, n. 10777 del 03/12/2024, dep. 2025, D., non mass.). Una prescrizione del genere, osserva inoltre il Collegio, si inscrive nella lettera e nella dell'art. 228, comma 2, cod. pen., poiché ritenuta dai giudici di merito necessaria per evitare occasione di nuovi reati al libero vigilato. Da ciò si desume anche l'infondatezza delle doglianze con le quali si prospetta la violazione del principio di legalità, della riserva di legge e di giurisdizione, essendo la limitazione fondata pur sempre su un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, e non certo sulle decisioni assunte dai sanitari, ai quali è naturalmente rimessa l'individuazione del percorso di cura. 10 2.5. Il quinto ed ultimo motivo, con cui si deduce il vizio di omessa motivazione all'invocata sospensione condizionale della pena (p. 17 ricorso) è manifestamente infondato. La sentenza impugnata (p. 9), infatti, ha posto a base del rigetto argomentazioni non manifestamente illogiche, direttamente correlate agli indici di cui all'art. 133 cod. pen. (nella specie, le modalità della condotta e la pericolosità sociale, affermata dal perito). Sicché, la prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo una valutazione tipicamente di merito, è stata correttamente fondata sulle modalità del fatto e sul giudizio correlato alla pericolosità; pertanto, è certamente idonea ad evidenziare gli aspetti della personalità dell'imputato che hanno determinato la decisione. È principio consolidato quello per cui il giudice di merito, nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, non ha l’obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen., come invece parrebbe affermare il ricorrente, ma può limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206 - 02; Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, Brancaccio, Rv. 272087 - 01; Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Avveduto, Rv. 260136 - 01; Sez. 3 n. 6641 del 17/11/2009, dep. 2010, Miranda, Rv. 246184 - 01). 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 15 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ID UR GO NI